CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 24990/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Cristilli) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito tanto in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art.348 cod. pen., per attività professionale di commercialista svolta abusivamente dopo la sospensione dall'Albo (v. pag. 2 sent.) quanto in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico (pag. 3). Vista l'istanza di discussione in udienza pubblica avanzata dal difensore della ricorrente, ininfluente in ragione della confermata determinazione di trattare la impugnazione nella presente sede processuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliee e [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] D E PO i A TA i, [Tu n IL