CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 20137/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1469/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC deipropri difensori –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona de l Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC dell’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Avverso la sentenza n. 3988/2022della [OSCURATO:PERSONA] R OMA, depositata il10 giugno 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. INDENNITA’ [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] P.A. r.g. n. 1469/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 9900/2014, il Tribunale di Roma ingiunse al Ministero dell’Economia e delle Finanze il pagamento in favore della IDeA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dell’importo di euro 159.374,16, a titolo di indennità di occupazione sine titulo per il periodo luglio-dicembre 2012 dell’immobile sito in Roma, alla via Casilina, adibito ad uso istituzionale. 2. Nel dispiegare opposizione al provvedimento monitorio, la P.A. ingiunta dedusse l’integrale adempimento del dovuto, determinato previa decurtazione del 15% ai sensi dell’art. 3, comma 4, ultimo periodo, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 3. L’opposizione venne accolta dal giudice di prime cure, con revoca del decreto ingiuntivo, accertata la totale insussistenza del credito. 4. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto dalla IDeA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. 5. Ricorre per cassazione la DeA [OSCURATO:PERSONA] (già IDeA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), affidandosi a quattro motivi; resiste, con controricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 6. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, quarto comma, del d.l. n. 95 del 2012 e dell’art. 3 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente assume la decorrenza della disposizione sulla riduzione del 15% dei canoni e delle indennità di occupazione a far data dal 1° luglio 2014, e la sua conseguente inoperatività alla vicenda controversa, concernente un’occupazione avvenuta nel secondo semestre dell’anno 2012. 1.1. La doglianza è infondata. Sul tema, questa Corte, con un recente arresto(Cass. 04/01/2023, n. 163), ha enunciato il seguente principio di diritto: «la riduzione del r.g. n. 1469/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 15%, dettata dell’art. 3, comma 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 24, comma 4, lett. a), d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per le indennità dovute per l’utilizzo a fini istituzionali di immobili, in assenza di titolo, da parte delle Amministrazioni centrali, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012». A questa pronuncia il Collegio intende dare convinta continuità, nemmeno emergendo dalla prospettazione dell’impugnante elementi di critica o censura alla diffusa ed argomentata motivazione che sorregge il principio, da intendersi qui, per brevità, adesivamente richiamata. Conforme a diritto risulta allora l’impugnata sentenza, laddove ha ritenuto l’applicabilità della decurtazione in discorso alla occupazione dell’immobile relativa al secondo semestre dell’anno 2012, epoca successiva al 7 luglio 2012, data di vigenza del d.l. n. 95 del 2012. 2. Il secondo motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 12 disp. att. cod. civ. e 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Deduce parte ricorrente di avere, con le note conclusive del giudizio di secondo grado, eccepito il giudicato portato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 19978/2019, resa in controversia tra le stesse parti, affermante la operatività della riduzione dell’indennità alle sole somme maturate successivamente al 1° luglio 2014: eccezione disattesa dalla Corte d’appello con il richiamo al principio di specialità del d.l. n. 95 del 2012 rispetto al codice civile, una motivazione inconferente, tale da integrareuna omissione di pronuncia. r.g. n. 1469/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Ilterzo motivo, deducendo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., reitera la doglianza di cui al secondo motivo ma sussumendola sub specie di omessa motivazione, sull’assunto che «nella sentenza d’appello che qui si impugna non appare possibile evincere un qualsivoglia argomento o motivo in grado di giustificare il rigetto della eccezion di giudicato». 4. I due motivi -da scrutinare in maniera congiunta, per l’intrinseca connessione che li avvince –sono infondati. Della pronuncia invocata quale res iudicata, parte ricorrente non riferisce di aver allegato al giudice di merito (e nemmeno allega in questa sede) l’intervenuto passaggio in giudicato: circostanza che, come è noto, può essere comprovata unicamente attraverso la (qui non soltanto non prodotta ma neanche menzionata) certificazione di cancelleria prevista dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dacui risulti che la pronuncia non è stata oggetto di impugnazione ( ex plurimis , Cass. 02/03/2022, n. 6868; Cass. 29/09/2021, n. 26310; Cass.23/08/2018, n. 20974; Cass. 18/04/2017, n. 9746). Ad ogni buon conto, la lettura della sentenza invocata (interamente trascritta nel corpo del secondo motivo) non consente di ravvisare l’identità di petitum e causa petendi rispetto alla lite decisa con la pronuncia impugnata, in specie non rinvenendosi alcun riferimento all’oggetto del rapporto giuridico (che parte controricorrente assume essere immobile differente da quello dedotto in causa): e da ciò deriva che la sentenza del Tribunale di Roma n. 19978/2019, pur a voler supporne la definitività, configura decisione su causa connessa per mera identità della questione, ai sensi dell’art. 103, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., come tale inidonea a spiegare qualsivoglia efficacia di giudicato pur tra le stesse parti. r.g. n. 1469/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5.Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché 1591 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Contesta la decurtazione del 15% per come praticata sull’intero secondo semestre dell’anno 2012, dovendo invece (pur ammessa l’operatività del d.l. n. 95 del 2012 dal 7 luglio 2012) per i primi sei giorni del mese di luglio 2012 l’indennità di occupazione andava corrisposta in misura integrale. 5.1. Il motivo è inammissibile, per una duplice ragione. La esposta doglianza si fonda sul richiamo ad una congerie di atti e documenti (l’opposizione a decreto ingiuntivo, i «rispettivi scritti difensivi», la fattura n. 10 del 2013, la fattura n. 467 del 2013, l’atto di appello), operato in maniera parziale e frammentaria, cioè senza una adeguata o idonea trascrizione del contenuto, tale da consentire a questa Corte una sufficiente comprensione degli accadimenti di causa, e senza puntualizzare la c.d. localizzazione degli atti e dei documenti nel fascicolo processuale del giudizio di legittimitàprescritta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., (ex plurimis, Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950). A ciò si aggiunga il difetto di concludenza della censura: parte ricorrente non illustra le ricadute operative dell’intero ragionamento svolto, cioè non pone in evidenza se operando i calcoli come postulati, sarebbe residuato un importo (ed in ipotesi di quale entità) ancora a debito del Ministero occupante: non illustra, in sintesi, in che cosa si concreti l’errore denunciato. 6. Il ricorso è in definitiva rigettato. 7. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 8. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, r.g. n. 1469/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente, DeA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla refusione in favore della controricorrente, Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotata a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previ