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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 43327/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha rilasciato l'assenso alla Autorità giudiziaria tedesca affinché, come richiesto con mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Stoccarda in data 4 maggio 2023, eserciti l'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento 18KLs 211 Js 75984/20, in ordine a cinque reati di truffa in concorso commessi dal 2018 al 2021 in varie località della Germania, subordinando l'assenso alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate dallo Stato membro di emissione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo:

2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 27, comma 3, lett. g) e 4 e dell'art. 28, comma 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo non essendo stato il ricorrente messo nelle condizioni di poter esprimere la propria posizione processuale stante la mancanza del diritto di avvalersi di un interprete, non conoscendo correttamente la lingua tedesca - circostanza questa che probabilmente lo ha indotto a non rispondere.

Inoltre, come risulta dal verbale di audizione del 21/4/2023 del Cembalo, inviato dalla Autorità tedesca, allo stesso era contestata la richiesta di mandato di arresto della Procura della Repubblica del 16/3/2023, oggetto di una precedente procedura impugnata, in luogo di quella del 4/05/2023.

Cosicché pregiudizievole ai diritti del Cembalo è stata la decisione della Corte di appello di non procedere al video-collegamento con il ricorrente, non rispettandosi il contraddittorio.

2.2. Con il secondo motivo inosservanza del requisito della doppia incriminazione previsto dall'art. 7 della legge n. 69/2005, dovendo questo ricomprendere il regime di procedibilità a querela, atto nella specie mancante.

2.3. Con il terzo motivo inosservanza dell'art. 18 -bis lett. a)

I. n. 69/2005 trattandosi di reati commessi in territorio italiano, dove il Cembalo avrebbe ricevuto e alienato le autovetture illecitamente trasferite dall'estero, come del resto ammesso dalla stessa sentenza impugnata, non potendo trovare accoglimento l'assunto secondo il quale l'Autorità tedesca dovrebbe trovarsi nella posizione migliore per giudicare i fatti in contestazione avendo già iniziata l'azione penale, ben potendo detta autorità trasmettere gli atti alla A.G. italiana competente.3.

E' pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore con allegata dichiarazione di rinuncia a firma del Cembalo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Rileva la Corte che non può essere considerata la proposta rinuncia al ricorso in quanto - da un lato - quella del difensore è priva della necessaria Egia procura speciale (Sez. 2, n. 5378 del 5/12/2014, Preiti, rv. 262276) e - dall'altro - quella apparentemente proveniente dal Cembalo non è munita da alcuna certificazione della autenticità della sottoscrizione.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.

3.1. La Corte di appello ha celebrato l'udienza in presenza del difensore di fiducia e in assenza dell'interessato, rilevando che la sua "partecipazione non è prevista neppure in video conferenza, trattandosi di possibilità riservata ai soli casi espressamente contemplati da accordi internazionali (che non risultano sottoscritti né in generale né con la Repubblica federale tedesca) e la cui mancata previsione rientra nella discrezionalità con cui il legislatore ha inteso regolare le concrete modalità di esercizio del diritto di difesa", richiamando Sez. 6, n. 19471/2023 e Sez. 6, n. 26310 del 26/5/2021, così rigettando la richiesta di videoconferenza, reiterata dalla difesa e tenuto conto del verbale di audizione trasmesso dall'autorità emittente.

3.2. E' stato condivisibilmente affermato che in tema di mandato di arresto europeo, in conformità all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea degli artt. 27, parr. 3, lett. g), e 4 e 28, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 26/02/2009, nella procedura di estensione della consegna allo Stato di emissione deve essere necessariamente rispettato il principio del contraddittorio, garantendo al consegnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 710, comma 1, cod. proc. pen. per la procedura di estensione dell'estradizione, la possibilità di manifestare opposizione, per il tramite del proprio difensore, in un'udienza camerale all'uopo fissata, la cui mancata celebrazione determina una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19471 del 03/05/2023, Cembalo, Rv. 284706) e in motivazione è stato spiegato che "le modalità di svolgimento del procedimento estero di audizione dell'interessato non sono sindacabili sotto il profilo del rispetto delle diverse modulazioni del diritto di difesa regolate secondo le leggi dello Stato emittente.

