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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 16685/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] del 12 luglio 2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; L lette le note conclusive depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che, nel riportarsi al ricorso introduttivo ne ha invocato l'integrale accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 12 luglio 2024 il Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di applicazione della misura del divieto di dimora nella regione Calabria, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 4 giugno 2024, ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi 21 e 6 (di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90) e sostituito, per i restanti capi (1, di cui all'art. 74, commi 1 e 2 d.P.R. n. 309/90, 10, 12, 19, 26, 28, 36, 38, 43, 45, 47, 57, 62, 66, di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90), la misura predetta con quella dell'obbligo di presentazione alla Stazione dei Carabinieri competente ai controlli in relazione al luogo di dimora, per tre volte a settimana - nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì - in orari da concordare con la p.g. territorialmente competente.

2. Touray ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, per l'annullamento dell'ordinanza, con o senza rinvio, affidato a due motivi.

2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 cod pen e ai capi 19, 26 e 28 dell'imputazione.

Denuncia violazione del principio del ne bis in idem per essere stata applicata la misura in relazione ai fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Col secondo motivo deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90.

L'ordinanza avrebbe affermato la partecipazione alla associazione sulla sola base della serialità delle condotte di cessione; farebbe difetto l'indagine e la prova dell'affectio societatis in capo al ricorrente contraddetta dalle risultanze investigative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile per genericità.

Le Sezioni Unite della Corte (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multís, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094).

1.1. La censura inerente il bis in idem tra alcuni dei fatti contestati nella misura cautelare in esecuzione e quelli per i quali il TOURAY risulta condannato con sentenza irrevocabile resa nel procedimento n. 2116/2021, confermata dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 1368/2023 non è suffragata neppure dall'allegazione della decisione in oggetto, né si misura con le motivazioni con le quali il tribunale - riconosciuta la preclusione in relazione ai capi 21 e 62 in rapporto ai capi 40 e 41 della sentenza de qua - l'ha invece non illogicamente esclusa in relazione agli altri capi, dando conto di elementi temporali (orari) e fattuali che differenziano le condotte.

Sul punto, il ricorrente si limita ad affermare che la commissione nella stessa giornata delle vicende focalizzate dai capi 26 e 28 rispetto a quelle focalizzate dal capo 39 della sentenza fonderebbero l'identità dei fatti.

2. Del pari generico, e dunque inammissibile, il motivo nel quale si censura la conferma del giudizio di gravità indiziaria per la partecipazione del ricorrente all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 configurata nel capo 1).

2.1. Richiamate le considerazioni sopra svolte in astratto in tema di genericità dei ricorsi, si osserva che il ricorso neppure nega la responsabilità del ricorrente in relazione a ben quindici delitti scopo, tutti in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il che delinea un ruolo, stabile, di corriere di quantitativi non esigui di marijuana; non si confronta poi con la descrizione del collaudato modulo operativo -rappresentato nell'ordinanza sulla base delle videoregistrazioni eseguite presso le aziende agricole di [OSCURATO:PERSONA] che costituivano la centrale operativa del gruppo- né della costante presenza alle ulteriori transazioni illustrate a p. 16 dell'ordinanza impugnata.

Si tratta di dati fattuali, puntualmente discussi dal tribunale, espressivi di un consapevole e volontario contributo alla vita e all'operatività dell'associazione in contestazione, criticati genericamente ed in astratto, mediante il mero richiamo di massime giurisprudenziali.

3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] del 12 luglio 2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; L lette le note conclusive depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che, nel riportarsi al ricorso introduttivo ne ha invocato l'integrale accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 12 luglio 2024 il Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di applicazione della misura del divieto di dimora nella regione Calabria, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 4 giugno 2024, ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi 21 e 6 (di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90) e sostituito, per i restanti capi (1, di cui all'art. 74, commi 1 e 2 d.P.R. n. 309/90, 10, 12, 19, 26, 28, 36, 38, 43, 45, 47, 57, 62, 66, di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90), la misura predetta con quella dell'obbligo di presentazione alla Stazione dei Carabinieri competente ai controlli in relazione al luogo di dimora, per tre volte a settimana - nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì - in orari da concordare con la p.g. territorialmente competente. 2. Touray ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, per l'annullamento dell'ordinanza, con o senza rinvio, affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 cod pen e ai capi 19, 26 e 28 dell'imputazione. Denuncia violazione del principio del ne bis in idem per essere stata applicata la misura in relazione ai fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Col secondo motivo deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. L'ordinanza avrebbe affermato la partecipazione alla associazione sulla sola base della serialità delle condotte di cessione; farebbe difetto l'indagine e la prova dell'affectio societatis in capo al ricorrente contraddetta dalle risultanze investigative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile per genericità. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multís, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094). 1.1. La censura inerente il bis in idem tra alcuni dei fatti contestati nella misura cautelare in esecuzione e quelli per i quali il TOURAY risulta condannato con sentenza irrevocabile resa nel procedimento n. 2116/2021, confermata dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 1368/2023 non è suffragata neppure dall'allegazione della decisione in oggetto, né si misura con le motivazioni con le quali il tribunale - riconosciuta la preclusione in relazione ai capi 21 e 62 in rapporto ai capi 40 e 41 della sentenza de qua - l'ha invece non illogicamente esclusa in relazione agli altri capi, dando conto di elementi temporali (orari) e fattuali che differenziano le condotte. Sul punto, il ricorrente si limita ad affermare che la commissione nella stessa giornata delle vicende focalizzate dai capi 26 e 28 rispetto a quelle focalizzate dal capo 39 della sentenza fonderebbero l'identità dei fatti. 2. Del pari generico, e dunque inammissibile, il motivo nel quale si censura la conferma del giudizio di gravità indiziaria per la partecipazione del ricorrente all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 configurata nel capo 1). 2.1. Richiamate le considerazioni sopra svolte in astratto in tema di genericità dei ricorsi, si osserva che il ricorso neppure nega la responsabilità del ricorrente in relazione a ben quindici delitti scopo, tutti in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il che delinea un ruolo, stabile, di corriere di quantitativi non esigui di marijuana; non si confronta poi con la descrizione del collaudato modulo operativo -rappresentato nell'ordinanza sulla base delle videoregistrazioni eseguite presso le aziende agricole di [OSCURATO:PERSONA] che costituivano la centrale operativa del gruppo- né della costante presenza alle ulteriori transazioni illustrate a p. 16 dell'ordinanza impugnata. Si tratta di dati fattuali, puntualmente discussi dal tribunale, espressivi di un consapevole e volontario contributo alla vita e all'operatività dell'associazione in contestazione, criticati genericamente ed in astratto, mediante il mero richiamo di massime giurisprudenziali. 3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
Decreto Cassazione n. 16685/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris