CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 42177/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ihifrriki )s- ,2,,,/ PEL 2s udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 20 gennaio 2023, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Pistoia aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, avendolo ritenuto gravemente indiziato dei reati di detenzione illegale di un fucile da caccia e furto dello stesso, aggravato ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, se l'intenzione del ricorrente fosse stata quella di sottrarre i fucili, li avrebbe presi entrambi. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe in maniera errata ritenuto che vi sarebbe stato tutto il tempo di riprendere il fucile, poiché tra la data dell'arresto e quella del fatto era passato molto tempo. Così facendo, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l'indagato non aveva continuato la fuga, ma che era tornato nei pressi del bar nel quale sarebbe avvenuto il furto, posto che lo stesso non aveva alcun interesse a mantenere la detenzione dell'arma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Pertanto, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati allo stesso contestati. In particolare, il Tribunale ha evidenziato in modo ineccepibile che la versione fornita dalla difesa - secondo la quale il furto era stato il frutto di un errore, posto che l'indagato aveva pensato di sottrarre una canna da pesca e non un'arma - non può essere condivisa, poiché i fucili erano riposti all'interno dell'abitacolo dell'autovettura dalla quale una delle due armi è stata prelevata. Secondo il giudice di merito, pertanto, le due armi, nelle loro custodie, erano perfettamente riconoscibili dall'esterno, come è anche confermato dalle immagini di videosorveglianza. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione del ricorrente, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, d