Rientra nella discrezionalità degli Stati membri la concreta modulazione delle forme e dei limiti di operatività dell'esercizio del diritto di difesa, la cui effettività nel tipo di procedimento in esame deve ritenersi pienamente assicurata non solo dalla facoltà di nominare un difensore di fiducia dinanzi all'organo giurisdizionale procedente nello Stato richiesto, ma anche dalla possibilità di formulare dichiarazioni davanti a un giudice dello Stato richiedente - come avvenuto nel caso in esame - in merito ai fatti relativi alla domanda di estensione, dichiarazioni che devono essere vagliate dall'autorità giurisdizionale dello Stato richiesto e che, a tal fine, devono essere allegate alla domanda di estensione".

3.3. Ritiene questo Collegio che le predette condizioni risultano soddisfatte nel caso di specie, essendosi l'audizione svolta a in presenza dell'interessato e del difensore di fiducia, avendo l'interessato inteso non fare dichiarazioni e non rinunciare al principio di specialità.

Quanto alla dedotta assenza di un interprete è sufficiente osservare che non risulta affatto che l'interessato - peraltro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - non parlasse il tedesco o abbia avuto problemi di comprensione della lingua parlata in sede di audizione.

Al contrario, dal verbale allegato al ricorso risulta palesemente il contrario, avendo il Cembalo anche dichiarato di non rinunciare al principio di specialità in relazione ai reati oggetto di contestazione.

Quanto al riferimento ad altra procedura, dallo stesso verbale si evince che il Presidente del Tribunale ha illustrato che non si trattava del "mandato di arresto internazionale della Pretura di Stoccarda del 3 agosto 2022, ifiquanto l'ordinanza di estradizione della Corte di appello di Napoli del 16 Marzo 2023 non è evidentemente ancora divenuta definitiva", ma solo della "nuova richiesta di mandato di arresto della Procura della Repubblica del 16 marzo 2023" di cui è stata data lettura alla udienza del 21 aprile 2023 presso il Tribunale di Stoccarda e all'esito della quale, come risulta dalla nota del 11.7.2023 dello stesso Tribunale in atti, è stato emesso il mandato di arresto per il quale si procede.

3.4. Quanto alla omessa disposizione da parte della Corte di appello di apposita video-conferenza per assicurare la presenza dell'interessato, la censura è manifestamente infondata.

La stessa richiamata decisione di Sez. 6 n. 19471 del 03/05/2023 ha condivisibilmente affermato che "per quanto attiene all'omesso espletamento della diretta audizione da parte dell'Autorità giudiziaria dello Stato italiano vale quanto già affermato da questa Corte in tema di estradizione suppletiva (Sez. Sez. 6, n. 26310 del 26/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281543), allorché è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 710, comma 2, cod. proc. pen. per violazione dell'art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non consente all'interessato di partecipare, in videoconferenza, all'udienza dinanzi alla Corte di appello, trattandosi di una possibilità consentita nei soli casi in cui sia espressamente contemplata da accordi internazionali e ia cui mancata previsione in via generalizzata rientra nella discrezionalità del legislatore di modulare le modalità di esercizio del diritto di difesa.

In quella sede, infatti, è stato ribadito che il diritto di difesa è assicurato dalla facoltà di nominare un difensore di fiducia dinanzi all'organo giurisdizionale procedente nello Stato richiesto e dalla possibilità di rendere dichiarazioni dinanzi a un giudice dello Stato richiedente in ordine ai fatti relativi alla domanda di estensione dell'estradizione.

Ne consegue che l'invocata applicazione da parte del ricorrente dell'art. 24 della direttiva UE 2014/41 del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale (0EI) è manifestamente infondata, essendo detta normativa relativa allo svolgimento di atti di indagine che non hanno alcuna attinenza con la procedura suppletiva passiva di consegna che viene qui in esame".

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo correttamente ritenuto sussistente il requisito della doppia incriminabilità rispetto al delitto di truffa ipotizzato dalla Autorità di emissione, non rilevando il regime di procedibilità del reato così qualificato nei diversi ordinamenti, in conformità al consolidato orientamento secondo il quale in tema di mandato d'arresto europeo, ai fini della condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7 della legge n. 69/2005, non rileva la perseguibilità a querela secondo l'ordinamento italiano, dovendosi avere riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti, né assume rilievo la punibilità in concreto del reato nello Stato di emissione, trattandosi di una valutazione riservata all'autorità giudiziaria richiedente, all'esito del processo(Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Donnarumma, Rv. 248969).

5. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

5.1. Correttamente la Corte di appello, sul rilievo della facoltatività del rifiuto alla consegna previsto dall'art. 18-bis, comma 1 lett. a), I.n. 69/2005, ha rigettato la prospettiva difensiva di rifiuto dell'assenso facendo leva sulla verificazione delle truffe in tutto o in parte in territorio italiano.

A tal riguardo ha opposto la migliore posizione della [OSCURATO:PERSONA] tedesca nel perseguire i reati, trattandosi di reati-fine dell'associazione per delinquere operativa in Germania e alla quale il Cembalo avrebbe partecipato e che mentre in Germania il procedimento è già istruito e nella fase dell'esercizio dell'azione penale, in Italia non risulta nemmeno iniziato.

5.2. Ritiene questo Collegio che la decisione sia conforme a condivisibile già affermato orientamento.

Invero, nell'affermare il principio che in tema di mandato di arresto europeo, il motivo facoltativo di rifiuto rappresentato dalla commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato, di cui all'art. 18-bis, lett. a), legge 22 aprile 2005, n. 69, non è opponibile quando il titolo sia stato emesso nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto reati di competenza della Procura Europea (EPPO), atteso che, in tal caso, i problemi di coordinamento intergiurisdizionale relativi alla pendenza di procedimenti penali per gli stessi fatti presso diverse Autorità giudiziarie di più Stati membri dell'Unione europea, hanno già trovato una soluzione, seppure provvisoria, per effetto dell'assunzione del coordinamento delle indagini da parte dell'EPPO. (Sez. 6, n. 46641 del 17/12/2021, Parrinello, Rv. 282393), è stato argomentato in modo condivisibile che "in tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto facoltativo della consegna, previsto dalla evocata disposizione normativa per i fatti di reato commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato, richiede quantomeno la sussistenza di elementi sintomatici dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione sul fatto oggetto del mandato di arresto europeo.

La commissione del reato, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto della consegna costituisce attualmente un motivo facoltativo e non più obbligatorio di rifiuto ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, così come interpolato dall'art. 15 d.

Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, che vi ha riversato l'originario motivo di rifiuto (obbligatorio) di cui all'art. 18, lett. p), poi modificato dall'art. 18-bis, lett. b), legge cit., a seguito dell'intervento normativo operato con la legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Modifica, questa, intervenuta per favorire un più stretto coordinamento nell'azione di repressione dei crimini a livello europeo e, al tempo stesso, al fine di prevenire e risolvere conflitti di giurisdizione penale tra gli Stati membri della Unione europea, alla luce del considerando 9 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009, recepita nell'ordinamento interno con il d.

Igs. 15 febbraio 2016, n. 29.

Nell'ipotesi in cui la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, tale motivo di rifiuto è ravvisabile solo quando sussiste non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544; Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020, Pennisi, Rv. 278329).

Il legislatore, in tal modo, ha Jinteso evidenziare la circostanza del collegamento del reato oggetto del mandato di arresto europeo con il territorio nazionale (che potrebbe essere giustificato anche dal verificarsi in Italia di un solo "frammento" della condotta), senza farne derivare un automatico rifiuto della consegna, sul presupposto che l'interesse dello Stato italiano ad affermare la propria giurisdizione deve essere verificato concretamente caso per caso.

Siffatto presupposto è stato ulteriormente circoscritto da questa Suprema Corte, affermando che là dove la richiesta di consegna riguardi fatti posti in essere anche solo in parte sul territorio dello Stato, ovvero in un altro luogo ad esso assimilabile, il rifiuto della consegna potrebbe operare unicamente nel caso in cui risulti già pendente (almeno a livello investigativo) sul territorio nazionale un procedimento penale per il medesimo fatto che costituisce oggetto del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912; Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197)".

