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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 09978/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31617-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio hanno eletto domicilio come da procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e dif esa come da procura a margine del controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 980/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/03/2019; Ric. 2019 n. 31617 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria di parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso del dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero la reintegrazione nel possesso, mediante consegna delle chiavi, dell’immobile sito in Stienta, via Pace n. 1571/A, venduto loro da [OSCURATO:PERSONA] e da suo marito , poi defunto in corso di giudizio, rappresentando che la stessa venditrice aveva forzato le porte di accessoe ne aveva cambiato le serrature, così ponendo in essere lo spoglio.

Allegarono di aver avuto il possesso a conclusione di un contratto preliminaredi compravendita, con consegna delle chiavi.

La fase sommaria si concluse con ordinanza di reintegrazione nel possesso,confermata dal Collegio a seguito di reclamo di Campisi.

All’esito del giudizio di merito, i l Tribunale di Rovigo confermò l’ordinanza di reintegrazione nel possesso.

2. Campisi propose appello; nella pendenza del giudizio di impugnazione, fu pubblicata l’ordinanza n. 16007/2018 di questa Corte, resa a conclusione del diverso giudizio pendente tra le parti e avente originariamente ad oggetto la domanda di Bonfante e Valenzisi di trasferimento coattivo del bene e la domanda riconvenzionale di Campisi –e di suo marito – di risoluzione del contratto .

Con l’ordinanzasi stabiliva che il preliminare intervenuto tra le parti era da interpretarsi come contratto preliminare improprio traslativo della proprietà, per statuizione ormai passata in giudicatoin forza della precedente sentenza n.9189 del 13/3/2013 resa da questa Corte nello stesso giudizio; con la stessa sentenza, era pure passata in giudicato la statuizione di rigetto della domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti.

Questa Corte, quindi, cassando senza rinvio la Ric. 2019 n. 31617 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 3 - pronuncia impugnata, aveva rigettatola domanda ex art. 2932 cod.civ. originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Valenzisi proprio in quanto l’effetto traslativosi era già prodotto.

Interpretando questa sentenza resa nel giudizio petitorio, tuttavia, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, revocò l’ordinanza di reintegra, ritenendo invece acclarat a con forza di giudicato la proprietà del bene in capo all’appellante venditrice e , conseguentemente,arbitraria la pretesa di tutela del possesso .

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Valenzisi e Bonfante sulla base didue motivi; Campisi ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve darsi atto che la comunicazione della fissazione della trattazione all’odierna udienza ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. è stata effettuata dalla Cancelleria ai ricorrenti personalmente, per sopravvenuto decesso del loro difensore, in data 18 gennaio 2023; il diritto di difesa de i ricorrent i , pertanto, risulta comunque garantito avendo essiavuto un tempo congruo , seppure poi non vi hanno provveduto,per nominare un nuovo difensore .

2. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c od. p roc . c iv., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte d’appello ritenuto che la proprietà dell’immobile oggetto di azione possessoria fosse stata accertatain capo a Campisi per effetto della sentenza di questa Corte n. 16007/18, così erroneamente interpretando il giudicato intervenuto tra le parti.

Con il secondo motivo, hanno prospettato, in riferimento all’art. 360,comma I, n. 3 cod. proc. civ. , la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte d’appello ritenuto che l’ordinanza Ric. 2019 n. 31617 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 4 - della Corte di Cassazione n. 16007/18 abbia risolto la questione petitoria tra le parti; al contrario, in mancanza di atto pubblico, rimarrebbe comunque un conflitto tra la formale intestazione del bene a Campisi pur dopo il trasferimento del diritto di proprietà.

I due motivi – che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione– sono fondati.

Per principio consolidato, il giudicato va assimilato agli «elementi normativi», cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi; conseguentemente, il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass., Sez.

U, n. 24664 del 28/11/2007).

Ciò precisato, effettivamente la Corte d’appello, nella sentenza qui impugnata, non ha correttamente interpretato la portata del giudicato intervenuto tra le parti.

Nella ordinanza n. 16007/18 questa Corte ha cassato la sentenza resa in rinvio dalla Corte d’appello di Venezia per aver dichiarat o l'avvenuto trasferimento di proprietà; ha ritenuto, infatti, diversamente dalla Corte di merito, che la domanda di accertamento proposta in sede di rinvio dagli originari attori costituisse una inammissibile mutatio della originaria domandacostitutiva ex art. 2932 cod. civ. richiesta con l'atto di citazione introduttivo del giudizio.

In motivazione, tuttavia, questa Corte, in riferimento alla propria precedente sentenza n. 9189 del 13/3/2013 resa nello stesso giudizio, Ric. 2019 n. 31617 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 5 - ha proprio esplicitamente affermato come « acclarata » la natura di contratto definitivo di compravendita della scrittura privata del 19.6.1996 «sub specie di "contratto preliminare improprio"», « per essere calato sul punto il giudicato interno (cfr. motivazione, pp. 8-9)».

Presupposto del rigetto della domanda costitutiva ex art. 2932 è stato, pertanto, propriol’affermato trasferimento della proprietà in forza del preliminare improprio.

Questa statuizione costituisce regola di giudicato, sia pure implicito, perché resa in riferimento a questione che è presupposto logico, essenziale e indefettibile della decisione stessa, nel senso che resta precluso l'esame del contratto preliminare in unsuccessivo giudizio se l'azione dispiegata abbia identici elementi costitutivi (cfr. Cass., Sez. 3, n. 9954 del 20/04/2017;Sez. 1, n. 16824 del 05/07/2013).

In altri termini, è stato stabilito con efficacia di giudicato l’avvenuto trasferimento della proprietà dell’immobile per cui è giudizio in capo a Bonfante e Valenzisi, seppure il bene resta formalmente intestato alla parte venditrice Campisiin mancanza di atto pubblico.

In tal senso, come rilevato dai ricorrenti, allo stato non vi è alcuna pronuncia petitoria preclusiva della pronuncia di reintegrazione nel possesso resa in favore di Valenzisi e Bonfante.

3. Il ricorso dev’essere perciò accolto e l’impugnata sentenza dev’essere cassata; la causa può essere decisa nel merito da questa Corte, con lo scrutinio dei motivi di appello, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza qui impugnata, l’attuale controricorrente aveva formulatodue motivi di impugnazione, riportati in sentenza: con il primo, aveva lamentato l’« erronea esclusione della valenza di cessazione del titolo di detenzione»in capo a Bonfante e Valenzisi attuali ricorrenti in conseguenza della Ric. 2019 n. 31617 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 6 - dichiarazione di risoluzione del preliminare improprio pronunciata dal Tribunale di Rovigo nella sentenza n.678 dell’11/10/03; con il secondo, aveva sostenuto l’erroneità della supposizione dell’avvenuta interversione.

Entrambi i motivi di appello sono infondati.

Relativamente al primo, la statuizione di risoluzione del contratto pronunciata dal Tribunale di Rovigo con sentenza n. 678 dell’11/10/03 è stata riformata dalla Corte d’appello di Venezia 235/2006, confermata sul punto –come detto - dalla sentenza di que sta Corte n. 9189 del 2013: il rigetto della domanda di risoluzione è , pertanto, passato in giudicato.

Dal giudicato è preclusa pure la fondatezza del secondo motivo , atteso che - come pure detto - l’avvenuto immediato trasferimento della proprietà piena – e, quindi, del possesso - per la natura di preliminare improprio del contratto intercorso tra le parti è stato sancito da questa Corte nella sentenza 9189/2013 e poi ribadito nell’ordinanza ordinanza n. 16007/18che ha definitivamente concluso il giudizio intercorso tra le parti.

Per principio consolidato, l'accertamento delgiudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico coincidente con la funzione primaria del processo di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.

Il giudicato, inoltre, non è un elemento di fatto perché, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando, perciò, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.

Derivando, infine, da una pronuncia di questa Corte, deve essere necessariamente rilevato perché è doverosa la conoscenza dei propri Ric. 2019 n. 31617 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 7 - precedenti allo scopo di scongiurare la violazione del ne bis in idem (cfr. Cass., Sez. 6 -2, n. 16589 del 11/06/2021, con richiami).

4. In conseguenza, previa cassazione della impugnata sentenza, va rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 188/2017.

Le spese di giudizio del secondo grado e del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’appellante , rimasta soccombente.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 188/2017; condanna la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento , in favore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Valenzisi, delle spese del secondo grado del giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre IVA e contributi e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%; condanna altresì la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento , in favore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Valenzisi, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 ( tremila) per compensi, olt re rimborso delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31617-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio hanno eletto domicilio come da procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e dif esa come da procura a margine del controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 980/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/03/2019; Ric. 2019 n. 31617 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria di parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero la reintegrazione nel possesso, mediante consegna delle chiavi, dell’immobile sito in Stienta, via Pace n. 1571/A, venduto loro da [OSCURATO:PERSONA] e da suo marito , poi defunto in corso di giudizio, rappresentando che la stessa venditrice aveva forzato le porte di accessoe ne aveva cambiato le serrature, così ponendo in essere lo spoglio. Allegarono di aver avuto il possesso a conclusione di un contratto preliminaredi compravendita, con consegna delle chiavi. La fase sommaria si concluse con ordinanza di reintegrazione nel possesso,confermata dal Collegio a seguito di reclamo di Campisi. All’esito del giudizio di merito, i l Tribunale di Rovigo confermò l’ordinanza di reintegrazione nel possesso. 2. Campisi propose appello; nella pendenza del giudizio di impugnazione, fu pubblicata l’ordinanza n. 16007/2018 di questa Corte, resa a conclusione del diverso giudizio pendente tra le parti e avente originariamente ad oggetto la domanda di Bonfante e Valenzisi di trasferimento coattivo del bene e la domanda riconvenzionale di Campisi –e di suo marito – di risoluzione del contratto . Con l’ordinanzasi stabiliva che il preliminare intervenuto tra le parti era da interpretarsi come contratto preliminare improprio traslativo della proprietà, per statuizione ormai passata in giudicatoin forza della precedente sentenza n.9189 del 13/3/2013 resa da questa Corte nello stesso giudizio; con la stessa sentenza, era pure passata in giudicato la statuizione di rigetto della domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti. Questa Corte, quindi, cassando senza rinvio la Ric. 2019 n. 31617 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 3 - pronuncia impugnata, aveva rigettatola domanda ex art. 2932 cod.civ. originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Valenzisi proprio in quanto l’effetto traslativosi era già prodotto. Interpretando questa sentenza resa nel giudizio petitorio, tuttavia, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, revocò l’ordinanza di reintegra, ritenendo invece acclarat a con forza di giudicato la proprietà del bene in capo all’appellante venditrice e , conseguentemente,arbitraria la pretesa di tutela del possesso . Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Valenzisi e Bonfante sulla base didue motivi; Campisi ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve darsi atto che la comunicazione della fissazione della trattazione all’odierna udienza ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. è stata effettuata dalla Cancelleria ai ricorrenti personalmente, per sopravvenuto decesso del loro difensore, in data 18 gennaio 2023; il diritto di difesa de i ricorrent i , pertanto, risulta comunque garantito avendo essiavuto un tempo congruo , seppure poi non vi hanno provveduto,per nominare un nuovo difensore . 2. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c od. p roc . c iv., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte d’appello ritenuto che la proprietà dell’immobile oggetto di azione possessoria fosse stata accertatain capo a Campisi per effetto della sentenza di questa Corte n. 16007/18, così erroneamente interpretando il giudicato intervenuto tra le parti. Con il secondo motivo, hanno prospettato, in riferimento all’art. 360,comma I, n. 3 cod. proc. civ. , la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte d’appello ritenuto che l’ordinanza Ric. 2019 n. 31617 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 4 - della Corte di Cassazione n. 16007/18 abbia risolto la questione petitoria tra le parti; al contrario, in mancanza di atto pubblico, rimarrebbe comunque un conflitto tra la formale intestazione del bene a Campisi pur dopo il trasferimento del diritto di proprietà. I due motivi – che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione– sono fondati. Per principio consolidato, il giudicato va assimilato agli «elementi normativi», cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi; conseguentemente, il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass., Sez. U, n. 24664 del 28/11/2007). Ciò precisato, effettivamente la Corte d’appello, nella sentenza qui impugnata, non ha correttamente interpretato la portata del giudicato intervenuto tra le parti. Nella ordinanza n. 16007/18 questa Corte ha cassato la sentenza resa in rinvio dalla Corte d’appello di Venezia per aver dichiarat o l'avvenuto trasferimento di proprietà; ha ritenuto, infatti, diversamente dalla Corte di merito, che la domanda di accertamento proposta in sede di rinvio dagli originari attori costituisse una inammissibile mutatio della originaria domandacostitutiva ex art. 2932 cod. civ. richiesta con l'atto di citazione introduttivo del giudizio. In motivazione, tuttavia, questa Corte, in riferimento alla propria precedente sentenza n. 9189 del 13/3/2013 resa nello stesso giudizio, Ric. 2019 n. 31617 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 5 - ha proprio esplicitamente affermato come « acclarata » la natura di contratto definitivo di compravendita della scrittura privata del 19.6.1996 «sub specie di "contratto preliminare improprio"», « per essere calato sul punto il giudicato interno (cfr. motivazione, pp. 8-9)». Presupposto del rigetto della domanda costitutiva ex art. 2932 è stato, pertanto, propriol’affermato trasferimento della proprietà in forza del preliminare improprio. Questa statuizione costituisce regola di giudicato, sia pure implicito, perché resa in riferimento a questione che è presupposto logico, essenziale e indefettibile della decisione stessa, nel senso che resta precluso l'esame del contratto preliminare in unsuccessivo giudizio se l'azione dispiegata abbia identici elementi costitutivi (cfr. Cass., Sez. 3, n. 9954 del 20/04/2017;Sez. 1, n. 16824 del 05/07/2013). In altri termini, è stato stabilito con efficacia di giudicato l’avvenuto trasferimento della proprietà dell’immobile per cui è giudizio in capo a Bonfante e Valenzisi, seppure il bene resta formalmente intestato alla parte venditrice Campisiin mancanza di atto pubblico. In tal senso, come rilevato dai ricorrenti, allo stato non vi è alcuna pronuncia petitoria preclusiva della pronuncia di reintegrazione nel possesso resa in favore di Valenzisi e Bonfante. 3. Il ricorso dev’essere perciò accolto e l’impugnata sentenza dev’essere cassata; la causa può essere decisa nel merito da questa Corte, con lo scrutinio dei motivi di appello, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto. Nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza qui impugnata, l’attuale controricorrente aveva formulatodue motivi di impugnazione, riportati in sentenza: con il primo, aveva lamentato l’« erronea esclusione della valenza di cessazione del titolo di detenzione»in capo a Bonfante e Valenzisi attuali ricorrenti in conseguenza della Ric. 2019 n. 31617 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 6 - dichiarazione di risoluzione del preliminare improprio pronunciata dal Tribunale di Rovigo nella sentenza n.678 dell’11/10/03; con il secondo, aveva sostenuto l’erroneità della supposizione dell’avvenuta interversione. Entrambi i motivi di appello sono infondati. Relativamente al primo, la statuizione di risoluzione del contratto pronunciata dal Tribunale di Rovigo con sentenza n. 678 dell’11/10/03 è stata riformata dalla Corte d’appello di Venezia 235/2006, confermata sul punto –come detto - dalla sentenza di que sta Corte n. 9189 del 2013: il rigetto della domanda di risoluzione è , pertanto, passato in giudicato. Dal giudicato è preclusa pure la fondatezza del secondo motivo , atteso che - come pure detto - l’avvenuto immediato trasferimento della proprietà piena – e, quindi, del possesso - per la natura di preliminare improprio del contratto intercorso tra le parti è stato sancito da questa Corte nella sentenza 9189/2013 e poi ribadito nell’ordinanza ordinanza n. 16007/18che ha definitivamente concluso il giudizio intercorso tra le parti. Per principio consolidato, l'accertamento delgiudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico coincidente con la funzione primaria del processo di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Il giudicato, inoltre, non è un elemento di fatto perché, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando, perciò, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Derivando, infine, da una pronuncia di questa Corte, deve essere necessariamente rilevato perché è doverosa la conoscenza dei propri Ric. 2019 n. 31617 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 7 - precedenti allo scopo di scongiurare la violazione del ne bis in idem (cfr. Cass., Sez. 6 -2, n. 16589 del 11/06/2021, con richiami). 4. In conseguenza, previa cassazione della impugnata sentenza, va rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 188/2017. Le spese di giudizio del secondo grado e del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’appellante , rimasta soccombente. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 188/2017; condanna la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento , in favore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Valenzisi, delle spese del secondo grado del giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre IVA e contributi e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%; condanna altresì la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento , in favore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Valenzisi, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 ( tremila) per compensi, olt re rimborso delle spese
Sentenza Cassazione n. 09978/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris