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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 31683/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14956-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 14956/2020 Cron.

Rep.

Ud. 19/09/2023 CC avverso la sentenza n. 1450/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/01/2020 R.G.N. 374/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Cosenza, è stata dichiarata l’inefficacia del licenziamento del 28 febbraio 2010 intimato a [OSCURATO:PERSONA] dalla “[OSCURATO:PERSONA] ” e, per l’effetto, quest’ultima è stata condannata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dovuta dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegra, nonché al pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma di € 2.227,14; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] ” (da ora “Associazione”), affidato a sette motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 19 settembre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).

Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando nullità della sentenza per “error in procedendo”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame non abbia dichiarato inammissibile l’appello spiegato in via autonoma, anziché in via incidentale, dalla lavoratrice avverso la sentenza già appellata dalla società; con il secondo motivo - denunciando nullità della sentenza per “error in procedendo”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice non abbia dichiarato inammissibile la contestazione, effettuata per la prima volta dalla lavoratrice con l’atto di appello, circa la dimostrazione, ad opera della “Associazione”, della insussistenza del requisito dimensionale ai fini dell’applicabilità della reintegra; con il terzo motivo -denunciando nullità della sentenza per “error in procedendo” costituito dalla violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale - nell’affermare che «Quanto poi alla disposta condanna al pagamento di una somma pari alla differenza fra la retribuzione “part-time” e quella “full-time”, è evidente l’infondatezza dell’appello sul punto.

La lavoratrice non ha svolto la prestazione a tempo pieno perché le è stato illegittimamente impedito dal datore di lavoro e la condanna non ha per oggetto l’erogazione delle dovute retribuzioni, ma il risarcimento del danno per tale illegittima violazione contrattuale» - abbia condannato l’“Associazione” a corrispondere alla lavoratrice differenze retributive a titolo risarcitorio, “per l’illecita condotta contrattuale tenuta dal datore di lavoro nell’atto dell’impedire alla prima di svolgere le ore di lavoro eccedenti”, benché la domanda originaria avesse avuto ad oggetto la rivendicazione di somme, a titolo retributivo(e non risarcitorio), commisurate allo svolgimento della prestazione per 36 ore settimanali, senza che sul punto fosse stata raggiunta la prova in giudizio , come riconosciuto nella stessa sentenza impugnata; con il quarto motivo - denunciando nullità della sentenza per vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte abbia espresso una motivazione palesemente contraddittoria e contraddistinta da vizi tali da renderla apparente, avuto riguardo, in particolare, al passaggio motivazionale riportatonel terzo motivo; con il quinto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione delle leggi nn. 300 del 1970 e 604 del 1966, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di appello abbia ritenuto, da un lato, che la comunicazione di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro inoltrata agli enti competenti, nonché per conoscenza alla lavoratrice, non potesse assumere la valenza di un licenziamento scritto, e, dall’altro, che la motivazione - i.e.: “riduzione di personale” - comunica ta alla lavoratrice medesima, a seguito di sua richiesta, non integrasse il requisito della adeguatezza; con il sesto motivo -denunciando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice, nel disporre la reintegra della lavoratrice, non abbia considerato che l’“Associazione” non ha scopo di lucro, essendo la circostanza “senza dubbio nota o comunque agevolmente conoscibile per il Giudicante in quanto provata per documenti già agli atti nel procedimento di primo grado e successivamente riproposti anche nei fascicoli d’appello”; con il settimo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si duole che - in relazione alla domanda della lavoratrice volta al conseguimento di differenze retributive, per il periodo dal 16 gennaio al 30 giugno 2008, sulla base di una attività lavorativa con orario settimanale di 36 ore, a fronte di un orario originariamente pattuito di 24 ore, nonché risultante di sole 12 ore dalle buste paga sottoscritte per quietanza dalla lavoratrice medesima -la Corte territoriale, ritenuta l’assenza di prova delle dedotte 36 ore, abbia comunque condannato l’“Associazione”, così invertendo l’onere della prova, al pagamento di differenze retributive per 24 ore , pur in assenza della dimostrazione da parte della lavoratrice di aver effettivamente osservato tale orario di lavoro.

Ritenuto che: va dichiarata, conformemente a quanto eccepito nel controricorso, la mancanza degli elementi costitutivi d ella procura speciale, da ritenersi giuridicamente inesistente; il mandato difensivo, infatti, risulta apposto su fogli separati e non numerati, è priv o di data e congiunt o materialmenteal ricorso attraverso punte di spillatrice , con la seguente dicitura: “(…) Per tali motivi, io sottoscritto nomino e, quindi, delego l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni stato, fase (anche esecutiva) e grado e con ogni mandato, ivi compresi quelli di farsi sostituire, di transigere e conciliare, avviare e sottoscrivere tentativi di conciliazione anche facoltativi ed ispettivi, con ogni potere, ivi compreso quello di rinunciare agli atti, accettare rinunce, accettare e quietanzare, chiamare terzi in causa, proporre e resistere ad opposizioni, eseguire notifiche in proprio, eleggendo domicilio presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via XXI Aprile, 11, in Roma, ed eleggendo domicilio digitale all’indirizzo (…)”; ricorrono, pertanto, tutti i presupposti - su cui v., da ultimo, Cass. 18 luglio 2023, n. 20896 -per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto d i procura (configurandosi il requisito, richiesto da Cass., sez. un., 9/12/2022, n. 36057, della assoluta evidenza del la non riferibilità della procura stessa al giudizio di cassazione ) , ossia: riferimentoad attività tipiche del giudizio di merito ; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell ’ anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicit a di conferimento del poteredi proporre ricorso per cassazione; a nulla vale il deposito, in data 8 settembre 2023, di ulteriore, autonoma procura speciale recante la data del 19 maggio 2020, in quanto la sottoscrizione è autenticata solo dal difensore, in violazione dell’art. 83, comma 3, c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. 19/01/2018, n. 1255: «È inammissibile il ricorso per cassazione allorquand o la procura, apposta su foglio separato e non materialmente congiunta al ricorso, sia conferit a con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione dal difensor e in violaz ione dell’art. 83, comma 3, c.p.c., dal momento che la norma non prevede un conferimento autonomo rispetto agl i atti processuali a cui il mandato si riferisce - salvo che per la memoriadi costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente - ; nemmeno è possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione ai sensidell’art. 182 c.p.c., poiché l ’ art. 365 c.p.c. prescrive l ’ esistenza di una valida procura special e come requisito di ammissibilità del ricorso»; cfr., altresì- con riferimento all’ introduzione del giudizio di legittimità con modalità telematich e - Cass.24/05/2023, n. 14287 , ove è statuito che « qualora dal messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione del ricorso per cassazion e non risulti la procura speciale, quest’ultima, se inserita in formato analogiconel “sottofascicolo di cortesia”, priva dei requisiti della scrittura privata autenticatao dell’atto pubblico, non è idonea a soddisfare le prescrizion i degli artt. 83 e 365 c.p.c., non potendosiritenere congiunta materialmente al ricorsoche, dunque, risulta inammissibile») ; peraltro, tale documento non risulta esser stato notificato alla controparte (cfr., di recente, Cass.14/09/2023, n. 26619- che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui procura speciale era stata depositata solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. senza essere portata a conoscenza della controparte, attesa la trattazione del ricorso con il rito camerale- : « All a regola secondo cui nel giudizio di legittimità l ’ elenco de i documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, che siano stati prodottisuccessivamente al deposito di questo, debba essere notificato allealtre parti - art. 372, secondo comma, c.p.c. - si pu ò derogare quando, nonostante l ’ omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito mediante la partecipazione dell e parti alla pubblica udienza»); le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, avuto riguardo agli indirizzi giurisprudenziali non sempre univoci in ordine alla questione dell’individuazione dei requisiti necessari per la validità della procura speciale,avendo la materia trovato un chiaro assetto solo di recente con la già citata Cass. n. 20896 del 2023, e, pertanto, in data successiva a quella di proposizione del ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] personalmente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] personalmente, dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14956-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 14956/2020 Cron. Rep. Ud. 19/09/2023 CC avverso la sentenza n. 1450/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/01/2020 R.G.N. 374/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Cosenza, è stata dichiarata l’inefficacia del licenziamento del 28 febbraio 2010 intimato a [OSCURATO:PERSONA] dalla “[OSCURATO:PERSONA] ” e, per l’effetto, quest’ultima è stata condannata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dovuta dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegra, nonché al pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma di € 2.227,14; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] ” (da ora “Associazione”), affidato a sette motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 19 settembre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando nullità della sentenza per “error in procedendo”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame non abbia dichiarato inammissibile l’appello spiegato in via autonoma, anziché in via incidentale, dalla lavoratrice avverso la sentenza già appellata dalla società; con il secondo motivo - denunciando nullità della sentenza per “error in procedendo”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice non abbia dichiarato inammissibile la contestazione, effettuata per la prima volta dalla lavoratrice con l’atto di appello, circa la dimostrazione, ad opera della “Associazione”, della insussistenza del requisito dimensionale ai fini dell’applicabilità della reintegra; con il terzo motivo -denunciando nullità della sentenza per “error in procedendo” costituito dalla violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale - nell’affermare che «Quanto poi alla disposta condanna al pagamento di una somma pari alla differenza fra la retribuzione “part-time” e quella “full-time”, è evidente l’infondatezza dell’appello sul punto. La lavoratrice non ha svolto la prestazione a tempo pieno perché le è stato illegittimamente impedito dal datore di lavoro e la condanna non ha per oggetto l’erogazione delle dovute retribuzioni, ma il risarcimento del danno per tale illegittima violazione contrattuale» - abbia condannato l’“Associazione” a corrispondere alla lavoratrice differenze retributive a titolo risarcitorio, “per l’illecita condotta contrattuale tenuta dal datore di lavoro nell’atto dell’impedire alla prima di svolgere le ore di lavoro eccedenti”, benché la domanda originaria avesse avuto ad oggetto la rivendicazione di somme, a titolo retributivo(e non risarcitorio), commisurate allo svolgimento della prestazione per 36 ore settimanali, senza che sul punto fosse stata raggiunta la prova in giudizio , come riconosciuto nella stessa sentenza impugnata; con il quarto motivo - denunciando nullità della sentenza per vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte abbia espresso una motivazione palesemente contraddittoria e contraddistinta da vizi tali da renderla apparente, avuto riguardo, in particolare, al passaggio motivazionale riportatonel terzo motivo; con il quinto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione delle leggi nn. 300 del 1970 e 604 del 1966, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di appello abbia ritenuto, da un lato, che la comunicazione di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro inoltrata agli enti competenti, nonché per conoscenza alla lavoratrice, non potesse assumere la valenza di un licenziamento scritto, e, dall’altro, che la motivazione - i.e.: “riduzione di personale” - comunica ta alla lavoratrice medesima, a seguito di sua richiesta, non integrasse il requisito della adeguatezza; con il sesto motivo -denunciando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice, nel disporre la reintegra della lavoratrice, non abbia considerato che l’“Associazione” non ha scopo di lucro, essendo la circostanza “senza dubbio nota o comunque agevolmente conoscibile per il Giudicante in quanto provata per documenti già agli atti nel procedimento di primo grado e successivamente riproposti anche nei fascicoli d’appello”; con il settimo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si duole che - in relazione alla domanda della lavoratrice volta al conseguimento di differenze retributive, per il periodo dal 16 gennaio al 30 giugno 2008, sulla base di una attività lavorativa con orario settimanale di 36 ore, a fronte di un orario originariamente pattuito di 24 ore, nonché risultante di sole 12 ore dalle buste paga sottoscritte per quietanza dalla lavoratrice medesima -la Corte territoriale, ritenuta l’assenza di prova delle dedotte 36 ore, abbia comunque condannato l’“Associazione”, così invertendo l’onere della prova, al pagamento di differenze retributive per 24 ore , pur in assenza della dimostrazione da parte della lavoratrice di aver effettivamente osservato tale orario di lavoro. Ritenuto che: va dichiarata, conformemente a quanto eccepito nel controricorso, la mancanza degli elementi costitutivi d ella procura speciale, da ritenersi giuridicamente inesistente; il mandato difensivo, infatti, risulta apposto su fogli separati e non numerati, è priv o di data e congiunt o materialmenteal ricorso attraverso punte di spillatrice , con la seguente dicitura: “(…) Per tali motivi, io sottoscritto nomino e, quindi, delego l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni stato, fase (anche esecutiva) e grado e con ogni mandato, ivi compresi quelli di farsi sostituire, di transigere e conciliare, avviare e sottoscrivere tentativi di conciliazione anche facoltativi ed ispettivi, con ogni potere, ivi compreso quello di rinunciare agli atti, accettare rinunce, accettare e quietanzare, chiamare terzi in causa, proporre e resistere ad opposizioni, eseguire notifiche in proprio, eleggendo domicilio presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via XXI Aprile, 11, in Roma, ed eleggendo domicilio digitale all’indirizzo (…)”; ricorrono, pertanto, tutti i presupposti - su cui v., da ultimo, Cass. 18 luglio 2023, n. 20896 -per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto d i procura (configurandosi il requisito, richiesto da Cass., sez. un., 9/12/2022, n. 36057, della assoluta evidenza del la non riferibilità della procura stessa al giudizio di cassazione ) , ossia: riferimentoad attività tipiche del giudizio di merito ; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell ’ anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicit a di conferimento del poteredi proporre ricorso per cassazione; a nulla vale il deposito, in data 8 settembre 2023, di ulteriore, autonoma procura speciale recante la data del 19 maggio 2020, in quanto la sottoscrizione è autenticata solo dal difensore, in violazione dell’art. 83, comma 3, c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. 19/01/2018, n. 1255: «È inammissibile il ricorso per cassazione allorquand o la procura, apposta su foglio separato e non materialmente congiunta al ricorso, sia conferit a con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione dal difensor e in violaz ione dell’art. 83, comma 3, c.p.c., dal momento che la norma non prevede un conferimento autonomo rispetto agl i atti processuali a cui il mandato si riferisce - salvo che per la memoriadi costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente - ; nemmeno è possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione ai sensidell’art. 182 c.p.c., poiché l ’ art. 365 c.p.c. prescrive l ’ esistenza di una valida procura special e come requisito di ammissibilità del ricorso»; cfr., altresì- con riferimento all’ introduzione del giudizio di legittimità con modalità telematich e - Cass.24/05/2023, n. 14287 , ove è statuito che « qualora dal messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione del ricorso per cassazion e non risulti la procura speciale, quest’ultima, se inserita in formato analogiconel “sottofascicolo di cortesia”, priva dei requisiti della scrittura privata autenticatao dell’atto pubblico, non è idonea a soddisfare le prescrizion i degli artt. 83 e 365 c.p.c., non potendosiritenere congiunta materialmente al ricorsoche, dunque, risulta inammissibile») ; peraltro, tale documento non risulta esser stato notificato alla controparte (cfr., di recente, Cass.14/09/2023, n. 26619- che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui procura speciale era stata depositata solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. senza essere portata a conoscenza della controparte, attesa la trattazione del ricorso con il rito camerale- : « All a regola secondo cui nel giudizio di legittimità l ’ elenco de i documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, che siano stati prodottisuccessivamente al deposito di questo, debba essere notificato allealtre parti - art. 372, secondo comma, c.p.c. - si pu ò derogare quando, nonostante l ’ omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito mediante la partecipazione dell e parti alla pubblica udienza»); le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, avuto riguardo agli indirizzi giurisprudenziali non sempre univoci in ordine alla questione dell’individuazione dei requisiti necessari per la validità della procura speciale,avendo la materia trovato un chiaro assetto solo di recente con la già citata Cass. n. 20896 del 2023, e, pertanto, in data successiva a quella di proposizione del ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] personalmente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] personalmente, dell’ulteriore importo
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