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

7. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5,

I. n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha rilasciato l'assenso alla Autorità giudiziaria tedesca affinché, come richiesto con mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Stoccarda in data 4 maggio 2023, eserciti l'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento 18KLs 211 Js 75984/20, in ordine a cinque reati di truffa in concorso commessi dal 2018 al 2021 in varie località della Germania, subordinando l'assenso alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate dallo Stato membro di emissione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 27, comma 3, lett. g) e 4 e dell'art. 28, comma 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo non essendo stato il ricorrente messo nelle condizioni di poter esprimere la propria posizione processuale stante la mancanza del diritto di avvalersi di un interprete, non conoscendo correttamente la lingua tedesca - circostanza questa che probabilmente lo ha indotto a non rispondere. Inoltre, come risulta dal verbale di audizione del 21/4/2023 del Cembalo, inviato dalla Autorità tedesca, allo stesso era contestata la richiesta di mandato di arresto della Procura della Repubblica del 16/3/2023, oggetto di una precedente procedura impugnata, in luogo di quella del 4/05/2023. Cosicché pregiudizievole ai diritti del Cembalo è stata la decisione della Corte di appello di non procedere al video-collegamento con il ricorrente, non rispettandosi il contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza del requisito della doppia incriminazione previsto dall'art. 7 della legge n. 69/2005, dovendo questo ricomprendere il regime di procedibilità a querela, atto nella specie mancante. 2.3. Con il terzo motivo inosservanza dell'art. 18 -bis lett. a) I. n. 69/2005 trattandosi di reati commessi in territorio italiano, dove il Cembalo avrebbe ricevuto e alienato le autovetture illecitamente trasferite dall'estero, come del resto ammesso dalla stessa sentenza impugnata, non potendo trovare accoglimento l'assunto secondo il quale l'Autorità tedesca dovrebbe trovarsi nella posizione migliore per giudicare i fatti in contestazione avendo già iniziata l'azione penale, ben potendo detta autorità trasmettere gli atti alla A.G. italiana competente.3. E' pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore con allegata dichiarazione di rinuncia a firma del Cembalo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Rileva la Corte che non può essere considerata la proposta rinuncia al ricorso in quanto - da un lato - quella del difensore è priva della necessaria Egia procura speciale (Sez. 2, n. 5378 del 5/12/2014, Preiti, rv. 262276) e - dall'altro - quella apparentemente proveniente dal Cembalo non è munita da alcuna certificazione della autenticità della sottoscrizione. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1. La Corte di appello ha celebrato l'udienza in presenza del difensore di fiducia e in assenza dell'interessato, rilevando che la sua "partecipazione non è prevista neppure in video conferenza, trattandosi di possibilità riservata ai soli casi espressamente contemplati da accordi internazionali (che non risultano sottoscritti né in generale né con la Repubblica federale tedesca) e la cui mancata previsione rientra nella discrezionalità con cui il legislatore ha inteso regolare le concrete modalità di esercizio del diritto di difesa", richiamando Sez. 6, n. 19471/2023 e Sez. 6, n. 26310 del 26/5/2021, così rigettando la richiesta di videoconferenza, reiterata dalla difesa e tenuto conto del verbale di audizione trasmesso dall'autorità emittente. 3.2. E' stato condivisibilmente affermato che in tema di mandato di arresto europeo, in conformità all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea degli artt. 27, parr. 3, lett. g), e 4 e 28, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 26/02/2009, nella procedura di estensione della consegna allo Stato di emissione deve essere necessariamente rispettato il principio del contraddittorio, garantendo al consegnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 710, comma 1, cod. proc. pen. per la procedura di estensione dell'estradizione, la possibilità di manifestare opposizione, per il tramite del proprio difensore, in un'udienza camerale all'uopo fissata, la cui mancata celebrazione determina una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19471 del 03/05/2023, Cembalo, Rv. 284706) e in motivazione è stato spiegato che "le modalità di svolgimento del procedimento estero di audizione dell'interessato non sono sindacabili sotto il profilo del rispetto delle diverse modulazioni del diritto di difesa regolate secondo le leggi dello Stato emittente. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri la concreta modulazione delle forme e dei limiti di operatività dell'esercizio del diritto di difesa, la cui effettività nel tipo di procedimento in esame deve ritenersi pienamente assicurata non solo dalla facoltà di nominare un difensore di fiducia dinanzi all'organo giurisdizionale procedente nello Stato richiesto, ma anche dalla possibilità di formulare dichiarazioni davanti a un giudice dello Stato richiedente - come avvenuto nel caso in esame - in merito ai fatti relativi alla domanda di estensione, dichiarazioni che devono essere vagliate dall'autorità giurisdizionale dello Stato richiesto e che, a tal fine, devono essere allegate alla domanda di estensione". 3.3. Ritiene questo Collegio che le predette condizioni risultano soddisfatte nel caso di specie, essendosi l'audizione svolta a in presenza dell'interessato e del difensore di fiducia, avendo l'interessato inteso non fare dichiarazioni e non rinunciare al principio di specialità. Quanto alla dedotta assenza di un interprete è sufficiente osservare che non risulta affatto che l'interessato - peraltro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - non parlasse il tedesco o abbia avuto problemi di comprensione della lingua parlata in sede di audizione. Al contrario, dal verbale allegato al ricorso risulta palesemente il contrario, avendo il Cembalo anche dichiarato di non rinunciare al principio di specialità in relazione ai reati oggetto di contestazione. Quanto al riferimento ad altra procedura, dallo stesso verbale si evince che il Presidente del Tribunale ha illustrato che non si trattava del "mandato di arresto internazionale della Pretura di Stoccarda del 3 agosto 2022, ifiquanto l'ordinanza di estradizione della Corte di appello di Napoli del 16 Marzo 2023 non è evidentemente ancora divenuta definitiva", ma solo della "nuova richiesta di mandato di arresto della Procura della Repubblica del 16 marzo 2023" di cui è stata data lettura alla udienza del 21 aprile 2023 presso il Tribunale di Stoccarda e all'esito della quale, come risulta dalla nota del 11.7.2023 dello stesso Tribunale in atti, è stato emesso il mandato di arresto per il quale si procede. 3.4. Quanto alla omessa disposizione da parte della Corte di appello di apposita video-conferenza per assicurare la presenza dell'interessato, la censura è manifestamente infondata. La stessa richiamata decisione di Sez. 6 n. 19471 del 03/05/2023 ha condivisibilmente affermato che "per quanto attiene all'omesso espletamento della diretta audizione da parte dell'Autorità giudiziaria dello Stato italiano vale quanto già affermato da questa Corte in tema di estradizione suppletiva (Sez. Sez. 6, n. 26310 del 26/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281543), allorché è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 710, comma 2, cod. proc. pen. per violazione dell'art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non consente all'interessato di partecipare, in videoconferenza, all'udienza dinanzi alla Corte di appello, trattandosi di una possibilità consentita nei soli casi in cui sia espressamente contemplata da accordi internazionali e ia cui mancata previsione in via generalizzata rientra nella discrezionalità del legislatore di modulare le modalità di esercizio del diritto di difesa. In quella sede, infatti, è stato ribadito che il diritto di difesa è assicurato dalla facoltà di nominare un difensore di fiducia dinanzi all'organo giurisdizionale procedente nello Stato richiesto e dalla possibilità di rendere dichiarazioni dinanzi a un giudice dello Stato richiedente in ordine ai fatti relativi alla domanda di estensione dell'estradizione. Ne consegue che l'invocata applicazione da parte del ricorrente dell'art. 24 della direttiva UE 2014/41 del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale (0EI) è manifestamente infondata, essendo detta normativa relativa allo svolgimento di atti di indagine che non hanno alcuna attinenza con la procedura suppletiva passiva di consegna che viene qui in esame". 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo correttamente ritenuto sussistente il requisito della doppia incriminabilità rispetto al delitto di truffa ipotizzato dalla Autorità di emissione, non rilevando il regime di procedibilità del reato così qualificato nei diversi ordinamenti, in conformità al consolidato orientamento secondo il quale in tema di mandato d'arresto europeo, ai fini della condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7 della legge n. 69/2005, non rileva la perseguibilità a querela secondo l'ordinamento italiano, dovendosi avere riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti, né assume rilievo la punibilità in concreto del reato nello Stato di emissione, trattandosi di una valutazione riservata all'autorità giudiziaria richiedente, all'esito del processo(Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Donnarumma, Rv. 248969). 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 5.1. Correttamente la Corte di appello, sul rilievo della facoltatività del rifiuto alla consegna previsto dall'art. 18-bis, comma 1 lett. a), I.n. 69/2005, ha rigettato la prospettiva difensiva di rifiuto dell'assenso facendo leva sulla verificazione delle truffe in tutto o in parte in territorio italiano. A tal riguardo ha opposto la migliore posizione della [OSCURATO:PERSONA] tedesca nel perseguire i reati, trattandosi di reati-fine dell'associazione per delinquere operativa in Germania e alla quale il Cembalo avrebbe partecipato e che mentre in Germania il procedimento è già istruito e nella fase dell'esercizio dell'azione penale, in Italia non risulta nemmeno iniziato. 5.2. Ritiene questo Collegio che la decisione sia conforme a condivisibile già affermato orientamento. Invero, nell'affermare il principio che in tema di mandato di arresto europeo, il motivo facoltativo di rifiuto rappresentato dalla commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato, di cui all'art. 18-bis, lett. a), legge 22 aprile 2005, n. 69, non è opponibile quando il titolo sia stato emesso nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto reati di competenza della Procura Europea (EPPO), atteso che, in tal caso, i problemi di coordinamento intergiurisdizionale relativi alla pendenza di procedimenti penali per gli stessi fatti presso diverse Autorità giudiziarie di più Stati membri dell'Unione europea, hanno già trovato una soluzione, seppure provvisoria, per effetto dell'assunzione del coordinamento delle indagini da parte dell'EPPO. (Sez. 6, n. 46641 del 17/12/2021, Parrinello, Rv. 282393), è stato argomentato in modo condivisibile che "in tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto facoltativo della consegna, previsto dalla evocata disposizione normativa per i fatti di reato commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato, richiede quantomeno la sussistenza di elementi sintomatici dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione sul fatto oggetto del mandato di arresto europeo. La commissione del reato, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto della consegna costituisce attualmente un motivo facoltativo e non più obbligatorio di rifiuto ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, così come interpolato dall'art. 15 d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, che vi ha riversato l'originario motivo di rifiuto (obbligatorio) di cui all'art. 18, lett. p), poi modificato dall'art. 18-bis, lett. b), legge cit., a seguito dell'intervento normativo operato con la legge 4 ottobre 2019, n. 117. Modifica, questa, intervenuta per favorire un più stretto coordinamento nell'azione di repressione dei crimini a livello europeo e, al tempo stesso, al fine di prevenire e risolvere conflitti di giurisdizione penale tra gli Stati membri della Unione europea, alla luce del considerando 9 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009, recepita nell'ordinamento interno con il d. Igs. 15 febbraio 2016, n. 29. Nell'ipotesi in cui la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, tale motivo di rifiuto è ravvisabile solo quando sussiste non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544; Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020, Pennisi, Rv. 278329). Il legislatore, in tal modo, ha Jinteso evidenziare la circostanza del collegamento del reato oggetto del mandato di arresto europeo con il territorio nazionale (che potrebbe essere giustificato anche dal verificarsi in Italia di un solo "frammento" della condotta), senza farne derivare un automatico rifiuto della consegna, sul presupposto che l'interesse dello Stato italiano ad affermare la propria giurisdizione deve essere verificato concretamente caso per caso. Siffatto presupposto è stato ulteriormente circoscritto da questa Suprema Corte, affermando che là dove la richiesta di consegna riguardi fatti posti in essere anche solo in parte sul territorio dello Stato, ovvero in un altro luogo ad esso assimilabile, il rifiuto della consegna potrebbe operare unicamente nel caso in cui risulti già pendente (almeno a livello investigativo) sul territorio nazionale un procedimento penale per il medesimo fatto che costituisce oggetto del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912; Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197)". 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 7. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
Sentenza Cassazione n. 43327/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris