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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49791/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PAI-D,P.Ckg h 6i44.t11 Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ga ha concluso chiedendo 2-, ..‘-‘4:4.`"-,"-- rY2-' e-,-3 Ce: i-À t1-191-0-P SCNurin R/V4'ÙL. iJ 139)22i) fk.

J'eCC- rtopy ; ~e-H-è-[OSCURATO:PERSONA]reithitK,F1-i-Ser-itte7 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Chieti in composizione monocratica, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per la violazione del foglio di via obbligatorio, ed era condannato alla pena di mesi quattro di arresto.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per l'assenza nel foglio di via obbligatorio dell'ordine di rimpatrio e per l'assenza di motivazione al riguardo.

Insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento di legge.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale, pur riportando in premessa il motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] sulla illegittimità del foglio di via in quanto non contenente l'ordine di rimpatrio, nella parte motiva, per mero (evidente) lapsus calami, riconduce detto rilievo alla sola difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (come Ferraro residente, secondo l'epigrafe, a Montesilvano), anche se poi specifica - con riguardo all'ordine di rimpatrio relativo ad entrambe le posizioni - che tale ordine sussiste ed è determinato, facendo riferimento ad un soggetto il cui luogo di residenza è compiutamente indicato in atti, luogo in cui viene rimandato.

Di contro il ricorso aspecificamente insiste sull'assenza di tale ordine nel foglio di via obbligatorio (senza, peraltro, produrre detto atto), sull'inidoneità in ragione di tale assenza dello stesso a soddisfare le finalità preventive sottese alla norma in esame e, in modo assolutamente generico e non autosufficiente, sul fatto che il luogo di abituale dimora, che comunque non è il comune di residenza, sarebbe Miglianico. 2.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PAI-D,P.Ckg h 6i44.t11 Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ga ha concluso chiedendo 2-, ..‘-‘4:4.`"-,"-- rY2-' e-,-3 Ce: i-À t1-191-0-P SCNurin R/V4'ÙL. iJ 139)22i) fk. J'eCC- rtopy ; ~e-H-è-[OSCURATO:PERSONA]reithitK,F1-i-Ser-itte7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Chieti in composizione monocratica, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per la violazione del foglio di via obbligatorio, ed era condannato alla pena di mesi quattro di arresto. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per l'assenza nel foglio di via obbligatorio dell'ordine di rimpatrio e per l'assenza di motivazione al riguardo. Insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento di legge. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, pur riportando in premessa il motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] sulla illegittimità del foglio di via in quanto non contenente l'ordine di rimpatrio, nella parte motiva, per mero (evidente) lapsus calami, riconduce detto rilievo alla sola difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (come Ferraro residente, secondo l'epigrafe, a Montesilvano), anche se poi specifica - con riguardo all'ordine di rimpatrio relativo ad entrambe le posizioni - che tale ordine sussiste ed è determinato, facendo riferimento ad un soggetto il cui luogo di residenza è compiutamente indicato in atti, luogo in cui viene rimandato. Di contro il ricorso aspecificamente insiste sull'assenza di tale ordine nel foglio di via obbligatorio (senza, peraltro, produrre detto atto), sull'inidoneità in ragione di tale assenza dello stesso a soddisfare le finalità preventive sottese alla norma in esame e, in modo assolutamente generico e non autosufficiente, sul fatto che il luogo di abituale dimora, che comunque non è il comune di residenza, sarebbe Miglianico. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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