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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 11156/2023

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[OSCURATO:PERSONA] - OPPOSIZIONE A [OSCURATO:PERSONA] Presidente PASQUALINA A. P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 08/03/2023CC Cron.

R.G.N. 27676/2020 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27676/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Messina n. 32 7 /20 20 , pubblicata in data16 luglio 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. [OSCURATO:PERSONA] che:

1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina, su istanza di [OSCURATO:PERSONA], in forza di due assegni bancari dell’importo di lire 15.000.000 cadauno, firmati dall’opponente all’ordine proprio, non pagati e protestati, e di un ulteriore assegno dell’importo di lire 15.500.000, anch’esso protestato, tutti pervenuti all’opposto; dedusse che detti titoli , emessi non nel novembre 1996, bensì nel periodo settembre - ottobre 1995, erano stati rilasciati in bianco in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed erano successivamente pervenuti nella disponibilità dell’opposto.

Successivamente il Trimarchi propose opposizione avverso atto di precetto notificatogli dal Forestieri.

Il Tribunale di Messina, riuniti i due giudizi, senza espleta re i mezzi istruttori ammessi, accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.

2. La decisione, impugnata dal Forestieri, è stata confermata dalla Corte d’appello di Messina.

Pur dando atto di non condividere il ragionamento seguito dal giudice di primo grado con l’ordinanza del 2 febbraio 2012, con la quale era stata attribuita alla assenza del difensore dell’opposto all’udienza del 9 novembre 2009 il significato di rinunzia alle prove ammesse, i giudici di appello hanno rilevato che, successivamente a tale udienza, il difensore del Forestieri non aveva più insistito per l’ammissione dei mezzi istruttori né in primo grado, né in grado di appello.

Richiamando i principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno poi escluso che potesse applicarsi alla fattispecie l’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 1988 cod. civ., così motivando: ‹‹Risulta dagli atti di causa che gli assegni sono stati rilasciati in data anteriore al novembre 2006 e che gli stessi siano stati emessi in bianco.

Se così è, e non pare possano residuare dubbi al riguardo, ne consegue che il Forestieri non può essere considerato prenditore o giratario degli assegni e ciò perché due assegni risultano essere stati emessi all’ordine proprio del Trimarchi ed uno risulta essere stato emesso in bianco.

In altre parole il Forestieri è un mero possessore dei titoli e quindi non è legittimato alla pretesa del credito contenuto negli assegni se non dimostrando l’esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso dei titoli non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l’assegno sia a lui pervenuto abusivamente.

In tali casi gli assegni posti a base del procedimento monitorio non possono valere come promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ. atteso che l’inversione dell’onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di uno o più titoli all’ordine, privi di valore cartolare come nel nostro caso, non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore››.

3. Avverso la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.Considerato che:

1. Con ilprimo motivo di impugnazione – rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – error i n procedendo – il ricorrente sostiene che, non avendo più insistito nell’ammissione dei mezzi di prova orale né in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, né in sede di proposizione dell’appello, i giudici di secondo grado non avrebbero potuto trattare una questione agli stessi non devoluta, con la conseguenza che la decisione impugnata sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione.

2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e vizio di travisamento della prova, il ricorrente contesta alla Corte d’appello di avere proceduto ad una errata ricostruzione della vicenda fattuale, travisando gli atti processuali, poiché non risulta daessi che l’assegno di lire 15.500.000 fosse stato emesso in biancocon riguardo a data e beneficiario.

3. Con il terzo motivo, deducendo la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente ribadisce che, avendo contestato la circostanza che gli assegni erano stati rilasciati in bianco a terze persone, la Corte d’appello non avrebbe potuto affermare che ‹‹risulta(va) dagli atti di causa››che gli assegni erano stati emessi in bianco. 4.

Con il quarto motivo, denunciando ‹‹ violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – motivazione gravemente contraddittoria e perplessa ›› , il ricorrente lamenta che il passo della motivazione in cui si legge ‹‹risulta dagli atti di causa che gli assegni sono stati rilasciati in data anteriore al novembre 2006 e gli stessi sono stati emessi in bianco›› è del tutto avulso dagli atti di causa e non spiega perché la Corte abbia affermato che uno dei tre assegni era stato emesso in bianco. 5.

Con il quintomotivo, deducendo la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e vizio di travisamento della prova, il ricorrente assume che la decisione impugnata non tiene conto della sentenza penale di assoluzione per il reato di usura, a lui contestato proprio per gli assegni oggetto del presente giudizio, dalla quale emergeva che gli assegni posti a fondamento del decreto ingiuntivo erano rappresentativi di una reale obbligazione nascente da un prestito di denaro di pari importo fatto al Trimarchi.

