CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 1981
Cassazione n. 44976/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/07/1981 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione ROMAGNOLI Adelaide ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna della predetta per più ipotesi di furto, consumato e tentato, aggravato e pluriaggravato in continuazione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4, cod. pen., quanto ai capi a), b) e d), è stata dichiarata l'estinzione degli stessi per prescrizione e rideterminata la pena per il capo c) [in Firenze, 20/1/2011, con conferma nel resto; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché la ricorrente, con un motivo unico, ha prospettato una ricostruzione ermeneutica del reato e degli elementi circostanziali (in base alla quale, la aggravante del mezzo fraudolento, ravvisata nell'avere la ROMAGNOLI utilizzato lo stratagemma dell'utilizzo dei servizi igienici per introdursi negli spogliatoi dell'impianto ove sono stati consumati i furti ai danni delle pp.00. DONZELLA e CONTE, sarebbe assorbita dalla fattispecie di cui all'art. 624 bis, cod. pen.) in contrasto palese con le norme di riferimento e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (sez. 5, n. 32847 del 3/4/2019, Lazzari, RV. 276924, in cui si è riconosciuta detta aggravante proprio in ipotesi di furto in abitazione; sez. 2, n. 32086 del 12/5/2021, Novarese, Rv. 281677, in cui si è precisato che, in tema di furto in abitazione, non ricorre una violazione del principio del "ne bis in idem" nel caso in cui sia contestata l'aggravante del mezzo fraudolento, atteso che l'inganno non è elemento costitutivo del furto in abitazione, che si connota e distingue dal furto semplice per il luogo in cui avviene la sottrazione, mentre le modalità con cui avviene l'introduzione rilevano solo sotto il profilo circostanziale); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore I [OSCURATO:PERSONA] .•