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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 38820/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1439/21 la Corte di appello di Roma, ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina emessa il 18/06/2020, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reato di cui all'art.337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) vizio di motivazione in merito all'accertamento della destinazione alla cessione a terzi della sostanza stupefacente; b) in merito alla condotta violenta attiva diversa dalla mera resistenza passiva; c) in merito all'art. 393 bis cod. proc. pen.; in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche; d) in merito all'aumento di pena per la recidiva oltre il massimo della metà consentito per il caso di cui al secondo comma dell'art.99 cod. pen.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

L'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta dal quantitativo e dalle altre modalità del fatto.

La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, facendo proprie le argomentazioni del giudice di primo grado ed evidenziato, con riferimento al delitto di resistenza, come le condotte aggressive fossero state ripetute, energiche e dirette ad ostacolare l'intervento degli agenti esponendoli al pericolo di lesioni.

La materialità del delitto di resistenza al pubblico ufficiale è integrata anche dalla violenza che pur non diretta contro il suddetto soggetto, si riverbera negativamente nell'esplicazione della relativa funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola, poiché solo la resistenza passiva, in quanto negazione di qualunque forma di violenza o di minaccia, rimane al di fuori della previsione legislativa di cui all'art. 337 cod. pen.

Con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio se ne deve rilevare il difetto di specificità, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato desunto dalla gravità dei suoi precedenti penali e dalle modalità del fatto (quantitativo della sostanza).

Quanto agli aumenti di pena contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente la recidiva contestata è quella reiterata e specifica, con conseguente applicazione del comma quarto dell'art. 99 cod. pen. che prevede un aumento di due terzi nei casi previsti dal secondo comma dello stesso articolo.

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] a ler stensore [OSCURATO:PERSONA]%. ente Amo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1439/21 la Corte di appello di Roma, ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina emessa il 18/06/2020, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reato di cui all'art.337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) vizio di motivazione in merito all'accertamento della destinazione alla cessione a terzi della sostanza stupefacente; b) in merito alla condotta violenta attiva diversa dalla mera resistenza passiva; c) in merito all'art. 393 bis cod. proc. pen.; in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche; d) in merito all'aumento di pena per la recidiva oltre il massimo della metà consentito per il caso di cui al secondo comma dell'art.99 cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato. Le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. L'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta dal quantitativo e dalle altre modalità del fatto. La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, facendo proprie le argomentazioni del giudice di primo grado ed evidenziato, con riferimento al delitto di resistenza, come le condotte aggressive fossero state ripetute, energiche e dirette ad ostacolare l'intervento degli agenti esponendoli al pericolo di lesioni. La materialità del delitto di resistenza al pubblico ufficiale è integrata anche dalla violenza che pur non diretta contro il suddetto soggetto, si riverbera negativamente nell'esplicazione della relativa funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola, poiché solo la resistenza passiva, in quanto negazione di qualunque forma di violenza o di minaccia, rimane al di fuori della previsione legislativa di cui all'art. 337 cod. pen. Con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio se ne deve rilevare il difetto di specificità, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato desunto dalla gravità dei suoi precedenti penali e dalle modalità del fatto (quantitativo della sostanza). Quanto agli aumenti di pena contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente la recidiva contestata è quella reiterata e specifica, con conseguente applicazione del comma quarto dell'art. 99 cod. pen. che prevede un aumento di due terzi nei casi previsti dal secondo comma dello stesso articolo. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] a ler stensore [OSCURATO:PERSONA]%. ente Amo
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