6. Con il sesto motivo,denunciando la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e travisamento della prova, il ricorrente censura la sentenza impugnata là dove si afferma che era mero possessore di uno o più titoli all’ordine, privi di valore cartolare, e rimarca, riportando copia degli assegni in ricorso, che uno degli assegni era stato emesso a suo favore e che gli altri due assegni, pur se emessi a favore del Trimarchi, erano stati poi girati in suo favore.

7. Preliminarmente, si rileva che il ricorso incorre nella violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il ricorrente omette di specificare i fatti sui quali si fondava il ricorso monitorio e la posizione assunta dalle parti nel successivo giudizio di opposizione aldecreto ingiuntivo, contenendo il ricorso, alle pagine 3 e 4, con riguardo allo svolgimento del giudizio di primo grado, esclusivamente un generico riferimento alla istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, alla pendenza di un giudizio penale per il reato di usura ed ad una richiesta di prova orale, cosicché non è consentito a questa Corte di poter individuare il thema decidendum.

La carente esposizione dei fatti di causa non può dirsi neppure colmata per effetto di quanto dedotto nella parte dedicata allo svolgimento del giudizio di appello e comunque la mancanza di tale requisito «non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione» (Cass.,sez.

U, 22/05/2014, n. 11308).

In ogni caso, i motivi attraverso i quali si articola il ricorso sono in parte inammissibili e in parte infondati.

8. Il primo motivo è inammissibile.

La Corte d’appello si è limitata ad effettuare una minuziosa ricostruzione delle varie fasi del giudizio di primo grado, al fine di meglio chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere l’ordinanza resa dal giudice di primo grado, con la quale era stato attribuitoalla mancata presenza del difensore dell’opposto all’udienza del 9 novembre 2009, fissata per provvedere sulla istanza di revoca della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il significato di rinunzia alle richieste istruttorie , addivenendo poi a rilevare che il Forestieri, successivamente a tale ultima udienza, non aveva più insistito nella richiesta di espletamento dei mezzi istruttori né in primo né in secondo grado, cosicché non poteva procedersi, d’ufficio, all’assunzione.

Così argomentando la Corte non è incorsa nel vizio procedurale contestato, poiché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudicedi merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, ipotesi non ricorrente nella specie(Cass., s ez. 2, n. 21/03/2019, n. 8048).

9. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, strettamente connessi, possono essere congiuntamente trattati e sono infondati.

Al riguardo va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (Cass. , sez. 5, 03/02/2017, n. 2876; Cass., sez.

U, 05/08/2016, n. 16599; Cass., sez.

U, 03/11/2016, n. 22232 , nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

Ne consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass., sez.

U, 07/04/2014, n . 8053), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato», venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass., sez.

U, n. 22232 del 2016 , cit. e la giurisprudenza ivi richiamata).

In altri termini, la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez.

U, n. 22232 del 2016, cit.).

Va pure ri badito che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‹‹minimo costituzionale›› del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass., sez.

U, n. 8053/14, cit.).

Ebbene, la motivazione della sentenza qui impugnata non rientra in alcuna delle anomalie argomentative sopra richiamate, perché, sebbene sintetica, esplicita il percorso argomentati vo seguito dal giudice d’appello per pervenire al decisum.

La Corte territoriale ha, invero, accertato, sulla base degli atti di causa acquisiti, che gli assegni, rilasciati in data anteriore al novembre 2006, sono stati emessi in bianco e da tanto ha fatto poi discendere che l’odierno ricorrente, quale mero possessore dei titoli, non era legittimato a pretendere il pagamento delle somme portate dagli assegni, se non dimostrando l’esistenzadel rapporto giuridico sottostante.

A prescindere da ogni tematica sul dedotto travisamento della prova, che sarebbe comunque discutibile, rileva poi in modo assorbente l’essere le censure fatte valere prospettate direttamente come questioni di fatto, e quindi inammissibili.

Quanto poi al pure dedotto vizio ex art. 115 cod. proc. civ. , per la violazione di questo occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ.( Cass., sez.

U,30/09/2020, n. 20867) , dogli anza che in effetti qui è presente .

10. Non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità il sesto motivo.Con tale doglianza , con la quale si riporta un assemblaggio di fotocopie degli assegni per sostenere che la Corte territoriale non avrebbe individuato l’effettivo loro contenuto, il ricorrente , al fine di contrastarel’accertamento operato dai giudici di merito, assume, con riguardo al primo degli assegni riprodotto, che questo non era in bianco, come rilevato dalla Corte territoriale, ma compilato e, quanto agli altri assegni, che sugli stessi era stata apposta la girata del Trimarchi in favore dello stesso ricorrente, mentre la Corte d’appello ha escluso la girata e nega to che il Forestieri sia prenditore o giratario.

Siffatta censura, al di là dell’apparente deduzione dei vizi denunciati in rubrica, tende in realtà a far valere un vizio revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., come tale inammissibile.

11. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.100,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per gli esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - OPPOSIZIONE A [OSCURATO:PERSONA] Presidente PASQUALINA A. P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 08/03/2023CC Cron. R.G.N. 27676/2020 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27676/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Messina n. 32 7 /20 20 , pubblicata in data16 luglio 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina, su istanza di [OSCURATO:PERSONA], in forza di due assegni bancari dell’importo di lire 15.000.000 cadauno, firmati dall’opponente all’ordine proprio, non pagati e protestati, e di un ulteriore assegno dell’importo di lire 15.500.000, anch’esso protestato, tutti pervenuti all’opposto; dedusse che detti titoli , emessi non nel novembre 1996, bensì nel periodo settembre - ottobre 1995, erano stati rilasciati in bianco in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed erano successivamente pervenuti nella disponibilità dell’opposto. Successivamente il Trimarchi propose opposizione avverso atto di precetto notificatogli dal Forestieri. Il Tribunale di Messina, riuniti i due giudizi, senza espleta re i mezzi istruttori ammessi, accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. 2. La decisione, impugnata dal Forestieri, è stata confermata dalla Corte d’appello di Messina. Pur dando atto di non condividere il ragionamento seguito dal giudice di primo grado con l’ordinanza del 2 febbraio 2012, con la quale era stata attribuita alla assenza del difensore dell’opposto all’udienza del 9 novembre 2009 il significato di rinunzia alle prove ammesse, i giudici di appello hanno rilevato che, successivamente a tale udienza, il difensore del Forestieri non aveva più insistito per l’ammissione dei mezzi istruttori né in primo grado, né in grado di appello. Richiamando i principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno poi escluso che potesse applicarsi alla fattispecie l’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 1988 cod. civ., così motivando: ‹‹Risulta dagli atti di causa che gli assegni sono stati rilasciati in data anteriore al novembre 2006 e che gli stessi siano stati emessi in bianco. Se così è, e non pare possano residuare dubbi al riguardo, ne consegue che il Forestieri non può essere considerato prenditore o giratario degli assegni e ciò perché due assegni risultano essere stati emessi all’ordine proprio del Trimarchi ed uno risulta essere stato emesso in bianco. In altre parole il Forestieri è un mero possessore dei titoli e quindi non è legittimato alla pretesa del credito contenuto negli assegni se non dimostrando l’esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso dei titoli non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l’assegno sia a lui pervenuto abusivamente. In tali casi gli assegni posti a base del procedimento monitorio non possono valere come promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ. atteso che l’inversione dell’onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di uno o più titoli all’ordine, privi di valore cartolare come nel nostro caso, non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore››. 3. Avverso la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.Considerato che: 1. Con ilprimo motivo di impugnazione – rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – error i n procedendo – il ricorrente sostiene che, non avendo più insistito nell’ammissione dei mezzi di prova orale né in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, né in sede di proposizione dell’appello, i giudici di secondo grado non avrebbero potuto trattare una questione agli stessi non devoluta, con la conseguenza che la decisione impugnata sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione. 2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e vizio di travisamento della prova, il ricorrente contesta alla Corte d’appello di avere proceduto ad una errata ricostruzione della vicenda fattuale, travisando gli atti processuali, poiché non risulta daessi che l’assegno di lire 15.500.000 fosse stato emesso in biancocon riguardo a data e beneficiario. 3. Con il terzo motivo, deducendo la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente ribadisce che, avendo contestato la circostanza che gli assegni erano stati rilasciati in bianco a terze persone, la Corte d’appello non avrebbe potuto affermare che ‹‹risulta(va) dagli atti di causa››che gli assegni erano stati emessi in bianco. 4. Con il quarto motivo, denunciando ‹‹ violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – motivazione gravemente contraddittoria e perplessa ›› , il ricorrente lamenta che il passo della motivazione in cui si legge ‹‹risulta dagli atti di causa che gli assegni sono stati rilasciati in data anteriore al novembre 2006 e gli stessi sono stati emessi in bianco›› è del tutto avulso dagli atti di causa e non spiega perché la Corte abbia affermato che uno dei tre assegni era stato emesso in bianco. 5. Con il quintomotivo, deducendo la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e vizio di travisamento della prova, il ricorrente assume che la decisione impugnata non tiene conto della sentenza penale di assoluzione per il reato di usura, a lui contestato proprio per gli assegni oggetto del presente giudizio, dalla quale emergeva che gli assegni posti a fondamento del decreto ingiuntivo erano rappresentativi di una reale obbligazione nascente da un prestito di denaro di pari importo fatto al Trimarchi. 6. Con il sesto motivo,denunciando la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e travisamento della prova, il ricorrente censura la sentenza impugnata là dove si afferma che era mero possessore di uno o più titoli all’ordine, privi di valore cartolare, e rimarca, riportando copia degli assegni in ricorso, che uno degli assegni era stato emesso a suo favore e che gli altri due assegni, pur se emessi a favore del Trimarchi, erano stati poi girati in suo favore. 7. Preliminarmente, si rileva che il ricorso incorre nella violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il ricorrente omette di specificare i fatti sui quali si fondava il ricorso monitorio e la posizione assunta dalle parti nel successivo giudizio di opposizione aldecreto ingiuntivo, contenendo il ricorso, alle pagine 3 e 4, con riguardo allo svolgimento del giudizio di primo grado, esclusivamente un generico riferimento alla istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, alla pendenza di un giudizio penale per il reato di usura ed ad una richiesta di prova orale, cosicché non è consentito a questa Corte di poter individuare il thema decidendum. La carente esposizione dei fatti di causa non può dirsi neppure colmata per effetto di quanto dedotto nella parte dedicata allo svolgimento del giudizio di appello e comunque la mancanza di tale requisito «non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione» (Cass.,sez. U, 22/05/2014, n. 11308). In ogni caso, i motivi attraverso i quali si articola il ricorso sono in parte inammissibili e in parte infondati. 8. Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’appello si è limitata ad effettuare una minuziosa ricostruzione delle varie fasi del giudizio di primo grado, al fine di meglio chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere l’ordinanza resa dal giudice di primo grado, con la quale era stato attribuitoalla mancata presenza del difensore dell’opposto all’udienza del 9 novembre 2009, fissata per provvedere sulla istanza di revoca della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il significato di rinunzia alle richieste istruttorie , addivenendo poi a rilevare che il Forestieri, successivamente a tale ultima udienza, non aveva più insistito nella richiesta di espletamento dei mezzi istruttori né in primo né in secondo grado, cosicché non poteva procedersi, d’ufficio, all’assunzione. Così argomentando la Corte non è incorsa nel vizio procedurale contestato, poiché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudicedi merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, ipotesi non ricorrente nella specie(Cass., s ez. 2, n. 21/03/2019, n. 8048). 9. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, strettamente connessi, possono essere congiuntamente trattati e sono infondati. Al riguardo va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (Cass. , sez. 5, 03/02/2017, n. 2876; Cass., sez. U, 05/08/2016, n. 16599; Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232 , nonché la giurisprudenza ivi richiamata). Ne consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass., sez. U, 07/04/2014, n . 8053), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato», venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass., sez. U, n. 22232 del 2016 , cit. e la giurisprudenza ivi richiamata). In altri termini, la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. U, n. 22232 del 2016, cit.). Va pure ri badito che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‹‹minimo costituzionale›› del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass., sez. U, n. 8053/14, cit.). Ebbene, la motivazione della sentenza qui impugnata non rientra in alcuna delle anomalie argomentative sopra richiamate, perché, sebbene sintetica, esplicita il percorso argomentati vo seguito dal giudice d’appello per pervenire al decisum. La Corte territoriale ha, invero, accertato, sulla base degli atti di causa acquisiti, che gli assegni, rilasciati in data anteriore al novembre 2006, sono stati emessi in bianco e da tanto ha fatto poi discendere che l’odierno ricorrente, quale mero possessore dei titoli, non era legittimato a pretendere il pagamento delle somme portate dagli assegni, se non dimostrando l’esistenzadel rapporto giuridico sottostante. A prescindere da ogni tematica sul dedotto travisamento della prova, che sarebbe comunque discutibile, rileva poi in modo assorbente l’essere le censure fatte valere prospettate direttamente come questioni di fatto, e quindi inammissibili. Quanto poi al pure dedotto vizio ex art. 115 cod. proc. civ. , per la violazione di questo occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ.( Cass., sez. U,30/09/2020, n. 20867) , dogli anza che in effetti qui è presente . 10. Non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità il sesto motivo.Con tale doglianza , con la quale si riporta un assemblaggio di fotocopie degli assegni per sostenere che la Corte territoriale non avrebbe individuato l’effettivo loro contenuto, il ricorrente , al fine di contrastarel’accertamento operato dai giudici di merito, assume, con riguardo al primo degli assegni riprodotto, che questo non era in bianco, come rilevato dalla Corte territoriale, ma compilato e, quanto agli altri assegni, che sugli stessi era stata apposta la girata del Trimarchi in favore dello stesso ricorrente, mentre la Corte d’appello ha escluso la girata e nega to che il Forestieri sia prenditore o giratario. Siffatta censura, al di là dell’apparente deduzione dei vizi denunciati in rubrica, tende in realtà a far valere un vizio revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., come tale inammissibile. 11. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.100,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per gli esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
Decreto Cassazione n. 11156/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris