CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38167/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /57 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato. 2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla confutazione dei rilievi difensivi svolti con il gravame di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso i