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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05106/2023

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onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3570/2016R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA], 3 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –resistente – Oggetto: tributi N.3570/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4307/28/15, depositata in data 21 luglio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento per maggiore IRPEF, relativo al periodo di imposta 2006, per IRPEF, IRAP e IVA , con cui veniva accertato maggior reddito da lavoro autonomo e venivano disconosciuti costi indeducibili, oltre sanzioni e accessori.

L’atto impositivo traeva origine da due PVC, come risulta dalla sentenza impugnata, nonché da controllo finanziario sui conti correnti bancari a termini dell’art. 32, primo comma, n. 7 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

2. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso.

3. La CTP del Lazio, con sentenza in data 21 luglio 2015, ha parzialmente accolto l’appello del contribuente in relazione ai prelevamenti e agli accrediti risultanti sui conti correnti del contribuente.

Il giudice di appello ha, poi, rigettato l’appello in relazione alle riprese a tassazione di ricavi non dichiarati e in relazione al disconoscimento di costi.

4. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria; l’Ufficio si è costituito unicamente ai fini della partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo si deduce, implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e ultrapetizione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ripreso a tassazione l’importo di € 73.640,00 di cui è stata omessa la fatturazionenel mese di aprile del periodo di imposta 2005.

Osserva N.3570/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino parte ricorrente che il giudice di appello si sarebbe pronunciato su una questione non oggetto del presente giudizio.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ripreso a tassazione l’importo di € 84.922,00.

Osserva parte ricorrente che tale importo sarebbe stato fatturato nel mese di gennaio 2006 e che, in ogni caso, si tratterebbe di ripresa e contestazione relative ad altro giudizio, sulle quali il giudice si sarebbe pronunciato in assenza di domanda.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 30 «del codice deontologico forense 16/10/99» per avere negato la «detraibilità» di fatture intestate all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni rese su incarico del ricorrente, ciò anche in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 19 d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del codice deontologico forense per avere la sentenza impugnata applicato l’IRAP «in difetto di introiti professionali diretti», non essendosi il ricorrente avvalso di collaboratori dipendenti.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazionedell’art. 91 cod. proc. civ.

«per le spese di lite dei due gradi di giudizio.

La gravata sentenza dovrà essere cassata per la quantificazione delle spese delle prestazioni professionali relative ai due gradi di giudizio».

2. Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

La sentenza impugnata ha avuto ad oggetto l’appello del contribuente avverso un avviso di accertamento N.3570/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino relativo al periodo di imposta 2006, laddove le parti motive della sentenza oggetto di impugnazione da parte del ricorrente afferiscono a riprese oggetto di altro e precedente periodo di imposta (« riprese a tassazione, relative a compensi percepiti nel 2005»).

La sentenza va cassata con rinvio per l’esame delle questioni rimaste assorbite.

3. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente invoca la violazione di legge in relazione al codice deontologico forense, avendo le previsioni del codice deontologico forense natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività (Cass., Sez.

U., 25 marzo 2019, n. 8313).

Si tratta di norme che gli organi di governo dei professionisti si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione, con la conseguenza che la violazione del codice rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè a una delle ragioni per le quali l'art. 36 della l. n. 247/2012 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce (Cass., Sez.

U., 17 maggio 2021, n. 13168; Cass., Sez.

U., 25 giugno 2013, n. 15873).

4. Quanto alla violazione del residuo parametro normativo, in disparte il riferimento improprio alla mera «detraibilità» delle imposte, il terzo motivo si rivela inammissibile in quanto volto a rimettere in discussione un accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello, avendo a oggetto la censura in esame non l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez.

I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez.

I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez.

I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez.

V, 4 aprile 2013, n. 8315).

Nella specie, la sentenza N.3570/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino impugnata ha confermato l’avviso impugnato, nella parte in cui aveva ritenuto indeducibili per difetto di inerenza i costi costituiti dalle fatture intestate all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto costi non inerenti in quanto soggetto non appartenente all’organizzazione professionale del ricorrente («legittima anche la non inerenza all’attività di avvocato delle consulenze legali e dei costi per spese diverse, con particolare riguardo alle spese legali della figlia del professionista, soggetto estraneo alla ditta Traldi, avente distinta partita IVA»).

L’accertamento in fatto dell’estraneità all’organizzazione professionale del ricorrente dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è stato censurato e non può, comunque, esserlo con la suddetta censura.

5. Il quartomotivo è fondato , a dispetto del parametro normativo invocato.

Il ricorrente ha correttamente indicato di avere dedotto in primo grado la questione della insussistenza per il periodo di imposta in oggetto di una attività autonomamente organizzata di cui all’art. 2 d. lgs. n. 446/1997 e ha indicato in ricorso di avere riproposto la questione in appello.

Il giudice di appello si è limitato a prendere atto del valore della produzione senza esaminare l’esistenza della autonoma organizzazione per il periodo di imposta in oggetto, dovendosi valutare il presupposto fattuale della autonoma organizzazione per ogni periodo di imposta (Cass., Sez.

V, 16 maggio 2019, n. 13158).

La sentenza va, pertanto, cassata per l’esame della sussistenza, in relazione al periodo di imposta accertato, di una autonoma organizzazione ai fini dello svolgimento dell’attività professionale.

6. Il quinto motivo è inammissibile per carenza del corredo informativo e perché il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.

E’ principio comunemente affermato che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata, poiché in tal N.3570/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un «non motivo», come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

I, 24 settembre 2018, n. 22478; Cass., Sez.

VI, 2 marzo 2018, n. 5001; Cass., Sez.

III, 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., Sez.

III, 11 gennaio 2005, n. 359).

7. Il ricorso va pertanto, accolto in relazione al primo, al secondo e al quarto motivo e rigettato nel resto, cassandosi la sentenza con rinvio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il primo , il secondo e il quarto motivo , rigetta nel resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3570/2016R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA], 3 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –resistente – Oggetto: tributi N.3570/16 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4307/28/15, depositata in data 21 luglio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento per maggiore IRPEF, relativo al periodo di imposta 2006, per IRPEF, IRAP e IVA , con cui veniva accertato maggior reddito da lavoro autonomo e venivano disconosciuti costi indeducibili, oltre sanzioni e accessori. L’atto impositivo traeva origine da due PVC, come risulta dalla sentenza impugnata, nonché da controllo finanziario sui conti correnti bancari a termini dell’art. 32, primo comma, n. 7 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 2. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso. 3. La CTP del Lazio, con sentenza in data 21 luglio 2015, ha parzialmente accolto l’appello del contribuente in relazione ai prelevamenti e agli accrediti risultanti sui conti correnti del contribuente. Il giudice di appello ha, poi, rigettato l’appello in relazione alle riprese a tassazione di ricavi non dichiarati e in relazione al disconoscimento di costi. 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria; l’Ufficio si è costituito unicamente ai fini della partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo si deduce, implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e ultrapetizione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ripreso a tassazione l’importo di € 73.640,00 di cui è stata omessa la fatturazionenel mese di aprile del periodo di imposta 2005. Osserva N.3570/16 R.G. Est. F. D’Aquino parte ricorrente che il giudice di appello si sarebbe pronunciato su una questione non oggetto del presente giudizio. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ripreso a tassazione l’importo di € 84.922,00. Osserva parte ricorrente che tale importo sarebbe stato fatturato nel mese di gennaio 2006 e che, in ogni caso, si tratterebbe di ripresa e contestazione relative ad altro giudizio, sulle quali il giudice si sarebbe pronunciato in assenza di domanda. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 30 «del codice deontologico forense 16/10/99» per avere negato la «detraibilità» di fatture intestate all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni rese su incarico del ricorrente, ciò anche in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 19 d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del codice deontologico forense per avere la sentenza impugnata applicato l’IRAP «in difetto di introiti professionali diretti», non essendosi il ricorrente avvalso di collaboratori dipendenti. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazionedell’art. 91 cod. proc. civ. «per le spese di lite dei due gradi di giudizio. La gravata sentenza dovrà essere cassata per la quantificazione delle spese delle prestazioni professionali relative ai due gradi di giudizio». 2. Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. La sentenza impugnata ha avuto ad oggetto l’appello del contribuente avverso un avviso di accertamento N.3570/16 R.G. Est. F. D’Aquino relativo al periodo di imposta 2006, laddove le parti motive della sentenza oggetto di impugnazione da parte del ricorrente afferiscono a riprese oggetto di altro e precedente periodo di imposta (« riprese a tassazione, relative a compensi percepiti nel 2005»). La sentenza va cassata con rinvio per l’esame delle questioni rimaste assorbite. 3. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente invoca la violazione di legge in relazione al codice deontologico forense, avendo le previsioni del codice deontologico forense natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività (Cass., Sez. U., 25 marzo 2019, n. 8313). Si tratta di norme che gli organi di governo dei professionisti si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione, con la conseguenza che la violazione del codice rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè a una delle ragioni per le quali l'art. 36 della l. n. 247/2012 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce (Cass., Sez. U., 17 maggio 2021, n. 13168; Cass., Sez. U., 25 giugno 2013, n. 15873). 4. Quanto alla violazione del residuo parametro normativo, in disparte il riferimento improprio alla mera «detraibilità» delle imposte, il terzo motivo si rivela inammissibile in quanto volto a rimettere in discussione un accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello, avendo a oggetto la censura in esame non l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315). Nella specie, la sentenza N.3570/16 R.G. Est. F. D’Aquino impugnata ha confermato l’avviso impugnato, nella parte in cui aveva ritenuto indeducibili per difetto di inerenza i costi costituiti dalle fatture intestate all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto costi non inerenti in quanto soggetto non appartenente all’organizzazione professionale del ricorrente («legittima anche la non inerenza all’attività di avvocato delle consulenze legali e dei costi per spese diverse, con particolare riguardo alle spese legali della figlia del professionista, soggetto estraneo alla ditta Traldi, avente distinta partita IVA»). L’accertamento in fatto dell’estraneità all’organizzazione professionale del ricorrente dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è stato censurato e non può, comunque, esserlo con la suddetta censura. 5. Il quartomotivo è fondato , a dispetto del parametro normativo invocato. Il ricorrente ha correttamente indicato di avere dedotto in primo grado la questione della insussistenza per il periodo di imposta in oggetto di una attività autonomamente organizzata di cui all’art. 2 d. lgs. n. 446/1997 e ha indicato in ricorso di avere riproposto la questione in appello. Il giudice di appello si è limitato a prendere atto del valore della produzione senza esaminare l’esistenza della autonoma organizzazione per il periodo di imposta in oggetto, dovendosi valutare il presupposto fattuale della autonoma organizzazione per ogni periodo di imposta (Cass., Sez. V, 16 maggio 2019, n. 13158). La sentenza va, pertanto, cassata per l’esame della sussistenza, in relazione al periodo di imposta accertato, di una autonoma organizzazione ai fini dello svolgimento dell’attività professionale. 6. Il quinto motivo è inammissibile per carenza del corredo informativo e perché il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. E’ principio comunemente affermato che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata, poiché in tal N.3570/16 R.G. Est. F. D’Aquino modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un «non motivo», come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. I, 24 settembre 2018, n. 22478; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2018, n. 5001; Cass., Sez. III, 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 359). 7. Il ricorso va pertanto, accolto in relazione al primo, al secondo e al quarto motivo e rigettato nel resto, cassandosi la sentenza con rinvio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo , il secondo e il quarto motivo , rigetta nel resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diver
Sentenza Cassazione n. 05106/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris