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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28929/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che la revoca della detenzione domiciliare è saldamente ancorata alla reiterazione, in corso di misura, di condotte trasgressive delle prescrizioni imposte; reiterazione ritenuta, non implausibilmente, espressiva dell'inidoneità contenitiva della misura stessa e dell'impossibilità di utile sua prosecuzione; che i tre connessi motivi di ricorso svolgono considerazioni di mero fatto, in ordine alla gravità dei comportamenti, alla pericolosità del loro autore e alla compatibilità con l'espiazione in forma alternativa di tali fattori e indici, che esulano dagli ambiti del sindacato che questa Corte è legittimata ad esercitare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che la revoca della detenzione domiciliare è saldamente ancorata alla reiterazione, in corso di misura, di condotte trasgressive delle prescrizioni imposte; reiterazione ritenuta, non implausibilmente, espressiva dell'inidoneità contenitiva della misura stessa e dell'impossibilità di utile sua prosecuzione; che i tre connessi motivi di ricorso svolgono considerazioni di mero fatto, in ordine alla gravità dei comportamenti, alla pericolosità del loro autore e alla compatibilità con l'espiazione in forma alternativa di tali fattori e indici, che esulano dagli ambiti del sindacato che questa Corte è legittimata ad esercitare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 28929/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris