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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2022

Cassazione n. 32720/2023

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la seguente SENTENZA i 27 LUC 2023 Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/09/2022 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per la conferma della condanna e delle statuizioni civili, e la liquidazione delle spese come da nota depositata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 25/01/2022 dal Tribunale di Roma, con la quale FUDULU Maria era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al delitto di false dichiarazioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, nonché al risarcimento dei danni subiti dall'I.N.P.S., costituitosi parte civile (il Tribunale aveva altresì disposto la revoca del "reddito di cittadinanza" al passaggio in giudicato della decisione).

2. Ricorre per cassazione la FUDULU, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

Si censura la sentenza impugnata per non aver adeguatamente motivato in ordine al dolo specifico che connota la fattispecie e sulla capacità della condotta della ricorrente di incidere sulla falsa rappresentazione circa l'esistenza dei presupposti per beneficiare del "reddito di cittadinanza".

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Si censura il mancato apprezzamento degli elementi dedotti in appello, e l'omesso apprezzamento del carattere risalente dei precedenti.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, rirevando - quanto al primo motivo - l'omessa deduzione in appello della censura, comunque attinente a profili di merito su cui la Corte territoriale aveva correttamente motivato.

Quanto alla residua doglianza, si rileva l'incensurabilità della motivazione addotta, alla luce della costante elaborazione giurisprudenziale.

4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore di parte civile insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, attesa la sua genericità e manifesta infondatezza, e comunque sollecita la conferma della sentenza e delle statuizioni civili, e la liquidazione delle spese come da nota depositata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve convenirsi con il Procuratore Generale in ordine al rilievo assorbente che assume la mancata deduzione, in appello, delle censure prospettate in relazione all'elemento soggettivo.

La residua doglianza prospettata appare poi priva delle indispensabili connotazioni di specificità, difettando un effettivo confronto con la puntuale ricostruzione emergente dalle sentenze di merito - da valutare congiuntamente, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme" - in ordine alla falsità della dichiarazione della FUDULU relativa alla totale assenza di redditi del nucleo familiare.

Sono invero rimaste prive di adeguata confutazione le concordi valutazioni espresse dai giudici di primo e di secondo grado in ordine: all'emersione, dall'analisi del conto gioco on line aperto con il codice fiscale della ricorrente, di consistenti vincite che avrebbero dovuto essere inserite nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla ricorrente, trattandosi di "redditi diversi"; alla irrilevanza della deduzione difensiva secondo cui era la sorella della FUDULU a usare il conto gioco; alla rilevazione, dall'analisi delle movimentazioni del conto gioco, di periodici prelievi e di una serie di ricariche per migliaia di euro;all'utilizzo, per tali operazioni, della carta Postepay rimasta in possesso della ricorrente, come da lei stessa riconosciuto.

Il mancato confronto con tale percorso argomentativo determina l'inammissibilità del motivo di ricorso.

È peraltro opportuno richiamare, conclusivamente, il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui «integrano il delitto di cui l'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza", indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio» (Sez. 3, n. 5289 del 25/10/2019, dep. 2020, Sacco, Rv. 278573 - 01).

3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per la censura concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Trattasi, anche in questo caso, di censura per un verso generica, dal momento che vi è un riferimento, del tutto indeterminato, ad elementi "positivamente indicati nell'atto di appello" che sarebbero stati trascurati dalla Corte territoriale.

Per altro verso, il motivo risulta manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata - lungi dal costituire una clausola di stile, come dedotto in ricorso - valorizza non solo la mancanza di elementi indicativi di resipiscenza, ma anche (ed anzi soprattutto) la gravità dei precedenti penali a carico, tra cui uno per il delitto di rapina commesso nel 2016 (circostanza che priva di consistenza anche l'ulteriore deduzione difensiva secondo cui i precedenti della ricorrente sarebbero "risalenti".

Sulla sufficienza del richiamo ai precedenti a carico, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della FUDULU al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

La ricorrente deve essere inoltre condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile INPS, che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parta civile, che liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA i 27 LUC 2023 Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/09/2022 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per la conferma della condanna e delle statuizioni civili, e la liquidazione delle spese come da nota depositata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 25/01/2022 dal Tribunale di Roma, con la quale FUDULU Maria era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al delitto di false dichiarazioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, nonché al risarcimento dei danni subiti dall'I.N.P.S., costituitosi parte civile (il Tribunale aveva altresì disposto la revoca del "reddito di cittadinanza" al passaggio in giudicato della decisione). 2. Ricorre per cassazione la FUDULU, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato. Si censura la sentenza impugnata per non aver adeguatamente motivato in ordine al dolo specifico che connota la fattispecie e sulla capacità della condotta della ricorrente di incidere sulla falsa rappresentazione circa l'esistenza dei presupposti per beneficiare del "reddito di cittadinanza". 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura il mancato apprezzamento degli elementi dedotti in appello, e l'omesso apprezzamento del carattere risalente dei precedenti. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, rirevando - quanto al primo motivo - l'omessa deduzione in appello della censura, comunque attinente a profili di merito su cui la Corte territoriale aveva correttamente motivato. Quanto alla residua doglianza, si rileva l'incensurabilità della motivazione addotta, alla luce della costante elaborazione giurisprudenziale. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore di parte civile insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, attesa la sua genericità e manifesta infondatezza, e comunque sollecita la conferma della sentenza e delle statuizioni civili, e la liquidazione delle spese come da nota depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve convenirsi con il Procuratore Generale in ordine al rilievo assorbente che assume la mancata deduzione, in appello, delle censure prospettate in relazione all'elemento soggettivo. La residua doglianza prospettata appare poi priva delle indispensabili connotazioni di specificità, difettando un effettivo confronto con la puntuale ricostruzione emergente dalle sentenze di merito - da valutare congiuntamente, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme" - in ordine alla falsità della dichiarazione della FUDULU relativa alla totale assenza di redditi del nucleo familiare. Sono invero rimaste prive di adeguata confutazione le concordi valutazioni espresse dai giudici di primo e di secondo grado in ordine: all'emersione, dall'analisi del conto gioco on line aperto con il codice fiscale della ricorrente, di consistenti vincite che avrebbero dovuto essere inserite nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla ricorrente, trattandosi di "redditi diversi"; alla irrilevanza della deduzione difensiva secondo cui era la sorella della FUDULU a usare il conto gioco; alla rilevazione, dall'analisi delle movimentazioni del conto gioco, di periodici prelievi e di una serie di ricariche per migliaia di euro;all'utilizzo, per tali operazioni, della carta Postepay rimasta in possesso della ricorrente, come da lei stessa riconosciuto. Il mancato confronto con tale percorso argomentativo determina l'inammissibilità del motivo di ricorso. È peraltro opportuno richiamare, conclusivamente, il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui «integrano il delitto di cui l'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza", indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio» (Sez. 3, n. 5289 del 25/10/2019, dep. 2020, Sacco, Rv. 278573 - 01). 3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per la censura concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche. Trattasi, anche in questo caso, di censura per un verso generica, dal momento che vi è un riferimento, del tutto indeterminato, ad elementi "positivamente indicati nell'atto di appello" che sarebbero stati trascurati dalla Corte territoriale. Per altro verso, il motivo risulta manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata - lungi dal costituire una clausola di stile, come dedotto in ricorso - valorizza non solo la mancanza di elementi indicativi di resipiscenza, ma anche (ed anzi soprattutto) la gravità dei precedenti penali a carico, tra cui uno per il delitto di rapina commesso nel 2016 (circostanza che priva di consistenza anche l'ulteriore deduzione difensiva secondo cui i precedenti della ricorrente sarebbero "risalenti". Sulla sufficienza del richiamo ai precedenti a carico, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della FUDULU al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. La ricorrente deve essere inoltre condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile INPS, che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parta civile, che liquida
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