CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2024
Cassazione n. 19675/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso in merito tanto all'accertamento del reato di cui all'art. 336 c.p. che al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano a riproporre questioni manifestamente infondate e comunque e sollecitare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, risolvendosi nella sollecitazione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità, tenuto conto della corretta valutazione dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p. (Sez. 3, n. 2205 del 07/12/1992 Rv. 192668); Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 12 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente