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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29946/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Bari con cui era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al delitto di evasione.

2. Il ricorso, con cui si censurano vizi di motivazione e violazione degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. della decisione impugnata quanto a responsabilità e trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall'imputato.

3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è pertanto inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Bari con cui era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al delitto di evasione. 2. Il ricorso, con cui si censurano vizi di motivazione e violazione degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. della decisione impugnata quanto a responsabilità e trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall'imputato. 3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è pertanto inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 29946/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris