Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 21060/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso23424/2016 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. – CONSORZIO [OSCURATO:SOCIETA].

VALORIZZAZIONE DELL’IMPRENDITORIALITA’ E [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Romano, giusta procura a margine del ricorso -ricorrente - contro Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso RG 23424/16V.I.L.A.-Min.

Lavoro e delle Politiche sociali Est.

Cons.

Marulli l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N.V.Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del controricorso -controricorrente - e sul ricorso successivo : [OSCURATO:PERSONA] N.V.

Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., [OSCURATO:PERSONA], Essenia U.e.t.p.; -intimati – avverso la sentenza n. 5013/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il 9/09/2015; uditala relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 10/06/2022 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]; RG 23424/16V.I.L.A.-Min.

Lavoro e delle Politiche sociali Est.

Cons.

Marulli [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con sentenza 5013/2015, pubblicata il 9.9.2015 la Corte d'Appello di Roma, definendo il contenzioso insorto tra [OSCURATO:SOCIETA]. –Consorzio [OSCURATO:SOCIETA].

Valorizzazione dell'Imprenditorialità e del [OSCURATO:PERSONA] per l'innovazione [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] a responsabilità limitata – di seguito il Consorzio – ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali –di seguito il Ministero – in merito all'erogazione dei fondi previsti dall'art. 1-ter d.l. 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni in l. 19 luglio 1993, n. 236, erogazione, nella specie garantita da polizze fideiussorie rilasciate da [OSCURATO:SOCIETA]. – ora [OSCURATO:PERSONA] N.V. e di seguito [OSCURATO:PERSONA] –, che il Ministero aveva revocato avendo la Corte dei Conti certificato il mancato raggiungimento degli obiettivi, segnatamente occupazionali, assunti dal Consorzio in sede convenzionale, confermava le statuizioni adottate dalla sentenza di primo grado e respingeva, pertanto, sia l'appello proposto in via principale da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Ministero e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volto a comprovare nei confronti del primo l'insussistenza dell'inadempimento ascrittogli e ad impedire nei confronti della seconda l'escussione delle garanzie a suo tempo rilasciate, sia l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e volto, tra l'altro, a conseguire la riforma dell'impugnata decisione di primo grado nel capo in cui questa aveva accolto la domanda di rilievo ex art. 1953 cod. civ. svolta in via subordinata ed aveva omesso di pronunciare sulla domanda di manleva svolta in via principale.

1.2. Onde motivare il proprio deliberato il giudice d'appello, circa il gravame principale del Consorzio, dava atto come alla stregua degli accordi presi «il contributo alla crescita occupazionale costituisse obiettivo primario dell'intero programma», di modo che, stante la certificazione della Corte dei Conti che aveva acclarato, a fronte di RG 23424/16V.I.L.A.-Min.

Lavoro e delle Politiche sociali Est.

Cons.

Marulli erogazioni ammontati al 46% del contributo totale, la realizzazione dei lavori in misura pari al 13% del programma con assoluta carenza del risultato occupazionale essendo stati assunti soltanto 26 dei 300 lavoratori programmati, doveva ritenersi corretta la valutazione del Tribunale circa la legittimità del provvedimento ministeriale di revoca dei contributi erogati.

Riguardo all'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello ne dichiarava l'inammissibilità per difetto di specificità posto che l'appellante si era richiamato genericamente a precedenti a sé favorevoli «senza supportare adeguatamente la censura e senza rassegnare alcuna precisa ragione che avrebbe potuto condurre all'accoglimento del capo di domanda in argomento».

1.3. Per la cassazione di detta sentenza propongono ricorso il Consorzio in via principale con due motivi, ed [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale con un solo motivo.

Resistono al ricorso principale con controricorso il Ministero ed [OSCURATO:PERSONA], mentre non hanno svolto attività processuale gli altri intimati.

Requisitorie scritte del Pubblico Ministero e memorie dei ricorrenti ex art. 380 bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

2. I l primo motivo del ricorso principale, a mezzo del quale il Consorzio si duole della violazione dell'art. 1-ter d.l. 148/1993 perché la Corte d'Appello avrebbe errato nel ravvisare le finalità degli interventi programmati, in attuazione degli obblighi assunti a fronte dell'assegnazione dei fondi, nella cr eazione di un"volano occupazionale" quando al contrario si trattava di attivare "un volano di sviluppo", posto che le finalità occupazionali erano garantite dall'art. 1 del medesimo decreto legge, è infondato.

RG 23424/16V.I.L.A.-Min.

Lavoro e delle Politiche sociali Est.

Cons. [OSCURATO:PERSONA] tesi ricorrente si basa su una lettura parziale e non corretta del dato normativo, posto che, contrariamente a quanto asserito, pur non potendo negarsi che la rubrica ed il dettato dell'art. 1 perseguono le finalità allegate dalla parte, nondimeno anche l'art. 1- ter si muove nella stessa direzione; e ciò non solo perché è l'intero provvedimento, come bene si evince dalla sua intitolazione ("Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione") e dal tenore del suo contenuto complessivo (cfr., fra gli altri, gli artt. 2, 4, 5, 7) ad evidenziare che gli interventi predisposti sono volti a contrastare le gravi difficoltà del mercato del lavoro attraverso interventi finanziari da destinare, in modo mirato, ai sistemi produttivi locali, ma perché è la norma stessa a rendere esplicito, con l'inciso "in relazione ai connessi effetti occupazionali" che figura nel comma 1 di essa, che anche gli interventi programmati in attuazione degli obblighi assunti dagli assegnatari dei fondi siano volti ad incrementare i livelli occupazionali mediante la "creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente", dove in buona sostanza le finalità, su cui argomenta il ricorrente parlando di "volano di sviluppo", si saldano in un rapporto strumentale da mezzo a fine a quelle dirette a realizzare un "volano occupazionale ", come bene ha sintetizzato la Corte d'Appello osservando che «alla luce di quanto previsto dalla convenzione e dal protocollo aggiuntivo che ne integra il contenuto, deve rilevarsi come il contributo alla crescita occupazionale costituisse obiettivo primario dell'intero programma».

3. Il secondo motivo di ricorso principale, mercé il quale si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo perché la Corte d'Appello, nel rigettare il gravame, non avrebbe considerato che le inadempienze ascritte al ricorrente erano imputabili alla mancata disponibilità dei fondi comunitari, la cui assegnazione, inizialmente prevista dal [OSCURATO:PERSONA] 23424/16V.I.L.A.-Min.

Lavoro e delle Politiche sociali Est.

Cons. [OSCURATO:PERSONA] 2000/2006, era venuto meno non avendo la Regione dato seguito agli impegni assunti, è inammissibile.

E ciò non già perché la specie soggiacia all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., rendendosi esso inapplicabile ratione temporis in quanto il giudizio di appello è stato introdotto con citazione notificata il 18.5.2009, mentre la norma dianzi richiamata trova applicazione con riferimento ai giudizi di appello introdotti con citazione notificata dopo l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ma perché il fatto, sebbene non abbia formato oggetto di espressa menzione, risulta implicitamente disatteso, onde la reiterazione della sua allegazione in questa sed e tende unicamente a sollecitarneuna rivalutazione.

E' vero infatti che nel farne prospettazione al giudice d'appello il ricorrente, come si legge a pag. 14 del ricorso, aveva rappresentato che «il Comitato interministeriale, nel caso de quo, ha disposto la revoca dei contributi non per negligenza o inadempienze della VILA, bensì solo ed esclusivamente per il mancato ricorso diretto ai fondi comunitari».

Come visto la Corte d'Appello ha invece disatteso il gravame facendo rilevare che, contrariamente a quanto asserito con il motivo, l'inadempimento del Consorzio era stato certificato dalla Corte dei Conti, che in sede ispettiva aveva accertato come solo in piccola parte degli obblighi assunti in convenzione dal Consorzio fossero stati adempiuti, segnatamente, restando irrealizzati gli obiettivi occupazionali.

E su questi presupposti la Corte d'Appello ha potuto concludere che doveva ritenersi perciò corretta la valutazione del Tribunale circa la legittimità del provvedimento ministeriale di revoca dei fondi.

Ora è evidente che, così motivando la Corte d'Appello, pur non ignorando il fatto allegato dal ricorrente, ha ritenuto che esso non fosse decisivo ai fini della pronuncia richiesta, individuando infatti le ragioni dell'inadempimento ascritto al Consorzio nel mancato RG 23424/16V.I.L.A.-Min.

Lavoro e delle Politiche sociali Est.

Cons.

Marulli raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di convenzione, come certificati dalla Corte dei Conti, di modo che lamentare ora l'omesso esame di quel fatto, disatteso dal giudice del gravame, concreta inammissibilmente una rinnovazione del sindacato meritale precluso a questa Corte.

4. L'unico motivo dei ricorso incidentale, mercé il quale [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. poiché la Corte d'Appello avrebbe erroneamente giudicato inammissibile il motivo di gravame inteso a denunciare il vizio di omessa pronuncia in cui era incorso il giudice di prime cure nell'accogliere la subordinata domanda di rilievo e non la principale domanda di manleva da essa proposta nei confronti del consorzio e dei suoi obbligati e ciò sebbene i motivi al riguardo fossero stati indicati in modo puntuale, va dichiarato inammissibile.

Esso invero difetta di autosufficienza giacché nell'illustrarne il contenuto la ricorrente omette di riprodurne in extenso il testuale tenore – il richiamo alle pag. 18 e 22 del ricorso di cui si legge in memoria non soddisfa il presupposto in parola – onde la Cort e è impossibilità, prima ancora di sindacare la legittimità sul punto della decisione impugnata, di prendere diretta cognizione del fatto denunciato che si sottrae così alla doverosa e prioritaria verifica di veridicità.

E del resto noto che «il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova ap plicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, RG 23424/16V.I.L.A.-Min.

Lavoro e delle Politiche sociali Est.

Cons.

Marulli deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso» (Cass., Sez.

I, 23/12/2020, n. 29495); e dunque, nel ribadire il comando , il motivo in parola deve dichiararsi,come detto, inammissibile.

5. Entrambi i ricorsi vanno dunque disattesi: il ricorso principale va respinto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra il Consorzio ed il Ministero, mentre possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza, nel rapporto tra il Consorzio ed [OSCURATO:PERSONA].

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico di entrambi i ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese di lite tra dette parti; condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in euro 10000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da RG 23424/16V.I.L.A.-Min.

Lavoro e delle Politiche sociali Est.

Cons.

