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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 25204/2023

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018 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7489/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 21 SRL in liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PALUMBO n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 26 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14/B presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO PER I BENI E ATTIVITA’ CULTURALI, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 284/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata in data 24/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con particolare riferimento ai motivi primo, terzo e quarto, assorbito il secondo; Fatti di causa

1. La [OSCURATO:SOCIETA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Espose di avere acquistato il 15/3/2001 dalla [OSCURATO:SOCIETA] la proprietà di un fabbricato secondario facente parte del complesso immobiliare, ex Villa delle Rose, sito in Napoli, Gradini o [OSCURATO:PERSONA] nn. 21-21bis, che del complesso immobiliare facevano parte, fra le altre, talune consistenze, allo stato rustico o di abbandono, riportate al NCEU di Napoli alla partita 1208457, Sez. Avv., foglio 16, particelle nn. 217/101-102-130-20-21-22-23- 24 2 25, z.c. 6, cat.

A/3, pervenute alla venditrice per atto del 30/6/1980 (alienante [OSCURATO:PERSONA]), nonché il terreno pertinenziale confinante anche con i gradoni del Petraio, il muro di sostegno delle aree annesse alla Certosa di S. Martino e lo spiazzo antistante l’ingresso della Certosa, censito al NCT alla partita 6851, foglio 131, n. 5555; che, siccome emergeva dai titoli, il fabbricato in discorso aveva accesso dal [OSCURATO:PERSONA] (attraverso un cancello) e dalla via [OSCURATO:PERSONA], attraverso lo scalone esterno posto a destra del fabbricato principale; che il passaggio ai piedi del Castel S. Elmo, sezione Avvocato, composto dalle particelle attuali 550, 552 – parte 554, tra via [OSCURATO:PERSONA] e le Rampe del Petraio era di uso pubblico; che tuttavia la strada pubblica risultava ostruita da un cancello, arbitrariamente ancorato al muro di cinta del Castel S. Elmo, in corrispondenza dei confini della particella 550, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per acquisto fattone dalla di loro genitrice, [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che inoltre la predetta via era ostruita a valle da un muro, che a metà della rampa di scale sbarrava la salita al Castello per chi proveniva dal [OSCURATO:PERSONA]; che la scala comunale (particella 554) costituiva l’unico collegamento possibile tra il Largo del Petraio e la via [OSCURATO:PERSONA]; che l’esame dei titoli di provenienza tutti e i riscontri documentali e aerofotogrammetrici dimostravano che la compromissione del passaggio era stata causata dalla progressiva occupazione della riferita proprietà demaniale, tanto da essere scomparso un intero tratto delle originarie Scale del Petraio e una parte delle stesse era stata trasformata in un giardino posto all’interno della proprietà [OSCURATO:PERSONA] (nuda proprietaria) e [OSCURATO:PERSONA] (usufruttuaria); che una tale situazione era produttiva di danni per la esponente, alla quale veniva preclusa una via d’accesso e imposto l’oneroso trasporto a mano dei materiali edili dal largo Petraio, necessari alla ristrutturazione del proprio immobile; che vana era risultata la chiesta consegna delle chiavi del cancello, aveva chiesto: - accertarsi la natura pubblica del passaggio ai piedi del [OSCURATO:PERSONA]Elmo, sezione Avvocato (attuali particelle 550, 552- parte e 554) tra via [OSCURATO:PERSONA] e le Rampe del Petraio, ovvero, in subordine, l’esistenza di una pubblicaservitù di transito; - che i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, fossero condannati a rimuovere il cancello e consentire il pubblico attraversamento della rampa di scale, attualmente interclusa, e, comunque, a consegnare copia delle chiavi del cancello; - che gli anzidetti fossero condannati, in solido, a risarcire i danni, da liquidarsi in misura non inferiore a € 2.000.000,00; - che i medesimi fossero, inoltre condannati, ciascuno nella rispettiva qualità e per la parte che fosse reputata di rispettiva responsabilità, a ripristinare lo stato dei luoghi violato e a risarcire il danno, quantificato in non meno di € 4.000.000,00. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi, avversarono le domande attoree, dichiarandosi proprietari dell’intera consistenza immobiliare, soggiungendo che nessuna delle indicate particelle aveva natura pubblica o fosse asservita ad uso pubblico e che l’unica servitù prediale sul fondo dei convenuti era quella che era stata costituita, con atto del 15/10/1876, estintasi per non uso, essendo stata mutata l’originaria destinazione militare del sito.

I predetti convenuti chiesero chiamarsi in causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del viale privato avente inizio dal civico n. 18 di via [OSCURATO:PERSONA].

In via riconvenzionale chiesero accertarsi la loro esclusiva proprietà sull’intera consistenza immobiliare del NCT del Comune di Napoli al foglio 131, sez. unificata, con le particelle 549-550-551- 552-553-554-572-575-576-577, accertandosi, inoltre, la piena libertà da diritti reali altrui, da passaggi per uso pubblico e da qualsivoglia servitù di transito, con conseguente condanna dell’attrice a eliminare il varco abusivamente aperto sul muro di confine, che le consentiva di accedere alla proprietà esclusiva dei convenuti. [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di costituzione eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo proprietaria della zona di terreno posta ai piedi del Castello, contrassegnato dalle particelle 550-554 e parte

552. [OSCURATO:PERSONA] svolse difese del tutto analoghe a quelle di [OSCURATO:PERSONA] e così per i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si costituirono del pari i chiamati in causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando la domanda attorea, rivendicando, inoltre, la piena proprietà del viale privato Fermariello, a loro pervenuto per successione, sino a giungere all’acquisto del cespite da parte dell’avo [OSCURATO:PERSONA] nel XIX Secolo e, successivamente, con rogito del 14/7/1894, [OSCURATO:PERSONA], remota dante causa dei convenuti, aveva acquistato dal Fermariello la servitù di passaggio in favore del suo latistante immobile.

Intervennero in giudizio, con comparsa adesiva autonoma, il Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia del Demanio, chiedendo accertarsi che la strada Rampe del Petraio, che andava da via [OSCURATO:PERSONA] n. 18 e conduceva al Largo del Petraio, fosse dichiarata demaniale e con essa le particelle 552 e parte della 549 (originariamente 227), nonché 550 (già 398) e 554 (già 228) del foglio

16. Gli intervenuti chiesero, inoltre, che la detenzione privata della strada fosse dichiarata senza titolo e abusiva l’installazione del cancello, ancorato al muro del Castello.

Da qui la richiesta di condanna dei convenuti a rimuovere il cancello e ogni impedimento al libero transito, a rimborsare al Ministero le spese occorrenti per il restauro del muro e a risarcire, all’Agenzia del Demanio, per i mancato godimento, l’indennità di occupazione, da liquidarsi equitativamente.

Il Tribunale così decise la causa: -rigettò le domande della [OSCURATO:SOCIETA].; - accolta la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dichiarò che i medesimi erano proprietari esclusivi della consistenza immobiliare riportata al NCT del Comune di Napoli al foglio 131, sez. unificata, con le part.le 549 -550-551-552-553-554-572-575- 576-577, condannando l’attrice a rilasciare il terreno occupato; - accolta, per quanto di ragione, la domanda del Ministero, condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere l’innesto dell’anta del cancello dal muro del Castello e rigettò le altre domande del Ministero e dell’Agenzia del Demanio.

Avverso la decisione di primo grado proposero appello il Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] propose appello incidentale.

Proposero, inoltre, appello incidentale, con atti separati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Napoli, ricostruiti i passaggi della titolarità, che si dipanavano dal XIX in poi, così definì, per quel che qui rileva, il giudizio di secondo grado: -rigetta l’appello proposto dal Ministero e dall’Agenzia del Demanio; -rigetta l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] a r.l.; -accoglie gli appelli incidentali proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], Francesco e Rosa e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: 1) dichiara comproprietari della particella 549 riportata al NCT del Comune di Napoli foglio 131, anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) dichiara [OSCURATO:PERSONA] proprietaria esclusiva della particella 551 riportata al NCT del Comune di Napoli foglio 131 .

La [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resistono altresì, con altro controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie.

Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 3 delle disposizioni sulla pubblica interpretazione ed applicazione delle leggi in generale del 1865, 1131 e 1136 cod. civ. del 1865, 1 e 12 delle disposizioni sulla legge, 1362, 1363, 1537 e 1538 cod. civ., nonché dei principi generali in tema di interpretazione della legge de del contratto Assume la ricorrente che la Corte napoletana era incorsa in grave errore logico per avere affermato che fossero state sdemanializzate le Rampe di S. Elmo, invece che solo di taluni spezzoni di terreno ad esse adiacenti, essendosi ancorata alle disposizioni del r.d. n. 3670/1867, provvedimento avente natura generale, invece che agli atti esecutivi e successivi. 1.

1. Il motivo è infondato.

La sentenza ha ampiamente, e con dovizia di particolari, spiegato le ragioni per le quali doveva intendersi essere state sdemanializzate le rampe, con argomenti in questa sede non censurabili.

Proprio il decreto richiamato dalla ricorrente aveva autorizzatola vendita, quindi sdemanializzandoli, dei gradoni di cui si discute.

Quanto, poi, all’interpretazione riguardante l’estensione, che la ricorrente vorrebbe limitare ad aree distinte dai gradoni, la interpretazione del giudice del merito non viola le norme sull’interpretazione richiamate dalla ricorrente, la quale non chiarisce la ragione per la quale la sentenza si sarebbe discostata dalle regole dalle regole sull’ermeneutica, limitandosi, nella sostanza, a non condividere il risultato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 427, 430 e 116 cod. civ. del 1865, nonché degli artt. 822, 823, 1418 e 1421 cod. civ.

Assume la ricorrente che le convenzioni avrebbero dovuto essere dichiarate nulle trattandosi di beni demaniali, nullità che andava rilevata d’ufficio. 2.

1. Il motivo è infondato.

Vige solo una presunzione relativa di demanialità ai sensi dell’all'art. 22 della l. n. 2248 del 1865 (Cass., n. 27054/2021), qui vinta dalla prova contraria, insindacabilmente apprezzata dalla sentenza.

La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf.

Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037).

E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 99 e 112 e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.

Assume la ricorrente che la sentenza aveva accertato la proprietà comunale della particella 577 (ex 215) ed escluso che la particella 544 fosse di proprietà dei Guarino, con riguardo alla particella 577, tuttavia, aveva negato che l’accertata proprietà comunale potesse condurre alla riforma della sentenza di primo grado, in quanto le domande della Certosa erano dirette solo ad accertare la proprietà demaniale o la sussistenza di una servitù di uso pubblico e non era legittimata ad accertare la proprietà di terzi.

Spiega la ricorrente che l’accertamento della proprietà Guarino era stata effettuato in accoglimento di domanda riconvenzionale ed era quindi ovvio che la riforma della sentenza del Tribunale discendesse dall’applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. a nulla rilevando che [OSCURATO:SOCIETA] fosse o non fosse “legittimata ad accertare la proprietà di terzi” . 3.

1. Il motivo è inammissibile per carenza d’interesse.

Come osserva, correttamente, in memoria la [OSCURATO:PERSONA], una volta negato alla [OSCURATO:SOCIETA] il diritto di passaggio (e qualsiasi altro diritto) – la sentenza che assegnava ai signori Guarino la proprietà delle particelle 554 e 577 non avrebbe cagionato alcun pregiudizio alla società ricorrente, essendole indifferente il proprietario .

Inoltre la statuizione non fa stato, in quanto il Comune di Napoli non era parte del giudizio.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 22, l. n. 2248, all.

F del 1865 e 2697 cod. civ.

Assume la ricorrente che il Giudice d’appello non aveva proceduto ad accertare la proprietà demaniale, essendosi limitata a prendere in rassegna i titoli astrattamente idonei. 4.

1. La doglianza è infondata, proprio per le ragioni prima esposte: la sentenza ha spiegato, e nel dettaglio, le ragioni che l’avevano indotta a reputare che il percorso fosse stato sdemanializzato e venduto a privati, così restando vinta la presunzione di legge.

5. Rigettato il ricorso, nel suo complesso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico della nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, che liquida, per ciascuna, in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
018 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7489/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 21 SRL in liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PALUMBO n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 26 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14/B presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO PER I BENI E ATTIVITA’ CULTURALI, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 284/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata in data 24/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con particolare riferimento ai motivi primo, terzo e quarto, assorbito il secondo; Fatti di causa 1. La [OSCURATO:SOCIETA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Espose di avere acquistato il 15/3/2001 dalla [OSCURATO:SOCIETA] la proprietà di un fabbricato secondario facente parte del complesso immobiliare, ex Villa delle Rose, sito in Napoli, Gradini o [OSCURATO:PERSONA] nn. 21-21bis, che del complesso immobiliare facevano parte, fra le altre, talune consistenze, allo stato rustico o di abbandono, riportate al NCEU di Napoli alla partita 1208457, Sez. Avv., foglio 16, particelle nn. 217/101-102-130-20-21-22-23- 24 2 25, z.c. 6, cat. A/3, pervenute alla venditrice per atto del 30/6/1980 (alienante [OSCURATO:PERSONA]), nonché il terreno pertinenziale confinante anche con i gradoni del Petraio, il muro di sostegno delle aree annesse alla Certosa di S. Martino e lo spiazzo antistante l’ingresso della Certosa, censito al NCT alla partita 6851, foglio 131, n. 5555; che, siccome emergeva dai titoli, il fabbricato in discorso aveva accesso dal [OSCURATO:PERSONA] (attraverso un cancello) e dalla via [OSCURATO:PERSONA], attraverso lo scalone esterno posto a destra del fabbricato principale; che il passaggio ai piedi del Castel S. Elmo, sezione Avvocato, composto dalle particelle attuali 550, 552 – parte 554, tra via [OSCURATO:PERSONA] e le Rampe del Petraio era di uso pubblico; che tuttavia la strada pubblica risultava ostruita da un cancello, arbitrariamente ancorato al muro di cinta del Castel S. Elmo, in corrispondenza dei confini della particella 550, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per acquisto fattone dalla di loro genitrice, [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che inoltre la predetta via era ostruita a valle da un muro, che a metà della rampa di scale sbarrava la salita al Castello per chi proveniva dal [OSCURATO:PERSONA]; che la scala comunale (particella 554) costituiva l’unico collegamento possibile tra il Largo del Petraio e la via [OSCURATO:PERSONA]; che l’esame dei titoli di provenienza tutti e i riscontri documentali e aerofotogrammetrici dimostravano che la compromissione del passaggio era stata causata dalla progressiva occupazione della riferita proprietà demaniale, tanto da essere scomparso un intero tratto delle originarie Scale del Petraio e una parte delle stesse era stata trasformata in un giardino posto all’interno della proprietà [OSCURATO:PERSONA] (nuda proprietaria) e [OSCURATO:PERSONA] (usufruttuaria); che una tale situazione era produttiva di danni per la esponente, alla quale veniva preclusa una via d’accesso e imposto l’oneroso trasporto a mano dei materiali edili dal largo Petraio, necessari alla ristrutturazione del proprio immobile; che vana era risultata la chiesta consegna delle chiavi del cancello, aveva chiesto: - accertarsi la natura pubblica del passaggio ai piedi del [OSCURATO:PERSONA]Elmo, sezione Avvocato (attuali particelle 550, 552- parte e 554) tra via [OSCURATO:PERSONA] e le Rampe del Petraio, ovvero, in subordine, l’esistenza di una pubblicaservitù di transito; - che i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, fossero condannati a rimuovere il cancello e consentire il pubblico attraversamento della rampa di scale, attualmente interclusa, e, comunque, a consegnare copia delle chiavi del cancello; - che gli anzidetti fossero condannati, in solido, a risarcire i danni, da liquidarsi in misura non inferiore a € 2.000.000,00; - che i medesimi fossero, inoltre condannati, ciascuno nella rispettiva qualità e per la parte che fosse reputata di rispettiva responsabilità, a ripristinare lo stato dei luoghi violato e a risarcire il danno, quantificato in non meno di € 4.000.000,00. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi, avversarono le domande attoree, dichiarandosi proprietari dell’intera consistenza immobiliare, soggiungendo che nessuna delle indicate particelle aveva natura pubblica o fosse asservita ad uso pubblico e che l’unica servitù prediale sul fondo dei convenuti era quella che era stata costituita, con atto del 15/10/1876, estintasi per non uso, essendo stata mutata l’originaria destinazione militare del sito. I predetti convenuti chiesero chiamarsi in causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del viale privato avente inizio dal civico n. 18 di via [OSCURATO:PERSONA]. In via riconvenzionale chiesero accertarsi la loro esclusiva proprietà sull’intera consistenza immobiliare del NCT del Comune di Napoli al foglio 131, sez. unificata, con le particelle 549-550-551- 552-553-554-572-575-576-577, accertandosi, inoltre, la piena libertà da diritti reali altrui, da passaggi per uso pubblico e da qualsivoglia servitù di transito, con conseguente condanna dell’attrice a eliminare il varco abusivamente aperto sul muro di confine, che le consentiva di accedere alla proprietà esclusiva dei convenuti. [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di costituzione eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo proprietaria della zona di terreno posta ai piedi del Castello, contrassegnato dalle particelle 550-554 e parte 552. [OSCURATO:PERSONA] svolse difese del tutto analoghe a quelle di [OSCURATO:PERSONA] e così per i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si costituirono del pari i chiamati in causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando la domanda attorea, rivendicando, inoltre, la piena proprietà del viale privato Fermariello, a loro pervenuto per successione, sino a giungere all’acquisto del cespite da parte dell’avo [OSCURATO:PERSONA] nel XIX Secolo e, successivamente, con rogito del 14/7/1894, [OSCURATO:PERSONA], remota dante causa dei convenuti, aveva acquistato dal Fermariello la servitù di passaggio in favore del suo latistante immobile. Intervennero in giudizio, con comparsa adesiva autonoma, il Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia del Demanio, chiedendo accertarsi che la strada Rampe del Petraio, che andava da via [OSCURATO:PERSONA] n. 18 e conduceva al Largo del Petraio, fosse dichiarata demaniale e con essa le particelle 552 e parte della 549 (originariamente 227), nonché 550 (già 398) e 554 (già 228) del foglio 16. Gli intervenuti chiesero, inoltre, che la detenzione privata della strada fosse dichiarata senza titolo e abusiva l’installazione del cancello, ancorato al muro del Castello. Da qui la richiesta di condanna dei convenuti a rimuovere il cancello e ogni impedimento al libero transito, a rimborsare al Ministero le spese occorrenti per il restauro del muro e a risarcire, all’Agenzia del Demanio, per i mancato godimento, l’indennità di occupazione, da liquidarsi equitativamente. Il Tribunale così decise la causa: -rigettò le domande della [OSCURATO:SOCIETA].; - accolta la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dichiarò che i medesimi erano proprietari esclusivi della consistenza immobiliare riportata al NCT del Comune di Napoli al foglio 131, sez. unificata, con le part.le 549 -550-551-552-553-554-572-575- 576-577, condannando l’attrice a rilasciare il terreno occupato; - accolta, per quanto di ragione, la domanda del Ministero, condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere l’innesto dell’anta del cancello dal muro del Castello e rigettò le altre domande del Ministero e dell’Agenzia del Demanio. Avverso la decisione di primo grado proposero appello il Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] propose appello incidentale. Proposero, inoltre, appello incidentale, con atti separati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Napoli, ricostruiti i passaggi della titolarità, che si dipanavano dal XIX in poi, così definì, per quel che qui rileva, il giudizio di secondo grado: -rigetta l’appello proposto dal Ministero e dall’Agenzia del Demanio; -rigetta l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] a r.l.; -accoglie gli appelli incidentali proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], Francesco e Rosa e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: 1) dichiara comproprietari della particella 549 riportata al NCT del Comune di Napoli foglio 131, anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) dichiara [OSCURATO:PERSONA] proprietaria esclusiva della particella 551 riportata al NCT del Comune di Napoli foglio 131 . La [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resistono altresì, con altro controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 3 delle disposizioni sulla pubblica interpretazione ed applicazione delle leggi in generale del 1865, 1131 e 1136 cod. civ. del 1865, 1 e 12 delle disposizioni sulla legge, 1362, 1363, 1537 e 1538 cod. civ., nonché dei principi generali in tema di interpretazione della legge de del contratto Assume la ricorrente che la Corte napoletana era incorsa in grave errore logico per avere affermato che fossero state sdemanializzate le Rampe di S. Elmo, invece che solo di taluni spezzoni di terreno ad esse adiacenti, essendosi ancorata alle disposizioni del r.d. n. 3670/1867, provvedimento avente natura generale, invece che agli atti esecutivi e successivi. 1. 1. Il motivo è infondato. La sentenza ha ampiamente, e con dovizia di particolari, spiegato le ragioni per le quali doveva intendersi essere state sdemanializzate le rampe, con argomenti in questa sede non censurabili. Proprio il decreto richiamato dalla ricorrente aveva autorizzatola vendita, quindi sdemanializzandoli, dei gradoni di cui si discute. Quanto, poi, all’interpretazione riguardante l’estensione, che la ricorrente vorrebbe limitare ad aree distinte dai gradoni, la interpretazione del giudice del merito non viola le norme sull’interpretazione richiamate dalla ricorrente, la quale non chiarisce la ragione per la quale la sentenza si sarebbe discostata dalle regole dalle regole sull’ermeneutica, limitandosi, nella sostanza, a non condividere il risultato. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 427, 430 e 116 cod. civ. del 1865, nonché degli artt. 822, 823, 1418 e 1421 cod. civ. Assume la ricorrente che le convenzioni avrebbero dovuto essere dichiarate nulle trattandosi di beni demaniali, nullità che andava rilevata d’ufficio. 2. 1. Il motivo è infondato. Vige solo una presunzione relativa di demanialità ai sensi dell’all'art. 22 della l. n. 2248 del 1865 (Cass., n. 27054/2021), qui vinta dalla prova contraria, insindacabilmente apprezzata dalla sentenza. La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 99 e 112 e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. Assume la ricorrente che la sentenza aveva accertato la proprietà comunale della particella 577 (ex 215) ed escluso che la particella 544 fosse di proprietà dei Guarino, con riguardo alla particella 577, tuttavia, aveva negato che l’accertata proprietà comunale potesse condurre alla riforma della sentenza di primo grado, in quanto le domande della Certosa erano dirette solo ad accertare la proprietà demaniale o la sussistenza di una servitù di uso pubblico e non era legittimata ad accertare la proprietà di terzi. Spiega la ricorrente che l’accertamento della proprietà Guarino era stata effettuato in accoglimento di domanda riconvenzionale ed era quindi ovvio che la riforma della sentenza del Tribunale discendesse dall’applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. a nulla rilevando che [OSCURATO:SOCIETA] fosse o non fosse “legittimata ad accertare la proprietà di terzi” . 3. 1. Il motivo è inammissibile per carenza d’interesse. Come osserva, correttamente, in memoria la [OSCURATO:PERSONA], una volta negato alla [OSCURATO:SOCIETA] il diritto di passaggio (e qualsiasi altro diritto) – la sentenza che assegnava ai signori Guarino la proprietà delle particelle 554 e 577 non avrebbe cagionato alcun pregiudizio alla società ricorrente, essendole indifferente il proprietario . Inoltre la statuizione non fa stato, in quanto il Comune di Napoli non era parte del giudizio. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 22, l. n. 2248, all. F del 1865 e 2697 cod. civ. Assume la ricorrente che il Giudice d’appello non aveva proceduto ad accertare la proprietà demaniale, essendosi limitata a prendere in rassegna i titoli astrattamente idonei. 4. 1. La doglianza è infondata, proprio per le ragioni prima esposte: la sentenza ha spiegato, e nel dettaglio, le ragioni che l’avevano indotta a reputare che il percorso fosse stato sdemanializzato e venduto a privati, così restando vinta la presunzione di legge. 5. Rigettato il ricorso, nel suo complesso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico della nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, che liquida, per ciascuna, in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto dell
Sentenza Cassazione n. 25204/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris