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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08780/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Salerno rigettava il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del locale magistrato di sorveglianza del 15/09/2021, che aveva rigettato la sua istanza di concessione di liberazione anticipata in relazione ai semestri decorrenti dal 03/02/2016 al 03/08/2018.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia violazione di legge per non essere stato notificato né al Vasapollo (detenuto presso la CC di Camola) né al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] la fissazione dell'udienza di discussione del reclamo.•

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Lucia ()dello, intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso è inammissibile perché generico, aspecifico e manifestamente infondato.

2. [OSCURATO:PERSONA] si duole della mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione del reclamo, ma, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, incorre nel vizio di genericità ed aspecificità, omettendo di specificare per quale udienza il difetto di notifica si sarebbe verificato.

3. La doglianza è peraltro manifestamente infondata: si osserva che l'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione sollevata, ha permesso di acclarare che il decreto di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al Tribunale di sorveglianza è stato regolarmente notificato al condannato il 06/06/2022, come da relata dell'ufficio matricola del carcere di Viterbo; nonché al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] (che risultava presente in udienza).

Dopo la nomina del nuovo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], intervenuta in data 13 ottobre 2022, la notifica per la successiva udienza del 1° febbraio 2023 è stata effettuata nei confronti di quest'ultimo.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M. z W Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento O delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa [OSCURATO:PERSONA] ra Cn4 ni: 2 delle ammende. • Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Salerno rigettava il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del locale magistrato di sorveglianza del 15/09/2021, che aveva rigettato la sua istanza di concessione di liberazione anticipata in relazione ai semestri decorrenti dal 03/02/2016 al 03/08/2018. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia violazione di legge per non essere stato notificato né al Vasapollo (detenuto presso la CC di Camola) né al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] la fissazione dell'udienza di discussione del reclamo.• 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Lucia ()dello, intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è inammissibile perché generico, aspecifico e manifestamente infondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] si duole della mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione del reclamo, ma, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, incorre nel vizio di genericità ed aspecificità, omettendo di specificare per quale udienza il difetto di notifica si sarebbe verificato. 3. La doglianza è peraltro manifestamente infondata: si osserva che l'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione sollevata, ha permesso di acclarare che il decreto di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al Tribunale di sorveglianza è stato regolarmente notificato al condannato il 06/06/2022, come da relata dell'ufficio matricola del carcere di Viterbo; nonché al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] (che risultava presente in udienza). Dopo la nomina del nuovo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], intervenuta in data 13 ottobre 2022, la notifica per la successiva udienza del 1° febbraio 2023 è stata effettuata nei confronti di quest'ultimo. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. z W Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento O delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa [OSCURATO:PERSONA] ra Cn4 ni: 2 delle ammende. • Così deciso