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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44341/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 24207/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la generica doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, oltre che formulata in termini assai generici, è manifestamente infondata, in quanto vertente sul fatto ed incentrata sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova (là dove il ricorrente afferma di avere detenuto stupefacenti, parti di armi e documenti sequestrati su richiesta di un pregiudicato) oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 24207/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la generica doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, oltre che formulata in termini assai generici, è manifestamente infondata, in quanto vertente sul fatto ed incentrata sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova (là dove il ricorrente afferma di avere detenuto stupefacenti, parti di armi e documenti sequestrati su richiesta di un pregiudicato) oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/
Sentenza Cassazione n. 44341/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris