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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47369/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Alessandria del 19/06/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente perdita di inefficacia del provvedimento del Questore. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gip del Tribunale di Alessandria ha convalidato il provvedimento del Questore di Alessandria con il quale [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta al divieto di accedere per 5 anni ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, è stato sottoposto all'obbligo dì comparire personalmente presso l'autorità di P.S. di Borgosesia o altro ufficio di Polizia o presso la compagnia carabinieri di Merate in occasione degli incontri di calcio della squadra del Borgosesia.

2. Avverso tale ordinanza, l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo dì ricorso la dìfesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989, e 178 lett. c), cod. proc. pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando che il provvedimento del Questore è stato notificato il 17/06/2020 alle ore 19.30 mentre la convalida del Gip è intervenuta il 19/6/2020 e dunque ben prima dello scadere delle 48 ore dalla notifica al ricorrente. 4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce altresì il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, non essendo stati indicato i presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.

2. Occorre richiamare, preliminarmente, il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del dìrìtto dì difesa, è causa di nullità generale.

Ciò posto, risalendo pacificamente la convalida a un momento antecedente la scadenza del termine di 48 ore dalla notifica all'indagato del provvedimento questorile, si impone l'annullamento senza rinvio della predetta ordinanza, e la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore di Alessandria del 15/06/2020, limitatamente all'obbligo di presentazione.Manda alla cancelleria per comunicare il presente dispositivo al Questore di Alessandria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore dì Alessandria del 15/06/2020 limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Alessandria del 19/06/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente perdita di inefficacia del provvedimento del Questore. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gip del Tribunale di Alessandria ha convalidato il provvedimento del Questore di Alessandria con il quale [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta al divieto di accedere per 5 anni ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, è stato sottoposto all'obbligo dì comparire personalmente presso l'autorità di P.S. di Borgosesia o altro ufficio di Polizia o presso la compagnia carabinieri di Merate in occasione degli incontri di calcio della squadra del Borgosesia. 2. Avverso tale ordinanza, l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo dì ricorso la dìfesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989, e 178 lett. c), cod. proc. pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando che il provvedimento del Questore è stato notificato il 17/06/2020 alle ore 19.30 mentre la convalida del Gip è intervenuta il 19/6/2020 e dunque ben prima dello scadere delle 48 ore dalla notifica al ricorrente. 4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce altresì il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, non essendo stati indicato i presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 2. Occorre richiamare, preliminarmente, il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del dìrìtto dì difesa, è causa di nullità generale. Ciò posto, risalendo pacificamente la convalida a un momento antecedente la scadenza del termine di 48 ore dalla notifica all'indagato del provvedimento questorile, si impone l'annullamento senza rinvio della predetta ordinanza, e la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore di Alessandria del 15/06/2020, limitatamente all'obbligo di presentazione.Manda alla cancelleria per comunicare il presente dispositivo al Questore di Alessandria. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore dì Alessandria del 15/06/2020 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di
Sentenza Cassazione n. 47369/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris