CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 43063/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 maggio 2021 la Corte di appello di Genova, a seguito di appello del Procuratore generale e della parte civile, in riforma della sentenza pronunciata in data 13 ottobre 2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto il ricorrente colpevole dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art.648 comma 2 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena detentiva di mesi due di reclusione con il beneficio della pena , sospesa e della non menzione, oltre statuizioni in favore della costituita parte civile. La sentenza di primo grado lo aveva assolto perché il fatto non costituisce reato, previa riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui all'art.517 ter cod. pen. L'accusa attiene alla ricettazione ad opera del ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, di 2538 orsetti, importati in Italia, riportanti all'interno delle orecchie e sotto i piedi la trama appena alterata del noto marchio [OSCURATO:PERSONA], marchio figurativo comunitario registrato da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con l'unico motivo, è stata dedotta la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. In particolare, evidenzia la difesa, la norma a tutela del marchio quale espressione della proprietà industriale risulta essere l'art.517 ter cod. pen. laddove l'art. 474 cod. pen. è integrato allorquando vi è la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo a tutela della pubblica fede. Nella ipotesi di specie la condotta deve, dunque, essere ricondotta all'art. 517 ter cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorso, infatti, non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito e, sulla base di giurisprudenza consolidata, ha ricondotto la fattispecie ad un corretto schema normativo, motivato puntualmente e in termini coerenti e logici rispetto alle evidenze disponibili quanto alla sussistenza degli elementi del reato contestato. 1.2.La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire quali sono i criteri distintivi tra le fattispecie delittuose oggetto di esame. 1.2.1.Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517 ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, il quale ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare (Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016, (2017), Shi, Rv. 269751, che ha riconosciuto l'integrazione del reato previsto dall'art. 517 ter cod. pen. per l'indebito sfruttamento di un segno distintivo altrui mediante la riproduzione, in modo parassitario, dei connotati essenziali). Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che, ai fini della configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di cui agli artt. 473 e 474, cod. pen., non è sufficiente la mera confondibilità tra due marchi regolarmente registrati, ma è necessario un "quid pluris" rappresentato dalla materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio (Sez. 5, n. 23709 del 18/05/2021 Rv. 281378; Sez. 1, n. 30774 del 09/09/2015, Baccalaro, Rv. 267509). 1.2.2.Diversamente è a dirsi in relazione all'art. 517-ter cod. pen. che si pone in sostanziale continuità normativa con l'abrogato art. 127, comma 1, d.lgs. n. 30 del 2005, e si riferisce tanto all'ipotesi dei prodotti realizzati ad imitazione di quelli protetti dal titolo di privativa e quindi in violazione del medesimo, quanto a quella della fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di colui che non ne è titolato (così, in motivazione, Sez. 3, n. 8653 del 19/11/2015, Ruoso, Rv. 266220), Quel che distingue tale ipotesi delittuosa da quella di cui agli artt. 473 e 474, cod. pen., è dunque la dimensione degli interessi coinvolti: pubblici nel primo caso (fede pubblica), privati ne! secondo (patrimonio). Il bene giuridico protetto dagli artt. 473 e 474, cod. pen. è la fede pubblica, «che si intende tutelare contro specifici attacchi insiti nella contraffazione od alterazione del marchio o di altri segni distintivi o del brevetto, disegni o modelli industriali. Bene messo in pericolo tutte le volte in cui la contraffazione (pedissequa riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di marchi o segni distintivi, ovvero riproduzione negli elementi essenziali e caratterizzanti di un prodotto brevettato) o la alterazione (riproduzione solo parziale, ma tale da ìngenerare confusione con marchio originario o segno distintivo o prodotto brevettato) siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento. L'interesse pubblico, in tale situazione, è preminente rispetto a quello privato, nella sua specifica dimensione patrimoniale, che, anzi, resta assorbito in quello collettivo reputato di maggior rilievo (fede pubblica e tutela del mercato). Di contro, ove [..] sia ravvisabile solo uno specifico interesse patrimoniale di un privato, leso dall'abusiva utilizzazione di un prodotto da lui brevettato, ricorre altra fattispecie di reato, ratíone temporís ravvisabile nella fattispecie di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 127 (in precedenza come frode brevettuale di cui al R.D. n. 1127 del 1939, art. 88), che tutela esclusivamente il patrimonio e dunque una sfera di interessi esclusivamente privati (circostanza questa chiaramente segnalata dalla procedibilità a querela di parte) ed ha, dunque, carattere sussidiario rispetto alle ipotesi di reato previste dal codice penale, tra cui appunto quella di cui all'art. 473 c.p.[..] (Cass. sez. 5, 26/04/2006, n. 19512, rv. 234405, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 127 non rileva la mera somiglianza del prodotto contraffatto con quello originale, idonea a generare confusione, ma è necessario ravvisare un carattere del prodotto industriale, relativo a progetto o a struttura, componenti, assemblaggio, confezione od altro che, al di là del marchio, ne rende esclusiva la fabbricazione ed il commercio)» (così, in motivazione, Sez. 5, n. 37553 del 15/07/2008, Pedrollo, Rv. 241642; nello stesso senso, Sez. 5, n. 22503 del 07/01/2016, Sbaraini, Rv. 266856). 2. Richiamate le pronunzie giurisprudenziali relative ai criteri distintivi tra le due fattispecie, ad avviso del Collegio, la sentenza impugnata ha operato buon governo dei principi richiamati, qualificando correttamente l'ipotesi in esame. Al riguardo, nel caso di specie gli orsetti sono stati prodotti da un terzo e riportavano all'interno delle orecchie e sotto i piedi la trama appena alterata del noto marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA], registrato da [OSCURATO:PERSONA]. Recavano, dunque, un marchio alterato inteso come riproduzione solo parziale, ma tale da ingenerare nei consumatori confusione con il marchio originario e da nuocere al generale affidamento. Appare evidente che la condotta violi il bene giuridico tutelato dall'art. 474 cod. pen. che è quello della pubblica fede. 3 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C