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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07356/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12840/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cicero;- ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 2661/2018 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, depositata in data27/06/2018;nonchésul ricorso iscritto al n. 12848/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente-Numero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 2662/2018 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, depositata in data27/06/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamento perIRPEF relativo all'anno d'imposta 2005 derivante dall’avviso diaccertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., di cui era socioal 2 per cento, con il quale venivano recuperati a tassazione maggioriricavi determinati applicando una percentuale di ricarico al costo delvenduto maggiore rispetto alla percentuale dichiarata dalla società inquanto l'analisi della contabilità aveva fatto emergere una serie diincongruenze gestionali, quali l'anomalo indice di rotazione delmagazzino e il basso reddito imponibile dichiarato a fronte dellerilevantissime spese sostenute, con conseguente antieconomicitàdell'attività esercitata.2. [OSCURATO:PERSONA] di Messina accoglieva ilricorso della parte contribuente ritenendo che il mero scostamento deiricavi e dei compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili alcontribuente sulla base dello studio di settore non costituissepresunzione grave, precisa e concordante.3. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezionestaccata di Messina, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate,affermando che l'analisi della contabilità aveva fatto emergere unaNumero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026serie di incongruenze, tra le quali un indice di rotazione del magazzinovicino allo zero, un notevole valore dei beni strumentali, un notevolecosto per locazione di fabbricati e spese per lavoro dipendente,continue anticipazioni da parte dei soci, con la conseguentecomplessiva inattendibilità del risultato economico e conseguenteincoerenza gestionale e economica che legittimava, da un lato, unaccertamento del reddito ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973e, dall'altro, una percentuale di ricarico stimata dall'Ufficio nell'ordinedel 120%.4.

Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA], quale erede di CalogeroCapizzi, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cuil’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.Il ricorso è stato iscritto al n.

RG 12840/2020 ed è stato fissato exart. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 23 gennaio 2026, perla quale la ricorrente ha depositato prima documentazione probatoriaillustrativa.5.

In separato giudizio [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso diaccertamento per IRPEF relativo all'anno d'imposta 2005 derivante dalmedesimo avviso di accertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].a.s., di cui ella era socia al 33,33 per cento.6. [OSCURATO:PERSONA] di Messina accoglieva ilricorso della parte contribuente ritenendo che il mero scostamento deiricavi e dei compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili alcontribuente sulla base dello studio di settore non costituissepresunzione grave, precisa e concordante.7. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezionestaccata di Messina, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate,affermando che l'analisi della contabilità aveva fatto emergere unaserie di incongruenze, tra le quali un indice di rotazione del magazzinoNumero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026vicino allo zero, un notevole valore dei beni strumentali, un notevolecosto per locazione di fabbricati e spese per lavoro dipendente,continue anticipazioni da parte dei soci con la conseguente complessivainattendibilità del risultato economico e conseguente incoerenzagestionale e economica che legittimava, da un lato, un accertamentodel reddito ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, dall'altro,una percentuale di ricarico stimata dall'Ufficio nell'ordine del 120%.8.

Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate resiste concontroricorso.Il giudizio è stato iscritto al n.

RG 12848/2020, nel quale ilconsigliere delegato ha emesso proposta di definizione anticipata cuiha fatto seguito tempestiva istanza di decisione.Anche tale ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. perl’adunanza camerale del 23 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve darsi atto che i ricorsi iscritti ai nn.

RG12819/2020 e 12826/2020 sono già stati decisi da questa Corte per cuinon può procedersi alla richiesta riunione.I due giudizi iscritti ai nn.

RG 12840/2020 e 12848/2020 vannoinvece riuniti alla luce della identità delle questioni e dell’oggetto delcontenzioso (accertamento nei confronti di soci di società di persone).2.

Entrambi i ricorsi, relativi agli avvisi Irpef nei confronti di socidella società di persone [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per l’anno 2005, recanoi medesimi motivi come di seguito formulati.Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., le parti contribuenti deducono la violazionee falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) e dell’art. 42 deld.P.R. n. 600 del 1973 per la mancata indicazione dei criteri di calcoloNumero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026della percentuale di ricarico (120%) utilizzata ai fini della ricostruzioneindiretta dei ricavi della società accertataCon il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo aifini del giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere lasentenza impugnata affrontato la questione che la percentuale diricarico determinata dall'Ufficio (120%) nell'accertamento a caricodella società risultava disattesa dalle risultanze dello studio di settoreprodotto dalla società contribuente.3.

Va rilevato che in data 15/12/2025 la ricorrente ([OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) nel giudizio iscritto al n.12840/2020 ha depositato la sentenza della CTR della Sicilia n.6830/2022, depositata il 4/08/2022, che, adita in sede di riassunzionea seguito dell’ordinanza di accoglimento con rinvio n. 1436/2022 diquesta Corte, ha accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di accertamento relativo a Iva e Irap peril medesimo anno di imposta, connesso a quelli aventi ad oggettol’Irpef, emessi ex art. 5 t.u.i.r. nei confronti dei soci.La ricorrente con la successiva memoria, tempestivamentedepositata in data 5/01/2026, invoca l’intervenuto giudicatofavorevole, sopravvenuto rispetto alla sentenza impugnata.3.1.

Il deposito della sentenza passata in cosa giudicata ètempestivo, essendo avvenuto entro il termine di 15 giorni primadell’adunanza camerale, come previsto dalla nuova formulazionedell’art. 372 c.p.c., applicabile ratione temporis.E’ orientamento consolidato di questa Corte che il giudicatoformatosi successivamente alla sentenza impugnata può esserededotto nel giudizio di cassazione, qualora sia sopraggiunto rispettoalla proposizione del ricorso (vedasi Cass., Sez.

U., 16/06/2006 n.13916; Cass. 29/12/2024 n. 34859).Numero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026La sentenza risulta altresì munita della necessaria attestazione dimancata impugnazione, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c. applicabileal giudizio tributario (Cass. 7/02/2019, n. 3261).Con tale sentenza la CTR della Sicilia ha rigettato l’appello erarialecontro la sentenza della CTP di Messina che aveva accolto nel merito ilricorso della società.Anche nel giudizio iscritto al n.

RG 12848/2020 la ricorrente, nelproporre istanza di decisione a seguito della proposta di definizioneanticipata, ha chiesto applicarsi il predetto giudicato invocando lamedesima sentenza (appare appena necessario evidenziare che ilgiudicato è rilevabile di ufficio in quanto rispondente ad un interessepubblico: Cass. 11/06/2021, n. 16589).3.2.

Costituisce fermo principio di questa Corte che, in caso diaccertamento nei confronti di società di persone, il giudicato diannullamento per motivi di merito (come nel caso di specie) dell'avvisodi accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo aisoci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso,in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci nonè stata di alcun pregiudizio agli stessi (Cass., Sez.

U., 4/06/2008, n.14815).In tal caso, la pregiudizialità dell'accertamento non subisce i limitisoggettivi del giudicato nei confronti dei soggetti i quali, per quantonon abbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmente vittoriosi.In altri termini, l'annullamento dell'avviso di accertamento notificatoalla società giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, inquanto se avessero partecipano non avrebbero potuto fare di meglio.L'ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messo in condizione diparteciparvi) introdotto dal ricorso della società o di un socio e, quindi,non può invocare alcun limite del giudicato nei propri confronti.Numero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026Trattasi di principi più volte ribaditi (Cass. 28/02/2018, n. 4580) ela cui applicazione rende così superfluo rilevare l'eventuale nullità delgiudizio promosso dai soci o disporre l'integrazione del contraddittorio(Cass. 20/11/2023, n. 32120; Cass. 10/12/2019, n. 32220 ove si èosservato che in simili circostanze, appare contrario ai principi dieconomia processuale e di ragionevole durata del processo, che hannofondamento costituzionale, disporre che il processo ricominci da capomediante rimessione al giudice di primo grado, essendo però destinatoad una conclusione che risulta già ineluttabilmente segnata, essendodivenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione delgiudicato, l'annullamento dell'accertamento disposto nei confronti dellasocietà, presupposto necessario degli accertamenti effettuati neiconfronti dei soci).4.

I giudizi possono quindi essere definiti in sede di legittimità condecisione nel merito, disponendosi l'annullamento anche degli originariaccertamenti effettuati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di SofiaCapizzi.Le spese dei giudizi di merito sono compensate in ragione dellacomplessa ed articolata vicenda processuale che ha riguardato societàe soci e della sopravvenienza del giudicato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzadell’Agenzia delle entrate e sono liquidate in dispositivo.Numero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoAccertamento nei confronti di societàdi persone-Giudicato favorevole-Deducibilità nel giudizio di legittimitàPAOLO [OSCURATO:PERSONA] Presidente rela tivo al socio-Ammissibilità-Giudicato sul merito-Effetti nelIntegrazione del contraddittorio-[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lusione.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.

N. 12840/2020 eGIULIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere 12848/2020UC 23/01/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12840/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cicero;- ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 2661/2018 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, depositata in data27/06/2018;nonchésul ricorso iscritto al n. 12848/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente-Numero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 2662/2018 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, depositata in data27/06/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamento perIRPEF relativo all'anno d'imposta 2005 derivante dall’avviso diaccertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., di cui era socioal 2 per cento, con il quale venivano recuperati a tassazione maggioriricavi determinati applicando una percentuale di ricarico al costo delvenduto maggiore rispetto alla percentuale dichiarata dalla società inquanto l'analisi della contabilità aveva fatto emergere una serie diincongruenze gestionali, quali l'anomalo indice di rotazione delmagazzino e il basso reddito imponibile dichiarato a fronte dellerilevantissime spese sostenute, con conseguente antieconomicitàdell'attività esercitata.2. [OSCURATO:PERSONA] di Messina accoglieva ilricorso della parte contribuente ritenendo che il mero scostamento deiricavi e dei compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili alcontribuente sulla base dello studio di settore non costituissepresunzione grave, precisa e concordante.3. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezionestaccata di Messina, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate,affermando che l'analisi della contabilità aveva fatto emergere unaNumero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026serie di incongruenze, tra le quali un indice di rotazione del magazzinovicino allo zero, un notevole valore dei beni strumentali, un notevolecosto per locazione di fabbricati e spese per lavoro dipendente,continue anticipazioni da parte dei soci, con la conseguentecomplessiva inattendibilità del risultato economico e conseguenteincoerenza gestionale e economica che legittimava, da un lato, unaccertamento del reddito ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973e, dall'altro, una percentuale di ricarico stimata dall'Ufficio nell'ordinedel 120%.4.

Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA], quale erede di CalogeroCapizzi, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cuil’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.Il ricorso è stato iscritto al n.

RG 12840/2020 ed è stato fissato exart. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 23 gennaio 2026, perla quale la ricorrente ha depositato prima documentazione probatoriaillustrativa.5.

In separato giudizio [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso diaccertamento per IRPEF relativo all'anno d'imposta 2005 derivante dalmedesimo avviso di accertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].a.s., di cui ella era socia al 33,33 per cento.6. [OSCURATO:PERSONA] di Messina accoglieva ilricorso della parte contribuente ritenendo che il mero scostamento deiricavi e dei compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili alcontribuente sulla base dello studio di settore non costituissepresunzione grave, precisa e concordante.7. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezionestaccata di Messina, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate,affermando che l'analisi della contabilità aveva fatto emergere unaserie di incongruenze, tra le quali un indice di rotazione del magazzinoNumero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026vicino allo zero, un notevole valore dei beni strumentali, un notevolecosto per locazione di fabbricati e spese per lavoro dipendente,continue anticipazioni da parte dei soci con la conseguente complessivainattendibilità del risultato economico e conseguente incoerenzagestionale e economica che legittimava, da un lato, un accertamentodel reddito ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, dall'altro,una percentuale di ricarico stimata dall'Ufficio nell'ordine del 120%.8.

Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate resiste concontroricorso.Il giudizio è stato iscritto al n.

RG 12848/2020, nel quale ilconsigliere delegato ha emesso proposta di definizione anticipata cuiha fatto seguito tempestiva istanza di decisione.Anche tale ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. perl’adunanza camerale del 23 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve darsi atto che i ricorsi iscritti ai nn.

RG12819/2020 e 12826/2020 sono già stati decisi da questa Corte per cuinon può procedersi alla richiesta riunione.I due giudizi iscritti ai nn.

RG 12840/2020 e 12848/2020 vannoinvece riuniti alla luce della identità delle questioni e dell’oggetto delcontenzioso (accertamento nei confronti di soci di società di persone).2.

Entrambi i ricorsi, relativi agli avvisi Irpef nei confronti di socidella società di persone [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per l’anno 2005, recanoi medesimi motivi come di seguito formulati.Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., le parti contribuenti deducono la violazionee falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) e dell’art. 42 deld.P.R. n. 600 del 1973 per la mancata indicazione dei criteri di calcoloNumero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026della percentuale di ricarico (120%) utilizzata ai fini della ricostruzioneindiretta dei ricavi della società accertataCon il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo aifini del giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere lasentenza impugnata affrontato la questione che la percentuale diricarico determinata dall'Ufficio (120%) nell'accertamento a caricodella società risultava disattesa dalle risultanze dello studio di settoreprodotto dalla società contribuente.3.

Va rilevato che in data 15/12/2025 la ricorrente ([OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) nel giudizio iscritto al n.12840/2020 ha depositato la sentenza della CTR della Sicilia n.6830/2022, depositata il 4/08/2022, che, adita in sede di riassunzionea seguito dell’ordinanza di accoglimento con rinvio n. 1436/2022 diquesta Corte, ha accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di accertamento relativo a Iva e Irap peril medesimo anno di imposta, connesso a quelli aventi ad oggettol’Irpef, emessi ex art. 5 t.u.i.r. nei confronti dei soci.La ricorrente con la successiva memoria, tempestivamentedepositata in data 5/01/2026, invoca l’intervenuto giudicatofavorevole, sopravvenuto rispetto alla sentenza impugnata.3.1.

Il deposito della sentenza passata in cosa giudicata ètempestivo, essendo avvenuto entro il termine di 15 giorni primadell’adunanza camerale, come previsto dalla nuova formulazionedell’art. 372 c.p.c., applicabile ratione temporis.E’ orientamento consolidato di questa Corte che il giudicatoformatosi successivamente alla sentenza impugnata può esserededotto nel giudizio di cassazione, qualora sia sopraggiunto rispettoalla proposizione del ricorso (vedasi Cass., Sez.

U., 16/06/2006 n.13916; Cass. 29/12/2024 n. 34859).Numero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026La sentenza risulta altresì munita della necessaria attestazione dimancata impugnazione, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c. applicabileal giudizio tributario (Cass. 7/02/2019, n. 3261).Con tale sentenza la CTR della Sicilia ha rigettato l’appello erarialecontro la sentenza della CTP di Messina che aveva accolto nel merito ilricorso della società.Anche nel giudizio iscritto al n.

RG 12848/2020 la ricorrente, nelproporre istanza di decisione a seguito della proposta di definizioneanticipata, ha chiesto applicarsi il predetto giudicato invocando lamedesima sentenza (appare appena necessario evidenziare che ilgiudicato è rilevabile di ufficio in quanto rispondente ad un interessepubblico: Cass. 11/06/2021, n. 16589).3.2.

Costituisce fermo principio di questa Corte che, in caso diaccertamento nei confronti di società di persone, il giudicato diannullamento per motivi di merito (come nel caso di specie) dell'avvisodi accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo aisoci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso,in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci nonè stata di alcun pregiudizio agli stessi (Cass., Sez.

U., 4/06/2008, n.14815).In tal caso, la pregiudizialità dell'accertamento non subisce i limitisoggettivi del giudicato nei confronti dei soggetti i quali, per quantonon abbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmente vittoriosi.In altri termini, l'annullamento dell'avviso di accertamento notificatoalla società giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, inquanto se avessero partecipano non avrebbero potuto fare di meglio.L'ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messo in condizione diparteciparvi) introdotto dal ricorso della società o di un socio e, quindi,non può invocare alcun limite del giudicato nei propri confronti.Numero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026Trattasi di principi più volte ribaditi (Cass. 28/02/2018, n. 4580) ela cui applicazione rende così superfluo rilevare l'eventuale nullità delgiudizio promosso dai soci o disporre l'integrazione del contraddittorio(Cass. 20/11/2023, n. 32120; Cass. 10/12/2019, n. 32220 ove si èosservato che in simili circostanze, appare contrario ai principi dieconomia processuale e di ragionevole durata del processo, che hannofondamento costituzionale, disporre che il processo ricominci da capomediante rimessione al giudice di primo grado, essendo però destinatoad una conclusione che risulta già ineluttabilmente segnata, essendodivenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione delgiudicato, l'annullamento dell'accertamento disposto nei confronti dellasocietà, presupposto necessario degli accertamenti effettuati neiconfronti dei soci).4.

I giudizi possono quindi essere definiti in sede di legittimità condecisione nel merito, disponendosi l'annullamento anche degli originariaccertamenti effettuati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di SofiaCapizzi.Le spese dei giudizi di merito sono compensate in ragione dellacomplessa ed articolata vicenda processuale che ha riguardato societàe soci e della sopravvenienza del giudicato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzadell’Agenzia delle entrate e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.Mdispone la riunione del giudizio iscritto al n.

RG 12848/2020 al giudizioiscritto al n.

RG 12840/2020;nel giudizio iscritto al n.

RG 12840/2020 cassa la sentenza impugnatae, decidendo sull’originario ricorso del contribuente, lo accoglie;compensa le spese del giudizio di merito; condanna l’Agenzia delleentrate al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di CalogeroCapizzi, delle spese di lite del giudizio di legittimità, spese che liquidaNumero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026in euro 600,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, speseforfettarie al 15 per cento, e accessori;nel giudizio iscritto al n.

RG 12848/2020, cassa la sentenza impugnatae decidendo sull’originario ricorso del contribuente, lo accoglie;compensa le spese del giudizio di merito; condanna l’Agenzia delleentrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltreeuro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15 per cento, e accessori.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo Di MarzioP.Q.Mdispone la riunione del giudizio iscritto al n.

RG 12848/2020 al giudizioiscritto al n.

RG 12840/2020;nel giudizio iscritto al n.

RG 12840/2020 cassa la sentenza impugnatae, decidendo sull’originario ricorso del contribuente, lo accoglie;compensa le spese del giudizio di merito; condanna l’Agenzia delleentrate al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di CalogeroCapizzi, delle spese di lite del giudizio di legittimità, spese che liquidaNumero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026in euro 600,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, speseforfettarie al 15 per cento, e accessori;nel giudizio iscritto al n.

RG 12848/2020, cassa la sentenza impugnatae decidendo sull’originario ricorso del contribuente, lo accoglie;compensa le spese del giudizio di merito; condanna l’Agenzia delleentrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltreeuro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15 per cento, e accessori.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12840/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cicero;- ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 2661/2018 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, depositata in data27/06/2018;nonchésul ricorso iscritto al n. 12848/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente-Numero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 2662/2018 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, depositata in data27/06/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamento perIRPEF relativo all'anno d'imposta 2005 derivante dall’avviso diaccertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., di cui era socioal 2 per cento, con il quale venivano recuperati a tassazione maggioriricavi determinati applicando una percentuale di ricarico al costo delvenduto maggiore rispetto alla percentuale dichiarata dalla società inquanto l'analisi della contabilità aveva fatto emergere una serie diincongruenze gestionali, quali l'anomalo indice di rotazione delmagazzino e il basso reddito imponibile dichiarato a fronte dellerilevantissime spese sostenute, con conseguente antieconomicitàdell'attività esercitata.2. [OSCURATO:PERSONA] di Messina accoglieva ilricorso della parte contribuente ritenendo che il mero scostamento deiricavi e dei compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili alcontribuente sulla base dello studio di settore non costituissepresunzione grave, precisa e concordante.3. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezionestaccata di Messina, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate,affermando che l'analisi della contabilità aveva fatto emergere unaNumero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026serie di incongruenze, tra le quali un indice di rotazione del magazzinovicino allo zero, un notevole valore dei beni strumentali, un notevolecosto per locazione di fabbricati e spese per lavoro dipendente,continue anticipazioni da parte dei soci, con la conseguentecomplessiva inattendibilità del risultato economico e conseguenteincoerenza gestionale e economica che legittimava, da un lato, unaccertamento del reddito ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973e, dall'altro, una percentuale di ricarico stimata dall'Ufficio nell'ordinedel 120%.4. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA], quale erede di CalogeroCapizzi, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cuil’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.Il ricorso è stato iscritto al n. RG 12840/2020 ed è stato fissato exart. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 23 gennaio 2026, perla quale la ricorrente ha depositato prima documentazione probatoriaillustrativa.5. In separato giudizio [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso diaccertamento per IRPEF relativo all'anno d'imposta 2005 derivante dalmedesimo avviso di accertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].a.s., di cui ella era socia al 33,33 per cento.6. [OSCURATO:PERSONA] di Messina accoglieva ilricorso della parte contribuente ritenendo che il mero scostamento deiricavi e dei compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili alcontribuente sulla base dello studio di settore non costituissepresunzione grave, precisa e concordante.7. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezionestaccata di Messina, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate,affermando che l'analisi della contabilità aveva fatto emergere unaserie di incongruenze, tra le quali un indice di rotazione del magazzinoNumero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026vicino allo zero, un notevole valore dei beni strumentali, un notevolecosto per locazione di fabbricati e spese per lavoro dipendente,continue anticipazioni da parte dei soci con la conseguente complessivainattendibilità del risultato economico e conseguente incoerenzagestionale e economica che legittimava, da un lato, un accertamentodel reddito ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, dall'altro,una percentuale di ricarico stimata dall'Ufficio nell'ordine del 120%.8. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate resiste concontroricorso.Il giudizio è stato iscritto al n. RG 12848/2020, nel quale ilconsigliere delegato ha emesso proposta di definizione anticipata cuiha fatto seguito tempestiva istanza di decisione.Anche tale ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. perl’adunanza camerale del 23 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve darsi atto che i ricorsi iscritti ai nn. RG12819/2020 e 12826/2020 sono già stati decisi da questa Corte per cuinon può procedersi alla richiesta riunione.I due giudizi iscritti ai nn. RG 12840/2020 e 12848/2020 vannoinvece riuniti alla luce della identità delle questioni e dell’oggetto delcontenzioso (accertamento nei confronti di soci di società di persone).2. Entrambi i ricorsi, relativi agli avvisi Irpef nei confronti di socidella società di persone [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per l’anno 2005, recanoi medesimi motivi come di seguito formulati.Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., le parti contribuenti deducono la violazionee falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) e dell’art. 42 deld.P.R. n. 600 del 1973 per la mancata indicazione dei criteri di calcoloNumero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026della percentuale di ricarico (120%) utilizzata ai fini della ricostruzioneindiretta dei ricavi della società accertataCon il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo aifini del giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere lasentenza impugnata affrontato la questione che la percentuale diricarico determinata dall'Ufficio (120%) nell'accertamento a caricodella società risultava disattesa dalle risultanze dello studio di settoreprodotto dalla società contribuente.3. Va rilevato che in data 15/12/2025 la ricorrente ([OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) nel giudizio iscritto al n.12840/2020 ha depositato la sentenza della CTR della Sicilia n.6830/2022, depositata il 4/08/2022, che, adita in sede di riassunzionea seguito dell’ordinanza di accoglimento con rinvio n. 1436/2022 diquesta Corte, ha accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di accertamento relativo a Iva e Irap peril medesimo anno di imposta, connesso a quelli aventi ad oggettol’Irpef, emessi ex art. 5 t.u.i.r. nei confronti dei soci.La ricorrente con la successiva memoria, tempestivamentedepositata in data 5/01/2026, invoca l’intervenuto giudicatofavorevole, sopravvenuto rispetto alla sentenza impugnata.3.1. Il deposito della sentenza passata in cosa giudicata ètempestivo, essendo avvenuto entro il termine di 15 giorni primadell’adunanza camerale, come previsto dalla nuova formulazionedell’art. 372 c.p.c., applicabile ratione temporis.E’ orientamento consolidato di questa Corte che il giudicatoformatosi successivamente alla sentenza impugnata può esserededotto nel giudizio di cassazione, qualora sia sopraggiunto rispettoalla proposizione del ricorso (vedasi Cass., Sez. U., 16/06/2006 n.13916; Cass. 29/12/2024 n. 34859).Numero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026La sentenza risulta altresì munita della necessaria attestazione dimancata impugnazione, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c. applicabileal giudizio tributario (Cass. 7/02/2019, n. 3261).Con tale sentenza la CTR della Sicilia ha rigettato l’appello erarialecontro la sentenza della CTP di Messina che aveva accolto nel merito ilricorso della società.Anche nel giudizio iscritto al n. RG 12848/2020 la ricorrente, nelproporre istanza di decisione a seguito della proposta di definizioneanticipata, ha chiesto applicarsi il predetto giudicato invocando lamedesima sentenza (appare appena necessario evidenziare che ilgiudicato è rilevabile di ufficio in quanto rispondente ad un interessepubblico: Cass. 11/06/2021, n. 16589).3.2. Costituisce fermo principio di questa Corte che, in caso diaccertamento nei confronti di società di persone, il giudicato diannullamento per motivi di merito (come nel caso di specie) dell'avvisodi accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo aisoci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso,in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci nonè stata di alcun pregiudizio agli stessi (Cass., Sez. U., 4/06/2008, n.14815).In tal caso, la pregiudizialità dell'accertamento non subisce i limitisoggettivi del giudicato nei confronti dei soggetti i quali, per quantonon abbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmente vittoriosi.In altri termini, l'annullamento dell'avviso di accertamento notificatoalla società giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, inquanto se avessero partecipano non avrebbero potuto fare di meglio.L'ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messo in condizione diparteciparvi) introdotto dal ricorso della società o di un socio e, quindi,non può invocare alcun limite del giudicato nei propri confronti.Numero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026Trattasi di principi più volte ribaditi (Cass. 28/02/2018, n. 4580) ela cui applicazione rende così superfluo rilevare l'eventuale nullità delgiudizio promosso dai soci o disporre l'integrazione del contraddittorio(Cass. 20/11/2023, n. 32120; Cass. 10/12/2019, n. 32220 ove si èosservato che in simili circostanze, appare contrario ai principi dieconomia processuale e di ragionevole durata del processo, che hannofondamento costituzionale, disporre che il processo ricominci da capomediante rimessione al giudice di primo grado, essendo però destinatoad una conclusione che risulta già ineluttabilmente segnata, essendodivenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione delgiudicato, l'annullamento dell'accertamento disposto nei confronti dellasocietà, presupposto necessario degli accertamenti effettuati neiconfronti dei soci).4. I giudizi possono quindi essere definiti in sede di legittimità condecisione nel merito, disponendosi l'annullamento anche degli originariaccertamenti effettuati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di SofiaCapizzi.Le spese dei giudizi di merito sono compensate in ragione dellacomplessa ed articolata vicenda processuale che ha riguardato societàe soci e della sopravvenienza del giudicato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzadell’Agenzia delle entrate e sono liquidate in dispositivo.Numero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati    OggettoAccertamento nei confronti di societàdi persone-Giudicato favorevole-Deducibilità nel giudizio di legittimitàPAOLO [OSCURATO:PERSONA] Presidente rela tivo al socio-Ammissibilità-Giudicato sul merito-Effetti nelIntegrazione del contraddittorio-[OSCURATO:PERSONA] Consigliere  [OSCURATO:PERSONA] lusione.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. N. 12840/2020 eGIULIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere 12848/2020UC 23/01/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12840/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cicero;- ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 2661/2018 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, depositata in data27/06/2018;nonchésul ricorso iscritto al n. 12848/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente-Numero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 2662/2018 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, depositata in data27/06/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamento perIRPEF relativo all'anno d'imposta 2005 derivante dall’avviso diaccertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., di cui era socioal 2 per cento, con il quale venivano recuperati a tassazione maggioriricavi determinati applicando una percentuale di ricarico al costo delvenduto maggiore rispetto alla percentuale dichiarata dalla società inquanto l'analisi della contabilità aveva fatto emergere una serie diincongruenze gestionali, quali l'anomalo indice di rotazione delmagazzino e il basso reddito imponibile dichiarato a fronte dellerilevantissime spese sostenute, con conseguente antieconomicitàdell'attività esercitata.2. [OSCURATO:PERSONA] di Messina accoglieva ilricorso della parte contribuente ritenendo che il mero scostamento deiricavi e dei compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili alcontribuente sulla base dello studio di settore non costituissepresunzione grave, precisa e concordante.3. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezionestaccata di Messina, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate,affermando che l'analisi della contabilità aveva fatto emergere unaNumero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026serie di incongruenze, tra le quali un indice di rotazione del magazzinovicino allo zero, un notevole valore dei beni strumentali, un notevolecosto per locazione di fabbricati e spese per lavoro dipendente,continue anticipazioni da parte dei soci, con la conseguentecomplessiva inattendibilità del risultato economico e conseguenteincoerenza gestionale e economica che legittimava, da un lato, unaccertamento del reddito ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973e, dall'altro, una percentuale di ricarico stimata dall'Ufficio nell'ordinedel 120%.4. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA], quale erede di CalogeroCapizzi, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cuil’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.Il ricorso è stato iscritto al n. RG 12840/2020 ed è stato fissato exart. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 23 gennaio 2026, perla quale la ricorrente ha depositato prima documentazione probatoriaillustrativa.5. In separato giudizio [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso diaccertamento per IRPEF relativo all'anno d'imposta 2005 derivante dalmedesimo avviso di accertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].a.s., di cui ella era socia al 33,33 per cento.6. [OSCURATO:PERSONA] di Messina accoglieva ilricorso della parte contribuente ritenendo che il mero scostamento deiricavi e dei compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili alcontribuente sulla base dello studio di settore non costituissepresunzione grave, precisa e concordante.7. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezionestaccata di Messina, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate,affermando che l'analisi della contabilità aveva fatto emergere unaserie di incongruenze, tra le quali un indice di rotazione del magazzinoNumero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026vicino allo zero, un notevole valore dei beni strumentali, un notevolecosto per locazione di fabbricati e spese per lavoro dipendente,continue anticipazioni da parte dei soci con la conseguente complessivainattendibilità del risultato economico e conseguente incoerenzagestionale e economica che legittimava, da un lato, un accertamentodel reddito ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, dall'altro,una percentuale di ricarico stimata dall'Ufficio nell'ordine del 120%.8. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate resiste concontroricorso.Il giudizio è stato iscritto al n. RG 12848/2020, nel quale ilconsigliere delegato ha emesso proposta di definizione anticipata cuiha fatto seguito tempestiva istanza di decisione.Anche tale ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. perl’adunanza camerale del 23 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve darsi atto che i ricorsi iscritti ai nn. RG12819/2020 e 12826/2020 sono già stati decisi da questa Corte per cuinon può procedersi alla richiesta riunione.I due giudizi iscritti ai nn. RG 12840/2020 e 12848/2020 vannoinvece riuniti alla luce della identità delle questioni e dell’oggetto delcontenzioso (accertamento nei confronti di soci di società di persone).2. Entrambi i ricorsi, relativi agli avvisi Irpef nei confronti di socidella società di persone [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per l’anno 2005, recanoi medesimi motivi come di seguito formulati.Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., le parti contribuenti deducono la violazionee falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) e dell’art. 42 deld.P.R. n. 600 del 1973 per la mancata indicazione dei criteri di calcoloNumero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026della percentuale di ricarico (120%) utilizzata ai fini della ricostruzioneindiretta dei ricavi della società accertataCon il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo aifini del giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere lasentenza impugnata affrontato la questione che la percentuale diricarico determinata dall'Ufficio (120%) nell'accertamento a caricodella società risultava disattesa dalle risultanze dello studio di settoreprodotto dalla società contribuente.3. Va rilevato che in data 15/12/2025 la ricorrente ([OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) nel giudizio iscritto al n.12840/2020 ha depositato la sentenza della CTR della Sicilia n.6830/2022, depositata il 4/08/2022, che, adita in sede di riassunzionea seguito dell’ordinanza di accoglimento con rinvio n. 1436/2022 diquesta Corte, ha accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di accertamento relativo a Iva e Irap peril medesimo anno di imposta, connesso a quelli aventi ad oggettol’Irpef, emessi ex art. 5 t.u.i.r. nei confronti dei soci.La ricorrente con la successiva memoria, tempestivamentedepositata in data 5/01/2026, invoca l’intervenuto giudicatofavorevole, sopravvenuto rispetto alla sentenza impugnata.3.1. Il deposito della sentenza passata in cosa giudicata ètempestivo, essendo avvenuto entro il termine di 15 giorni primadell’adunanza camerale, come previsto dalla nuova formulazionedell’art. 372 c.p.c., applicabile ratione temporis.E’ orientamento consolidato di questa Corte che il giudicatoformatosi successivamente alla sentenza impugnata può esserededotto nel giudizio di cassazione, qualora sia sopraggiunto rispettoalla proposizione del ricorso (vedasi Cass., Sez. U., 16/06/2006 n.13916; Cass. 29/12/2024 n. 34859).Numero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026La sentenza risulta altresì munita della necessaria attestazione dimancata impugnazione, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c. applicabileal giudizio tributario (Cass. 7/02/2019, n. 3261).Con tale sentenza la CTR della Sicilia ha rigettato l’appello erarialecontro la sentenza della CTP di Messina che aveva accolto nel merito ilricorso della società.Anche nel giudizio iscritto al n. RG 12848/2020 la ricorrente, nelproporre istanza di decisione a seguito della proposta di definizioneanticipata, ha chiesto applicarsi il predetto giudicato invocando lamedesima sentenza (appare appena necessario evidenziare che ilgiudicato è rilevabile di ufficio in quanto rispondente ad un interessepubblico: Cass. 11/06/2021, n. 16589).3.2. Costituisce fermo principio di questa Corte che, in caso diaccertamento nei confronti di società di persone, il giudicato diannullamento per motivi di merito (come nel caso di specie) dell'avvisodi accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo aisoci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso,in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci nonè stata di alcun pregiudizio agli stessi (Cass., Sez. U., 4/06/2008, n.14815).In tal caso, la pregiudizialità dell'accertamento non subisce i limitisoggettivi del giudicato nei confronti dei soggetti i quali, per quantonon abbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmente vittoriosi.In altri termini, l'annullamento dell'avviso di accertamento notificatoalla società giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, inquanto se avessero partecipano non avrebbero potuto fare di meglio.L'ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messo in condizione diparteciparvi) introdotto dal ricorso della società o di un socio e, quindi,non può invocare alcun limite del giudicato nei propri confronti.Numero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026Trattasi di principi più volte ribaditi (Cass. 28/02/2018, n. 4580) ela cui applicazione rende così superfluo rilevare l'eventuale nullità delgiudizio promosso dai soci o disporre l'integrazione del contraddittorio(Cass. 20/11/2023, n. 32120; Cass. 10/12/2019, n. 32220 ove si èosservato che in simili circostanze, appare contrario ai principi dieconomia processuale e di ragionevole durata del processo, che hannofondamento costituzionale, disporre che il processo ricominci da capomediante rimessione al giudice di primo grado, essendo però destinatoad una conclusione che risulta già ineluttabilmente segnata, essendodivenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione delgiudicato, l'annullamento dell'accertamento disposto nei confronti dellasocietà, presupposto necessario degli accertamenti effettuati neiconfronti dei soci).4. I giudizi possono quindi essere definiti in sede di legittimità condecisione nel merito, disponendosi l'annullamento anche degli originariaccertamenti effettuati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di SofiaCapizzi.Le spese dei giudizi di merito sono compensate in ragione dellacomplessa ed articolata vicenda processuale che ha riguardato societàe soci e della sopravvenienza del giudicato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzadell’Agenzia delle entrate e sono liquidate in dispositivo. P.Q.Mdispone la riunione del giudizio iscritto al n. RG 12848/2020 al giudizioiscritto al n. RG 12840/2020;nel giudizio iscritto al n. RG 12840/2020 cassa la sentenza impugnatae, decidendo sull’originario ricorso del contribuente, lo accoglie;compensa le spese del giudizio di merito; condanna l’Agenzia delleentrate al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di CalogeroCapizzi, delle spese di lite del giudizio di legittimità, spese che liquidaNumero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026in euro 600,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, speseforfettarie al 15 per cento, e accessori;nel giudizio iscritto al n. RG 12848/2020, cassa la sentenza impugnatae decidendo sull’originario ricorso del contribuente, lo accoglie;compensa le spese del giudizio di merito; condanna l’Agenzia delleentrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltreeuro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15 per cento, e accessori.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo Di MarzioP.Q.Mdispone la riunione del giudizio iscritto al n. RG 12848/2020 al giudizioiscritto al n. RG 12840/2020;nel giudizio iscritto al n. RG 12840/2020 cassa la sentenza impugnatae, decidendo sull’originario ricorso del contribuente, lo accoglie;compensa le spese del giudizio di merito; condanna l’Agenzia delleentrate al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di CalogeroCapizzi, delle spese di lite del giudizio di legittimità, spese che liquidaNumero registro generale 12840/2020Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 7356/2026Data pubblicazione 26/03/2026in euro 600,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, speseforfettarie al 15 per cento, e accessori;nel giudizio iscritto al n. RG 12848/2020, cassa la sentenza impugnatae decidendo sull’originario ricorso del contribuente, lo accoglie;compensa le spese del giudizio di merito; condanna l’Agenzia delleentrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltreeuro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15 per cento, e accessori.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07356/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris