CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 24405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 18188/2017 proposto da: A.R.T.E.,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Imperia, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Roberto, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] S . p .A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione- legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario dell’A.T.I.,elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N.169,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 597/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, pubblicatail 11/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte, respinti gli altri motivi, accolga il primo. Conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con lodo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio arbitrale, regolarmente costituitosi su istanza del 10/5/2007 dell'[OSCURATO:PERSONA] DOTT. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale società mandataria capogruppo dell' A.T.I. (associazione temporanea di imprese) tra essa e l'[OSCURATO:PERSONA] NEGRO F.LLI - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandante, accoglieva parzialmente la domanda avanzata da detta parte nei confronti di A.R.T.E -[OSCURATO:PERSONA] per l'Edilizia della Provincia di Imperia (di seguito per brevità [OSCURATO:PERSONA]), concernente la controversia insorta tra le parti nascente dal contratto di appalto in data 14/7/2003 avente ad oggetto lavori di ristrutturazione del fabbricato sito in Imperia, piazza S. Francesco 5, consistenti nella formazione di 29 nuovi alloggi, opere accessorie, tre locali ad uso commerciale e opere di urbanizzazione primaria. Con il suddetto lodo il Collegio così statuiva: a) dichiarava ingiustificata la detrazione di € 207.576,35 operata dal collaudatore, con il verbale di accertamento tecnico e contabile redatto dal collaudatore stesso, a titolo di penale per ritardo per il compimento dei lavori e conseguentemente condannava [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'A.T.I., l'importo del saldo prezzo di € 71.554,91, di cui €59.681,51 per sorte ed € 11.873 per interessi, nonché, per il caso in cui Arteavesse riscosso l'importo di € 147.894,94, risultante, a credito dell'Ente, per effetto dell'ingiustificata detrazione per la penale di cui sopra, a restituire all'A.T.I., l'importo percepito, maggiorato di interessi al tasso legale dalla data di effettiva sua riscossione a quella di pronuncia del lodo; b) dichiarava giustificate le detrazioni già operate dal Collaudatore nel predetto certificato: -per € 13.144,00, per danni patiti dalle lavorazioni già eseguite per effetto della mancata predisposizione da parte dell'ATI di idonee opere provvisionali;- per €2.655,72 per i costi sostenuti o sostenendi per la sostituzione dei tubi di esalazione installati dall'A.T.I. in PVC piuttosto che in acciaio inox; c) in accoglimento parziale delle somme richieste per riserve dall'ATI, condannava [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'ATI le somme in dettaglio indicate nel citato lodo in riferimento alle riserve nn. 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 18 e 19, oltre interessi legali come precisatonel dispositivo della decisione arbitrale. 2.Con sentenza n.597/2017 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’impugnazione avverso il suddetto lodo proposta mediante articolazione di ventuno motivi da [OSCURATO:PERSONA] , condannando detta parte alla rifusione delle spese di lite. La Corte di merito ha statuito: i)il rigetto dell’eccezione preliminare di difetto di legittimazione/capacità processuale della parte attrice nel procedimento arbitrale, affermando che per effetto della risoluzionedel contratto d'appalto non si sarebbe verificata l'estinzione del rapporto derivante dall'appalto medesimo, come da giurisprisprudenza di questa Corte richiamata, e che, in ogni caso, lo scioglimento dell'A.T.I. non avrebbe rivestito rilevanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma nei rapporti interni tra le imprese associate;ii) l’inammissibilità delle censure sulle nullità parziali riferite a profili preliminari (motivi di impugnazione dal primo al quinto), ritenendo che il lodo non fosse censurabile perché motivato in ordine ai profili oggetto di censura in modo da consentire la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante la decisione; iii) l’inammissibilità delle censure sulle nullità parziali riferite al merito della vicenda(motivi di impugnazione dal sesto al dici otte simo) , anche in relazionealle domande riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, tra l’altro, preclusa la riforma del lodo arbitrale impugnato "per violazione delle norme di diritto sostanziale", per essere applicabile ne lla fattispecie l'art. 829 c.p.c. nella formulazione successiva alla riforma di cui al D. Lgs. 2/2/2006 n. 40; iv) l’inammissibilità delle censure sulle nullità parziali riferite a quantificazione e ripartizione delle spese di funzionamento del collegio arbitrale e di lite (motivi dal diciannovesimo al ventunesimo), perché dirette a censurare pattuizioni contrattuali tra le parti e gli arbitri, che le parti medesime non avevano interesse a censurare. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a cinque motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] DOTT. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale società mandataria capogruppo dell' A.T.I., che resiste con controricorso. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo accogliersi il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 48 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 83 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 134), dell'art. 241, comma 15-bis del d.lgs. 163/2006 nonché dell'art. 829, commi 1 e 3 c.p.c. (motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.)”. Deduce che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto di non dover esaminare la maggior parte delle censure rivolte al lodo arbitrale 4/12/12, affermando che fosse preclusa la possibilità di riformare il lodo medesimo "per violazione delle norme di diritto sostanziale", per essere applicabile ratione temporis l'art. 829 c.p.c. nella formulazione successiva alla novella di cui al d.lgs. n. 40/2006. Rimarca che il lodo arbitrale era stato reso in data 4/12/2012 nella materia dell'esecuzione dei lavori pubblici, la clausola arbitrale era stata sottoscritta il 14/7/2003, la procedura arbitrale avviata il 10/5/2007 e l'impugnativa proposta innanzi alla Corte d'Appello il 12/4/2013. Rileva che, in tema di appalto di lavori pubblici, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 48 (pubblicato sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2012, suppl. ord. n. 129), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, dispone che nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi il lodo è impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (comma 1), aggiungendo al comma 2 che la disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello alla data dientrata in vigore del citato D.L.. Rileva, altresì, che anche il codice dei contratti pubblici (d.lgs.n.163/2006) nella formulazione applicabile ratione temporis prevede la possibilità di impugnare i lodi arbitrali per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, atteso che l’art.241, comma 15 bis, introdotto dal d.lgs. 53/2010 era una disposizione processuale vigente al tempo in cui erano stati emessi i lodi. Richiama, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte, disattesa dalla Corte di merito, sulla questione inerente l'applicabilità della modifica all'art. 829, III commac.p.c. (L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e' ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge), introdotta dall'art. 24 del D.Lgs. n. 40/2006. Deduce, pertanto , che erroneamente sono stati dichiarati inammissibili i motivi d’impugnazione del lodo concernenti il merito, avendo la Corte d’appello ritenuto applicabile la nuova disciplina anche alle impugnazioni dei lodi introdotte successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 40/2006, anche quando, come nella specie, le convenzioni di arbitrato erano state stipulate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Deduce,altresì, che con tutti i motivi di impugnazione del lodo erano state denunciate violazioni di regole di diritto relative al merito della controversia, rispondenti al paradigma di cui all’art.829 comma 1 c.p.c. (pag.19 ricorso) oltre che a quello di cui all’art.48 del d.l.n.83/2012 in combinato disposto con l’art.241 comma 15 bis d.lgs.n.163/2006, e riporta in ricorso uno schema dei motivi oggetto di impugnazione avanti alla Corte d’appello per “un corretto inquadramento dei singoli vizi di nullità parziale dellodo rispetto ai pertinenti parametri normativi”. 2. Il motivo è inammissibile.Poichénella specie si controverte in tema di appalto di lavori pubblici, occorre precisare che, in base alla disciplina introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 48 (pubblicato sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2012, suppl. ord. n. 129), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi il lodo è impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (comma 1). Al comma 2 è inoltre previsto che la disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore del citato D.L. (il 26 giugno 2012), come, in tesi, nella specie (così anche le considerazioni della Procura Generale, che richiama, come la ricorrente, Cass.24952/2015). D’altronde, anche in base alla disciplina ordinaria in tema di arbitrato, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9284/2016) hanno chiarito che l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge -cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va iden tificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Il percorso argomenta tivo delle Sezioni Unite è stata ritenuto immune da censure di legittimità costituzionale da l Giudice delle leggi , chiamat o a pronunciarsi sulla questione di legittimità proposta proprio in relazione a detta interpretazione, qualificata come "diritto vivente", con la sentenza n.13 del 2018. All'applicazione di tali principi consegue, in astratto, l'ammissibilità dell'actio nullitatis per violazione delle regole di diritto attinenti al merito. T uttavia ciò non giova nel caso in esame , come in quello scrutinato in fattispecie analoga da Cass.13405/2019, in quanto il motivo, circoscrittoal suddetto tema dell’applicabilità di regole di diritto relative al merito della controversia, anche ai sensi dell'art.829, terzo comma, cod. proc. civ. ante riforma, difetta di specificità e di autosufficienza, non essendo dato comprendere, dall’illustrazione della doglianza, in che modo e perché sia sussistente, in tesi, la denunciata violazione delle regole di diritto attinenti al merito in indispensabile correlazione con i vari profili oggetto di contestazione e critica nel giudizio a quo. In particolare, la ricorrente non espone con una sintesi efficace lo specifico con tenuto dei motivi di impugnazione del lodo dal sesto al diciottesimo, in ordine ai quali la Corte di merito ha statuito l’inammissibilità anche in ragione della applicabilità del novellato art.829, terzo comma, cod. proc. civ., ma si limita a menzionare, elencandole, le regole di diritto sostanziale in tesi violate o non applicate, senza spiegare compiutamente e in modo univocamente chiaro le ragioni dellacorrelazione tra la questione prospettata, oggetto di ciascun motivo, e la violazione della regola di diritto sostanziale denunciata innanzi alla Corte d’appello , né illustra re puntualmente il preciso profilo di attinenza della seconda rispetto alla prima.Neppure la ricorrente indica compiutamente quale sarebbe stato l'esito prevedibile dell'auspicata applicazione della regola di diritto sostanziale in relazione a ciascuno dei motivi di impugnazione del lodo e non allega nemmeno l'interesse non generico al rispristino della legalità sostanziale. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente chiarito che « Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. –quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Cass.S.U.8950/2022). In applicazione del suesposto principio,e dunque indipendentemente dalrilievo della mancata trascrizione testuale nel ricorso per cassazione dei motivi di impugnazione del lodo, la censura risultadel tutto carente sul piano della specificità, dell’autosufficienzae della rilevanza, poiché manca la puntuale indicazione del contenuto dei motivi di impugnazione del lodo nel senso infraprecisato. E ciò anche in quanto la ricorrente assume , parimenti in modo non lineare , compiuto e chiaro, che la censura debba riferirsi non solo alla statuizione di inammissibilità sui motivi di impugnazione del lodo dal sesto al diciottesimo, ma anche allestatuizioni su altri motivi, in ordine ai quali, invece, la Corte di merito non ha dichiarato di fare applicazione del citato art.829 cod. proc. civ., risultando così, anche sotto tale profilo, non precisamente e puntualmente esplicitata l’attinenza della critica svolta al decisum. 3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta “Error in indicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 100, 163 e 164 c.p.c.;violazione e falsa applicazione degli artt. 23 legge n. 406/1991 e 37 d.lgs. n. 163/2006, anche in relazione agli artt. 48 d.l. 22/6/2012 n. 83 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 134) e art. 241, comma 15-bis d.lgs. 163/2006 (motivo ex art. 360, comma 1 n. 3. cod. proc. civ.)”.Si duole del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione o capacità processuale o rappresentanza in capo ad [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che quest'ultima ha agito/resistito esclusivamente in qualità di capogruppo mandataria di un'Associazione temporanea di Imprese da tempo scioltasi e, dunque, non più esistente. Erroneamente la Corte di appello non avrebbe rilevato il difetto di legittimazione processuale dell'[OSCURATO:SOCIETA]. nonostante la risoluzione del contratto di appalto e la conseguente estinzione dell'ATI, che l'[OSCURATO:SOCIETA] dunque non avrebbe più potuto rappresentare nelle vesti di mandataria capogruppo della dissolta ATI. 4. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 4.1. La ricorrente non censura le affermazioni della Corte di merito secondo cui era stata contestata in giudizio l a stessa estinzione dell’ATI e, in ogni caso, erastato travolto dal lodo l’effetto risolutivo, da cui in tesi conseguirebbe l’estinzione, sicché sotto tali profili la doglianza è inammissibile. 4.2. Le argomentazioni svolte in punto di carenza di legittimazione processualesono p rive di fondamento, come condivibilmente osservato anche dalla Procura Generale, atteso che la mandataria per legge ha la rappresentanza processuale dell’ATI e l 'estinzione d i quest’ultima avviene a seguito dell’ ”estinzione di ogni rapporto” (Cass.11949/2018), il che non è nella specie, tanto che si controverte, per l’appunto, ancora su crediti risarcitori. Va ribadito che i l raggruppamento temporaneo di imprese non è un soggetto giuridico autonomo (Cass. 1966 / 2018, in motiv azione ). Infatti, c on il raggruppamento temporaneo di imprese non si crea un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti, come nel caso del consorzio con attività esterna di cui all'art. 2602 c.c., in quanto i singoli partecipanti mantengono ciascuno la propria piena autonomia, avendo il contratto un contenuto atipico ai sensi dell'art. 1322 c.c., con effetti obbligatori inter partes, ma non verso i terzi, tanto che non può essere certo dichiarato il fallimento del raggruppamento temporaneo, mantenendo autonoma personalità giuridica le singole imprese associate (Cass. 1396/2003, che sottolinea l'autonomia operativa delle singole imprese associate o riunite, non configurandosi una organizzazione o associazione tra le imprese riunite). Si tratta, quindi, di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale (Cass.30354/2018). Occorre, dunque, distinguere il contratto di cooperazione intercorrente tra la società mandataria e le mandanti, ossia il contratto associativo, stipulato per disciplinare i propri rapporti interni nell'ambito della piena autonomia contrattuale (Cass. 15129/2015), dai contenuti più diversificati, dal rapporto del raggruppamento con la stazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gratuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura. Va, in definitiva, ribadito che al mandatario di un'associazione temporanea d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto; l'appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associazione (Cass. 11949 /2018 citata) . Contrariamente a quanto assume la ricorrente, del tutto diversa è l’ipotesi del fallimento dell’impresa mandataria, perché in tal caso si estingue il rapporto di mandato collettivo(Cass.973/2017). 5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. art. 829, c. 1, n. 12 c.p.c.;violazione e falsa applicazione degli arti. 165 e 133, comma 8, del d.P.R. n. 554/1999 e 112 cpc, anche in relazione agli artt. 48 del d.l. 22/6/2012 n. 83 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 134) e 241, comma 15-bis del d.lgs. 163/2006 (motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ)”. Si duole del mancato esame, da parte della Corte d'Appello,delle regole di diritto relative al merito della controversia, con specifico riferimento al quinto mezzo di gravame nel giudizio a quo (tardività riserve 7 e 7-bis). Deduce di avere eccepito nel corso dell’appalto e nel corso della procedura arbitrale la tardività delle riserve suddette e rileva che il Collegio aveva omesso ogni pronuncia sull’eccezione. 6. il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e difetta di specificità, come rilevato anche dalla Procura Generale. La Corte di merito (pag. 27 della sentenza) ha affermato che la questione erastata trattata nel lodo per ben sette pagine e la ricorrente non espone puntualmente il contenuto del lodo nella parte in cui "spiega in maniera assai diffusai motivi" in base ai quali il collegio ha ritenuto che le eccezioni di [OSCURATO:PERSONA] fossero infondate, e neppure specifica dove, come e quando ha introdotto nel giudizio innanzi alla Corte di appello il documento datato 1.6.2004, a cui fa riferimento a pag. 25 del ricorso. 7. Con il quarto motivo denuncia”Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 829, comma 1, n. 11 cpc, nonché degli artt. 165 e 174 DPR n. 554/1999, anche in relazione agli artt. 48 del D.L.22/6/2012 n. 83 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.134) e 241, comma 15-bis del d.lgs. 163/2006 (motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 1 cod. proc. civ.)”. Lamenta l’erroneità della statuizione di rigetto del terzo motivo di gravame del giudizio a quo, relativo alla tardività delle riserve "0", "00" e "000", per errata interpretazione dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c. e per omessa pronuncia sulla violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (in violazione degli artt. 48 d.l. 83/12 e 241, c. 15 - bis, d.lgs. 163/06). 8. Anche dettomotivo è inammissibile. 8.1. Come condivisibilmente osservato dalla Procura Generale, in ordine alterzo motivo di impugnazione del lodo la Corte d ’appello ha ritenuto comprensibile la ratio decidendi sulla questione e ha correttamente affermato di non pote r essere investita dell'accertamento di fatto compiuto dagli arbitri, ma solo dello scrutinio circa la dedotta contraddittorietà delle disposizioni del lodo. La sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass.2747/2021). Nel giudizio di legittimità che investe la sentenza resa in sede di impugnazione del lodo, poi, il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti (Cass.2985/2018; Cass.18136/2013). 8.2. La Corte distrettuale ha fatto applicazione dei suesposti principi, ha esaminato le doglianze avanzate con il gravame, con le quali era stata denunciata la contraddittorietà della motivazione, escludendone la ricorrenza all'esito del richiamo alle argomentazioni svolte dagli arbitria riguardo. La ricorrente, oltre a non illustra re punt ualmente e chiaramente il contenuto del terzo motivo di impugnazione del lodo in relazione alle argomentazioni espresse in quest’ultimo, a fronte di quanto argomentato dalla Corte di merito circa la piena comprensibilità del ragionamento decisorio del Collegio arbitrale, richiama a sostegno della censura circostanze fattuali(ad esempio contestando la riconducibilità delle riserve in oggetto alla fase della risoluzione e deducendo l’esorbitanza dell’oggetto delle pretese avanzate d a ll’ATI rispetto a quello “riferibile alla riserve”) e in buona sostanza sollecita il riesame delle risultanze probatoriee il riesame diretto del lodo. 9. Con il quinto motivo denuncia “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del DPR n. 554/1999, anche in relazione agli artt. 48 del D.L. 22/6/2012 n. 83 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 134) e 241, comma 15-bis del d.lgs. 163/2006 (motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.)”. Si duole del mancato esame, da parte della Corte d'appello, delle regole di diritto relative al merito della controversia, con specifico riferimento al quarto mezzo di gravame nel giudizio a quo, in particolare in ordine alla questione dell’inammissibilità/tardività della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori con riserva. 10. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha richiamato la motivazione sul punto del collegio arbitrale, che ha escluso che potessero gravare sull'appaltatore problematiche non emergenti dagli elaborati progettuali, ma esposte in sede di dichiarazioni precontrattuali, e ciò in quanto tali dichiarazioni non impediscono all’appaltatore la formulazione di riserve qualora riscontri in sede esecutiva, come nella specie, la sussistenza di fatti che precludano l’esecuzione dei lavori come prevista. Ancora una volta, a fronte della motivata affermazione della Corte di merito circa la comprensibilità della motivazione del lodo sul punto, fondata anche su accertamenti fattuali, parte ricorrente svolge considerazioni generiche, per non essere in particolare chiarita la “portata” della citata dichiarazione precontrattuale e il preciso contenuto della riserva, né risulta esplicitato a quali concrete carenze si fosse, in tesi erroneamente,riferito il Collegio arbitrale per inferirne l’estraneità agli elaborati progettuali. Le doglianze, inoltre e soprattutto, sono dirette a sollecitare il riesame di fatti e il riesame diretto del lodo. 11.In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €12.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, d