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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08597/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia il 02/04/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Venezia, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di riciclaggio aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capi 107- 108- 109 ordinanza genetica). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso a sostituire denaro nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di altri sodali dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta- con riguardo alla cosca c.d. [OSCURATO:PERSONA]- di provenienza delittuosa dal reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. e dei reati scopo ex artt. 648 ter cod. pen. e 8 d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74; in particolare, l'indagato avrebbe compiuto alcune operazioni volte ad "ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa del contante e a rientrare in possesso del denaro tramite il c.d. sistema dello "smurfing" (così l'imputazione).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria formulato nuovamente dal Tribunale valorizzando, rispetto alla piattaforma posta a fondamento del titolo cautelare genetico, le sopravvenute dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia compiere una valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e della sua fonte di conoscenza dei fatti.

Le dichiarazioni, si argomenta, sarebbe peraltro generiche con riguardo ai capi 107- 109 e, quanto al capo 108), il collaboratore non sarebbe stato nemmeno in grado di chiarire quali somme sarebbero state oggetto del riciclaggio e quale la loro provenienza; né, si aggiunge, il dichiarante avrebbe riferito alcunchè sui pagamenti da lui effettuati alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, si evidenzia, avrebbe provato che le somme in questione furono versate per dei corsi di preparazione scolatici seguiti dallo stesso Mercurio; né sarebbe stato spiegato il coinvolgimento del ricorrente nell'attività di riciclaggio, tenuto conto che le somme sarebbero state già inizialmente in possesso di [OSCURATO:PERSONA] e non sarebbero mai tornate "ripulite" nella sua disponibilità.

L'assunto è che, attesa la marginalità delle dichiarazioni di Mercurio, il Tribunale avrebbe sostanzialmente reiterato il ragionamento in precedenza compiuto e non condiviso dalla Corte di cassazione.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine all'aggravante in questione la cui configurabilità era stata contestata nel precedente giudizio: [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe accusato di partecipazione ad associazione mafiosa.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla scelta della misura cautelare; non sarebbe stato motivato il pericolo attuale e concreto di recidiva, tenuto conto che le condotte sarebbero collocabili temporalmente negli anni 2015- 2016 e che successivamente l'indagato non sarebbe stato coinvolto in altri fatti delittuosi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente.2.

La Seconda Sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 10653 del 04/12/2020- dep. 2021-, aveva annullato la prima ordinanza emessa dal Tribunale del riesame con riguardo al giudizio di gravità indiziaria quanto alla prova che il denaro costituisse provento della cosca mafiosa, all'assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente sarebbe stato a stretto contatto, avesse un ruolo di vertice nel sistema di riciclaggio attuato dal gruppo criminale, al ruolo ricoperto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], soggetto che, secondo la prospettazione d'accusa, avrebbe "portato" il denaro della cosca al nord.

3. In tale quadro di riferimento, il Tribunale: a) quanto al tema della provenienza del denaro dalla cosca mafiosa, ha richiamato "le conversazioni del 20/10/2015" - senza riportare, neanche in parte, il testo delle stesse - che comproverebbero come, in un dato momento, dopo l'operazione Aemilia, il sodalizio avrebbe deciso di dirottare le operazioni di riciclaggio di denaro in Veneto; b) quanto al ruolo di Mercurio, ha evidenziato che il Pubblico Ministero aveva rappresentato come l'indagato avesse ammesso nel corso dell'interrogatorio di garanzia di aver fatto parte del sodalizio mafioso con il compito di "fatturista", cioè di "soggetto preposto al riciclaggio di capitali della cosca tramite false fatturazioni"; c) quanto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha valorizzato le dichiarazioni dello stesso Mercurio riportate a pagg. 31-32 dell'ordinanza impugnata.

Si tratta di una motivazione sincopata, instabile, costruita su dichiarazioni rispetto alle quali nessuna valutazione è stata compiuta sul piano della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del dichiarato; una motivazione fondata su dichiarazioni che rivelano una genericità strutturale evidente rispetto ai fatti di reato contestati, che non chiariscono cosa in concreto abbia fatto l'indagato rispetto alle operazioni descritte meticolosamente nella imputazioni provvisorie, che non ricevono nessun riscontro esterno né generico, né tantomeno individualizzante.

Quanto a quest'ultimo profilo la Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito come, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi terzo e quarto, operato dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. 6, n. 1753 del 09/01/2019, Minieri, Rv. 274942; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Scalia, Rv. 264213; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016 - dep. 2017, P.M. in proc.

Djorjevic, Rv. 269683).

Si tratta di temi fondanti che svuotano di valenza - anche in senso prospettico- il quadro indiziario, in quanto, da una parte, incidono sulla oggettiva configurabilità della esistenza del reato e, dall'altra, della partecipazione ad esso del ricorrente.

4. Ne deriva che, quanto alla posizione dell'indagato, l'ordinanza impugnata e quella genetica devono essere annullate senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonchè l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale il Venezia il 03/07/2020 e dispone l'immediata scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], se non detenuto per altra causa.

Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in Sede per quanto di competenza ai sensi d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia il 02/04/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Venezia, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di riciclaggio aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capi 107- 108- 109 ordinanza genetica). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso a sostituire denaro nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di altri sodali dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta- con riguardo alla cosca c.d. [OSCURATO:PERSONA]- di provenienza delittuosa dal reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. e dei reati scopo ex artt. 648 ter cod. pen. e 8 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74; in particolare, l'indagato avrebbe compiuto alcune operazioni volte ad "ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa del contante e a rientrare in possesso del denaro tramite il c.d. sistema dello "smurfing" (così l'imputazione). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria formulato nuovamente dal Tribunale valorizzando, rispetto alla piattaforma posta a fondamento del titolo cautelare genetico, le sopravvenute dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia compiere una valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e della sua fonte di conoscenza dei fatti. Le dichiarazioni, si argomenta, sarebbe peraltro generiche con riguardo ai capi 107- 109 e, quanto al capo 108), il collaboratore non sarebbe stato nemmeno in grado di chiarire quali somme sarebbero state oggetto del riciclaggio e quale la loro provenienza; né, si aggiunge, il dichiarante avrebbe riferito alcunchè sui pagamenti da lui effettuati alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, si evidenzia, avrebbe provato che le somme in questione furono versate per dei corsi di preparazione scolatici seguiti dallo stesso Mercurio; né sarebbe stato spiegato il coinvolgimento del ricorrente nell'attività di riciclaggio, tenuto conto che le somme sarebbero state già inizialmente in possesso di [OSCURATO:PERSONA] e non sarebbero mai tornate "ripulite" nella sua disponibilità. L'assunto è che, attesa la marginalità delle dichiarazioni di Mercurio, il Tribunale avrebbe sostanzialmente reiterato il ragionamento in precedenza compiuto e non condiviso dalla Corte di cassazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine all'aggravante in questione la cui configurabilità era stata contestata nel precedente giudizio: [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe accusato di partecipazione ad associazione mafiosa. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla scelta della misura cautelare; non sarebbe stato motivato il pericolo attuale e concreto di recidiva, tenuto conto che le condotte sarebbero collocabili temporalmente negli anni 2015- 2016 e che successivamente l'indagato non sarebbe stato coinvolto in altri fatti delittuosi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente.2. La Seconda Sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 10653 del 04/12/2020- dep. 2021-, aveva annullato la prima ordinanza emessa dal Tribunale del riesame con riguardo al giudizio di gravità indiziaria quanto alla prova che il denaro costituisse provento della cosca mafiosa, all'assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente sarebbe stato a stretto contatto, avesse un ruolo di vertice nel sistema di riciclaggio attuato dal gruppo criminale, al ruolo ricoperto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], soggetto che, secondo la prospettazione d'accusa, avrebbe "portato" il denaro della cosca al nord. 3. In tale quadro di riferimento, il Tribunale: a) quanto al tema della provenienza del denaro dalla cosca mafiosa, ha richiamato "le conversazioni del 20/10/2015" - senza riportare, neanche in parte, il testo delle stesse - che comproverebbero come, in un dato momento, dopo l'operazione Aemilia, il sodalizio avrebbe deciso di dirottare le operazioni di riciclaggio di denaro in Veneto; b) quanto al ruolo di Mercurio, ha evidenziato che il Pubblico Ministero aveva rappresentato come l'indagato avesse ammesso nel corso dell'interrogatorio di garanzia di aver fatto parte del sodalizio mafioso con il compito di "fatturista", cioè di "soggetto preposto al riciclaggio di capitali della cosca tramite false fatturazioni"; c) quanto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha valorizzato le dichiarazioni dello stesso Mercurio riportate a pagg. 31-32 dell'ordinanza impugnata. Si tratta di una motivazione sincopata, instabile, costruita su dichiarazioni rispetto alle quali nessuna valutazione è stata compiuta sul piano della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del dichiarato; una motivazione fondata su dichiarazioni che rivelano una genericità strutturale evidente rispetto ai fatti di reato contestati, che non chiariscono cosa in concreto abbia fatto l'indagato rispetto alle operazioni descritte meticolosamente nella imputazioni provvisorie, che non ricevono nessun riscontro esterno né generico, né tantomeno individualizzante. Quanto a quest'ultimo profilo la Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito come, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi terzo e quarto, operato dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. 6, n. 1753 del 09/01/2019, Minieri, Rv. 274942; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Scalia, Rv. 264213; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016 - dep. 2017, P.M. in proc. Djorjevic, Rv. 269683). Si tratta di temi fondanti che svuotano di valenza - anche in senso prospettico- il quadro indiziario, in quanto, da una parte, incidono sulla oggettiva configurabilità della esistenza del reato e, dall'altra, della partecipazione ad esso del ricorrente. 4. Ne deriva che, quanto alla posizione dell'indagato, l'ordinanza impugnata e quella genetica devono essere annullate senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonchè l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale il Venezia il 03/07/2020 e dispone l'immediata scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], se non detenuto per altra causa. Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in Sede per quanto di competenza ai sensi d
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