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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 26223/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di condanna pronun- ciata dal Tribunale locale, ha riconosciuto all'imputato il beneficio della sospen- sione condizionale della pena per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motiva- zione con riferimento all'affermazione della responsabilità dell'imputato) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di cen- sura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3-4 sent. app.), nonché volto a prefigurare, in modo anche generico, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da specifici travisamenti di emergenze processuali (così, ex multis: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); Rilevato che la sentenza impugnata si colloca nell'alveo del consolidato in- segnamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale il dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l'eventuale superamento del limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da soli non co- stituiscono prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, possono comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele- menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 255726; Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695); la Corte territoriale, infatti, con argomentazione immune da censure, ha ritenuto che il dato ponderale complessivo (pari a 230 grammi), le modalità di occulta- mento e di presentazione della sostanza (suddivisa in due distinti involucri), uni- tamente alla considerazione del rapido processo di deterioramento della stessa, fossero elementi del tutto incompatibili con una finalità meramente personale della detenzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di condanna pronun- ciata dal Tribunale locale, ha riconosciuto all'imputato il beneficio della sospen- sione condizionale della pena per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motiva- zione con riferimento all'affermazione della responsabilità dell'imputato) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di cen- sura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3-4 sent. app.), nonché volto a prefigurare, in modo anche generico, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da specifici travisamenti di emergenze processuali (così, ex multis: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); Rilevato che la sentenza impugnata si colloca nell'alveo del consolidato in- segnamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale il dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l'eventuale superamento del limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da soli non co- stituiscono prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, possono comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele- menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 255726; Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695); la Corte territoriale, infatti, con argomentazione immune da censure, ha ritenuto che il dato ponderale complessivo (pari a 230 grammi), le modalità di occulta- mento e di presentazione della sostanza (suddivisa in due distinti involucri), uni- tamente alla considerazione del rapido processo di deterioramento della stessa, fossero elementi del tutto incompatibili con una finalità meramente personale della detenzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 26223/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris