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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 1993

Cassazione n. 05536/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada.

Rilevato che la difesa lamenta, nei motivi di ricorso, violazione di legge, erronea applicazione ed interpretazione della legge penale, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Considerato che dalla lettura della sentenza non si individuano i vizi prospettati dal ricorrente.

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (cfr. quanto argomentato a pag. 6 della motivazione, dove si legge:"[OSCURATO:PERSONA] commetteva il reato oggetto del presente procedimento in occasione di un controllo stradale notturno, quando veniva sorpreso, alla guida della sua autovettura, in violazione delle prescrizioni afferenti alla misura degli arresti domiciliari applicata poche ore prima -e per la quale veniva anche arrestato in flagranza di reato (i gravi fatti occorsi quella notte sono compendiati nella sentenza n. 1782 del 2023, irrevocabile, prodotta dalla difesa).

Peraltro, la condotta complessivamente tenuta nell'occasione si connota per particolare gravità, in quanto il [OSCURATO:PERSONA]/lo, innanzitutto, viaggiava a velocità elevata, senza rispettare la segnaletica stradale e tagliando la strada alla vettura dei militari, che si trovavano costretti, evitata la collisione, a porsi all'inseguimento dell'auto; inoltre, l'imputato, in occasione del controllo, assumeva un atteggiamento non collaborativo, manifestava evidenti segni di alterazione da consumo di alcol, tono di voce immotivatamente alto, occhi lucidi e aggressività verbale [..].

Infine, non può trascurarsi come quella notte - tra il 1 ed il 2 ottobre 2022, il [OSCURATO:PERSONA]/lo evadeva dagli arresti domiciliari sostanzialmente due volte").

Considerato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta, nei motivi di ricorso, violazione di legge, erronea applicazione ed interpretazione della legge penale, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Considerato che dalla lettura della sentenza non si individuano i vizi prospettati dal ricorrente. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (cfr. quanto argomentato a pag. 6 della motivazione, dove si legge:"[OSCURATO:PERSONA] commetteva il reato oggetto del presente procedimento in occasione di un controllo stradale notturno, quando veniva sorpreso, alla guida della sua autovettura, in violazione delle prescrizioni afferenti alla misura degli arresti domiciliari applicata poche ore prima -e per la quale veniva anche arrestato in flagranza di reato (i gravi fatti occorsi quella notte sono compendiati nella sentenza n. 1782 del 2023, irrevocabile, prodotta dalla difesa). Peraltro, la condotta complessivamente tenuta nell'occasione si connota per particolare gravità, in quanto il [OSCURATO:PERSONA]/lo, innanzitutto, viaggiava a velocità elevata, senza rispettare la segnaletica stradale e tagliando la strada alla vettura dei militari, che si trovavano costretti, evitata la collisione, a porsi all'inseguimento dell'auto; inoltre, l'imputato, in occasione del controllo, assumeva un atteggiamento non collaborativo, manifestava evidenti segni di alterazione da consumo di alcol, tono di voce immotivatamente alto, occhi lucidi e aggressività verbale [..]. Infine, non può trascurarsi come quella notte - tra il 1 ed il 2 ottobre 2022, il [OSCURATO:PERSONA]/lo evadeva dagli arresti domiciliari sostanzialmente due volte"). Considerato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Consigliere
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