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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 39183/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI COSENZAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentito il difensore dell'indagato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 21 gennaio 2021, in parziale accoglimento dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], riduceva il valore del profitto alla cui concorrenza era commisurato il sequestro preventivo in relazione al reato di usura alla minor somma di euro 141.500,00. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, osservando che questa Corte aveva chiarito che nel concetto di "interessi usurari concretamente corrisposti" debbono essere intesi anche quelli "eventualmente corrisposti" mediante la consegna di titoli di credito, essendo irrilevante che questi ultimi siano stati utilizzati o riscossi, posto che tali documenti, per la loro autonomia rispetto ai diritti incorporati, possono essere comunque oggetto di misura ablatoria (così Sez.2, n.45642 del 2015); ciò premesso, il Pubblico Ministero rileva che il Tribunale di Cosenza, pur avendo correttamente ricondotto alla nozione di profitto i soli interessi usurari concretamente corrisposti, aveva escluso la rilevanza di tutti quegli interessi eventualmente corrisposti anche mediante la consegna di titoli di credito; pertanto, il Tribunale del riesame di Cosenza, nel determinare l'ammontare del profitto confiscabile, avrebbe dovuto tenere conto anche degli assegni che la vittima aveva consegnato agli indagati a garanzia degli interessi usurari pattuiti, per cui il profitto confiscabile ammontava ad euro 162.4000,00, come emergeva chiaramente dalla consulenza econometrica eseguita dal consulente del Pubblico ministero 1.2 II Pubblico ministero eccepisce l'apparenza della motivazione, non avendo il Tribunale del riesame esplicitato da quali dichiarazioni della vittima aveva tratto gli importi utilizzati per determinare il profitto confiscabile e non aveva chiarito quali erano i riscontri estrinseci che avrebbero confermato le modalità di calcolo con cui era addivenuto alla rideterminazione del profitto confiscabile; inoltre il Tribunale aveva completamente obliterato la predetta consulenza econometrica; d'altronde, il ricorrente, in sede di riesame, non aveva offerto alcun elemento atto a destituire di fondamento i risultati a cui era pervenuta la predetta consulenza. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è fondato quanto al primo motivo. 1.1 Deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio riconnprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. (dep. 11/02/2013 ) Rv. 254893).

Nel caso in esame il Tribunale del riesame riporta dapprima le dichiarazioni di Veneziano e, in base alle singole dazioni di somme da lui evidenziate, procede a determinare, nell'ultima pagina dell'ordinanza impugnata, il profitto confiscabile; il Tribunale però omette di prendere in considerazione, senza alcuna motivazione (non potendosi ritenere tale quella contenuta nella penultima ed ultima pagina dell'ordinanza impugnata, in cui vengono espresse considerazioni generali sul profitto confiscabile), gli assegni di cui Veneziano parla a pag.9 (marzo 2013 di € 10.000,00), 10 (ottobre 2013, € 15.000,00) e 11 (marzo 2014, € 12.000,00); dovrà pertanto chiarire, in sede di rinvio, come mai non siano stati considerati i tre assegni per un importo complessivo di 37.000,00 euro come indicati nel capo di imputazione. 1.2 Infondato, invece, è il secondo motivo di ricorso.

Il Tribunale ha fatto infatti espresso riferimento ad euro 15.000,00 versati in data 20 maggio 2013, richiamando le dichiarazioni di Veneziano nella suddetta data riportate in grassetto nelle righe 5 e seguenti di pag.10; dovendo poi il Tribunale provvedere a rideterminare il profitto confiscabile, i rimanenti motivi di censura devono ritenersi assorbiti.

2. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla riduzione della somma sequestrata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell'art. 324 co.5 c.p.p.

Così deciso in Roma il 15/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] 2 9 OTT.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI COSENZAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentito il difensore dell'indagato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 21 gennaio 2021, in parziale accoglimento dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], riduceva il valore del profitto alla cui concorrenza era commisurato il sequestro preventivo in relazione al reato di usura alla minor somma di euro 141.500,00. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, osservando che questa Corte aveva chiarito che nel concetto di "interessi usurari concretamente corrisposti" debbono essere intesi anche quelli "eventualmente corrisposti" mediante la consegna di titoli di credito, essendo irrilevante che questi ultimi siano stati utilizzati o riscossi, posto che tali documenti, per la loro autonomia rispetto ai diritti incorporati, possono essere comunque oggetto di misura ablatoria (così Sez.2, n.45642 del 2015); ciò premesso, il Pubblico Ministero rileva che il Tribunale di Cosenza, pur avendo correttamente ricondotto alla nozione di profitto i soli interessi usurari concretamente corrisposti, aveva escluso la rilevanza di tutti quegli interessi eventualmente corrisposti anche mediante la consegna di titoli di credito; pertanto, il Tribunale del riesame di Cosenza, nel determinare l'ammontare del profitto confiscabile, avrebbe dovuto tenere conto anche degli assegni che la vittima aveva consegnato agli indagati a garanzia degli interessi usurari pattuiti, per cui il profitto confiscabile ammontava ad euro 162.4000,00, come emergeva chiaramente dalla consulenza econometrica eseguita dal consulente del Pubblico ministero 1.2 II Pubblico ministero eccepisce l'apparenza della motivazione, non avendo il Tribunale del riesame esplicitato da quali dichiarazioni della vittima aveva tratto gli importi utilizzati per determinare il profitto confiscabile e non aveva chiarito quali erano i riscontri estrinseci che avrebbero confermato le modalità di calcolo con cui era addivenuto alla rideterminazione del profitto confiscabile; inoltre il Tribunale aveva completamente obliterato la predetta consulenza econometrica; d'altronde, il ricorrente, in sede di riesame, non aveva offerto alcun elemento atto a destituire di fondamento i risultati a cui era pervenuta la predetta consulenza. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è fondato quanto al primo motivo. 1.1 Deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio riconnprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. (dep. 11/02/2013 ) Rv. 254893). Nel caso in esame il Tribunale del riesame riporta dapprima le dichiarazioni di Veneziano e, in base alle singole dazioni di somme da lui evidenziate, procede a determinare, nell'ultima pagina dell'ordinanza impugnata, il profitto confiscabile; il Tribunale però omette di prendere in considerazione, senza alcuna motivazione (non potendosi ritenere tale quella contenuta nella penultima ed ultima pagina dell'ordinanza impugnata, in cui vengono espresse considerazioni generali sul profitto confiscabile), gli assegni di cui Veneziano parla a pag.9 (marzo 2013 di € 10.000,00), 10 (ottobre 2013, € 15.000,00) e 11 (marzo 2014, € 12.000,00); dovrà pertanto chiarire, in sede di rinvio, come mai non siano stati considerati i tre assegni per un importo complessivo di 37.000,00 euro come indicati nel capo di imputazione. 1.2 Infondato, invece, è il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale ha fatto infatti espresso riferimento ad euro 15.000,00 versati in data 20 maggio 2013, richiamando le dichiarazioni di Veneziano nella suddetta data riportate in grassetto nelle righe 5 e seguenti di pag.10; dovendo poi il Tribunale provvedere a rideterminare il profitto confiscabile, i rimanenti motivi di censura devono ritenersi assorbiti. 2. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla riduzione della somma sequestrata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell'art. 324 co.5 c.p.p. Così deciso in Roma il 15/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] 2 9 OTT.
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