Marulli parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso23424/2016 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. – CONSORZIO [OSCURATO:SOCIETA]. VALORIZZAZIONE DELL’IMPRENDITORIALITA’ E [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Romano, giusta procura a margine del ricorso -ricorrente - contro Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso RG 23424/16V.I.L.A.-Min. Lavoro e delle Politiche sociali Est. Cons. Marulli l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N.V.Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del controricorso -controricorrente - e sul ricorso successivo : [OSCURATO:PERSONA] N.V. Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., [OSCURATO:PERSONA], Essenia U.e.t.p.; -intimati – avverso la sentenza n. 5013/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il 9/09/2015; uditala relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 10/06/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]; RG 23424/16V.I.L.A.-Min. Lavoro e delle Politiche sociali Est. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con sentenza 5013/2015, pubblicata il 9.9.2015 la Corte d'Appello di Roma, definendo il contenzioso insorto tra [OSCURATO:SOCIETA]. –Consorzio [OSCURATO:SOCIETA]. Valorizzazione dell'Imprenditorialità e del [OSCURATO:PERSONA] per l'innovazione [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] a responsabilità limitata – di seguito il Consorzio – ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali –di seguito il Ministero – in merito all'erogazione dei fondi previsti dall'art. 1-ter d.l. 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni in l. 19 luglio 1993, n. 236, erogazione, nella specie garantita da polizze fideiussorie rilasciate da [OSCURATO:SOCIETA]. – ora [OSCURATO:PERSONA] N.V. e di seguito [OSCURATO:PERSONA] –, che il Ministero aveva revocato avendo la Corte dei Conti certificato il mancato raggiungimento degli obiettivi, segnatamente occupazionali, assunti dal Consorzio in sede convenzionale, confermava le statuizioni adottate dalla sentenza di primo grado e respingeva, pertanto, sia l'appello proposto in via principale da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Ministero e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volto a comprovare nei confronti del primo l'insussistenza dell'inadempimento ascrittogli e ad impedire nei confronti della seconda l'escussione delle garanzie a suo tempo rilasciate, sia l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e volto, tra l'altro, a conseguire la riforma dell'impugnata decisione di primo grado nel capo in cui questa aveva accolto la domanda di rilievo ex art. 1953 cod. civ. svolta in via subordinata ed aveva omesso di pronunciare sulla domanda di manleva svolta in via principale. 1.2. Onde motivare il proprio deliberato il giudice d'appello, circa il gravame principale del Consorzio, dava atto come alla stregua degli accordi presi «il contributo alla crescita occupazionale costituisse obiettivo primario dell'intero programma», di modo che, stante la certificazione della Corte dei Conti che aveva acclarato, a fronte di RG 23424/16V.I.L.A.-Min. Lavoro e delle Politiche sociali Est. Cons. Marulli erogazioni ammontati al 46% del contributo totale, la realizzazione dei lavori in misura pari al 13% del programma con assoluta carenza del risultato occupazionale essendo stati assunti soltanto 26 dei 300 lavoratori programmati, doveva ritenersi corretta la valutazione del Tribunale circa la legittimità del provvedimento ministeriale di revoca dei contributi erogati. Riguardo all'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello ne dichiarava l'inammissibilità per difetto di specificità posto che l'appellante si era richiamato genericamente a precedenti a sé favorevoli «senza supportare adeguatamente la censura e senza rassegnare alcuna precisa ragione che avrebbe potuto condurre all'accoglimento del capo di domanda in argomento». 1.3. Per la cassazione di detta sentenza propongono ricorso il Consorzio in via principale con due motivi, ed [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale con un solo motivo. Resistono al ricorso principale con controricorso il Ministero ed [OSCURATO:PERSONA], mentre non hanno svolto attività processuale gli altri intimati. Requisitorie scritte del Pubblico Ministero e memorie dei ricorrenti ex art. 380 bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 2. I l primo motivo del ricorso principale, a mezzo del quale il Consorzio si duole della violazione dell'art. 1-ter d.l. 148/1993 perché la Corte d'Appello avrebbe errato nel ravvisare le finalità degli interventi programmati, in attuazione degli obblighi assunti a fronte dell'assegnazione dei fondi, nella cr eazione di un"volano occupazionale" quando al contrario si trattava di attivare "un volano di sviluppo", posto che le finalità occupazionali erano garantite dall'art. 1 del medesimo decreto legge, è infondato. RG 23424/16V.I.L.A.-Min. Lavoro e delle Politiche sociali Est. Cons. [OSCURATO:PERSONA] tesi ricorrente si basa su una lettura parziale e non corretta del dato normativo, posto che, contrariamente a quanto asserito, pur non potendo negarsi che la rubrica ed il dettato dell'art. 1 perseguono le finalità allegate dalla parte, nondimeno anche l'art. 1- ter si muove nella stessa direzione; e ciò non solo perché è l'intero provvedimento, come bene si evince dalla sua intitolazione ("Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione") e dal tenore del suo contenuto complessivo (cfr., fra gli altri, gli artt. 2, 4, 5, 7) ad evidenziare che gli interventi predisposti sono volti a contrastare le gravi difficoltà del mercato del lavoro attraverso interventi finanziari da destinare, in modo mirato, ai sistemi produttivi locali, ma perché è la norma stessa a rendere esplicito, con l'inciso "in relazione ai connessi effetti occupazionali" che figura nel comma 1 di essa, che anche gli interventi programmati in attuazione degli obblighi assunti dagli assegnatari dei fondi siano volti ad incrementare i livelli occupazionali mediante la "creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente", dove in buona sostanza le finalità, su cui argomenta il ricorrente parlando di "volano di sviluppo", si saldano in un rapporto strumentale da mezzo a fine a quelle dirette a realizzare un "volano occupazionale ", come bene ha sintetizzato la Corte d'Appello osservando che «alla luce di quanto previsto dalla convenzione e dal protocollo aggiuntivo che ne integra il contenuto, deve rilevarsi come il contributo alla crescita occupazionale costituisse obiettivo primario dell'intero programma». 3. Il secondo motivo di ricorso principale, mercé il quale si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo perché la Corte d'Appello, nel rigettare il gravame, non avrebbe considerato che le inadempienze ascritte al ricorrente erano imputabili alla mancata disponibilità dei fondi comunitari, la cui assegnazione, inizialmente prevista dal [OSCURATO:PERSONA] 23424/16V.I.L.A.-Min. Lavoro e delle Politiche sociali Est. Cons. [OSCURATO:PERSONA] 2000/2006, era venuto meno non avendo la Regione dato seguito agli impegni assunti, è inammissibile. E ciò non già perché la specie soggiacia all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., rendendosi esso inapplicabile ratione temporis in quanto il giudizio di appello è stato introdotto con citazione notificata il 18.5.2009, mentre la norma dianzi richiamata trova applicazione con riferimento ai giudizi di appello introdotti con citazione notificata dopo l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ma perché il fatto, sebbene non abbia formato oggetto di espressa menzione, risulta implicitamente disatteso, onde la reiterazione della sua allegazione in questa sed e tende unicamente a sollecitarneuna rivalutazione. E' vero infatti che nel farne prospettazione al giudice d'appello il ricorrente, come si legge a pag. 14 del ricorso, aveva rappresentato che «il Comitato interministeriale, nel caso de quo, ha disposto la revoca dei contributi non per negligenza o inadempienze della VILA, bensì solo ed esclusivamente per il mancato ricorso diretto ai fondi comunitari». Come visto la Corte d'Appello ha invece disatteso il gravame facendo rilevare che, contrariamente a quanto asserito con il motivo, l'inadempimento del Consorzio era stato certificato dalla Corte dei Conti, che in sede ispettiva aveva accertato come solo in piccola parte degli obblighi assunti in convenzione dal Consorzio fossero stati adempiuti, segnatamente, restando irrealizzati gli obiettivi occupazionali. E su questi presupposti la Corte d'Appello ha potuto concludere che doveva ritenersi perciò corretta la valutazione del Tribunale circa la legittimità del provvedimento ministeriale di revoca dei fondi. Ora è evidente che, così motivando la Corte d'Appello, pur non ignorando il fatto allegato dal ricorrente, ha ritenuto che esso non fosse decisivo ai fini della pronuncia richiesta, individuando infatti le ragioni dell'inadempimento ascritto al Consorzio nel mancato RG 23424/16V.I.L.A.-Min. Lavoro e delle Politiche sociali Est. Cons. Marulli raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di convenzione, come certificati dalla Corte dei Conti, di modo che lamentare ora l'omesso esame di quel fatto, disatteso dal giudice del gravame, concreta inammissibilmente una rinnovazione del sindacato meritale precluso a questa Corte. 4. L'unico motivo dei ricorso incidentale, mercé il quale [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. poiché la Corte d'Appello avrebbe erroneamente giudicato inammissibile il motivo di gravame inteso a denunciare il vizio di omessa pronuncia in cui era incorso il giudice di prime cure nell'accogliere la subordinata domanda di rilievo e non la principale domanda di manleva da essa proposta nei confronti del consorzio e dei suoi obbligati e ciò sebbene i motivi al riguardo fossero stati indicati in modo puntuale, va dichiarato inammissibile. Esso invero difetta di autosufficienza giacché nell'illustrarne il contenuto la ricorrente omette di riprodurne in extenso il testuale tenore – il richiamo alle pag. 18 e 22 del ricorso di cui si legge in memoria non soddisfa il presupposto in parola – onde la Cort e è impossibilità, prima ancora di sindacare la legittimità sul punto della decisione impugnata, di prendere diretta cognizione del fatto denunciato che si sottrae così alla doverosa e prioritaria verifica di veridicità. E del resto noto che «il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova ap plicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, RG 23424/16V.I.L.A.-Min. Lavoro e delle Politiche sociali Est. Cons. Marulli deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso» (Cass., Sez. I, 23/12/2020, n. 29495); e dunque, nel ribadire il comando , il motivo in parola deve dichiararsi,come detto, inammissibile. 5. Entrambi i ricorsi vanno dunque disattesi: il ricorso principale va respinto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra il Consorzio ed il Ministero, mentre possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza, nel rapporto tra il Consorzio ed [OSCURATO:PERSONA]. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico di entrambi i ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese di lite tra dette parti; condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in euro 10000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da RG 23424/16V.I.L.A.-Min. Lavoro e delle Politiche sociali Est. Cons. Marulli parte
Sentenza Cassazione n. 21060/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris