CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado dellaToscana, n. 195/2025 depositata il 17/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.L’ASD [OSCURATO:PERSONA], il 30 giugno 2017, presentò ladichiarazione IMU.Numero registro generale 7103/2025Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 10158/2026Data pubblicazione 19/04/2026Con avviso di accertamento in rettifica n. 1996 del 19 Ottobre 2020, ilComune di Castiglione della Pescaia (GR) chiese all’odierna ricorrente ilpagamento integrale dell’imposta IMU per l’anno 2016 recuperando ladifferenza non versata pari ad euro 31.582,55 con contestuale irrogazionedi sanzioni ed interessi.L’avviso fu impugnato e la C.T.P. accolse il ricorso per averl’associazione assolto l’obbligo dichiarativo, avendo regolarmentepresentato il modello di dichiarazione IMU previsto dall’art. 5, comma 2,del D.M. 26 giugno 2014 compilando il quadro altre attività righi b) e d)destinati all’indicazione della percentuale di utilizzo commercialedell’immobile.Il Comune di Castiglione della Pescaia impugnò la decisione e l’appellovenne accolto.Si affermò in particolare che “Per quanto riguarda invece i criteri per ladeterminazione dell’ammontare dell’imposta si osserva che, trattandosi diutilizzazione mista degli immobili, in parte commerciale ed in parte per lefinalità sportive di cui all’art.7, comma 1, lett. i), del D.Lgs.504/92,l’art.91-bis del DL n. 1/2012, convertito dalla L. 27/2012, prevede, alcomma 2, che l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella qualesi svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraversol'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamentea tale attività, ed al successivo comma 3 che nel caso in cui non siapossibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1ºgennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione noncommerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Consuccessivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanareai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400,entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedurerelative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai finiNumero registro generale 7103/2025Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 10158/2026Data pubblicazione 19/04/2026dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generalie di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992”.Si osservò in particolare che alla luce delle disposizioni di cui innanzigravava sulla società l’onere di produrre una ulteriore dichiarazione mache nella specie non era stata effettuata essendosi limitata ad indicare uncoefficiente di imponibilità non supportato da alcuna indicazione dei dati afondamento della stessa.Avverso questa decisione ricorre ASD [OSCURATO:PERSONA] con un motivo.È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso e laricorrente ha tempestivamente chiesto la decisione della causa.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso ASD [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.91-bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed in relazione all'art. 7,comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 sull'esenzione IMU, peraver erroneamente ritenuto i giudici di seconde cure l’obbligatorietà, ai finidell'esenzione IMU, di un ulteriore e differente dichiarazione rispetto aquella regolarmente presentata dal ricorrente.Si evidenzia, anche in sede di istanza di prosecuzione del giudizio, chel’oggetto di impugnazione - attiene all’imposizione IMU di terreno (nelcaso in esame, un campo da golf) utilizzato in maniera “mista” ovvero inparte ai fini istituzionali (e, quindi, esente) ed in parte in manieracommerciale (invece imponibile).2.Il motivo è infondato e, essendo il dispositivo conforme a diritto, lamotivazione deve essere corretta.Numero registro generale 7103/2025Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 10158/2026Data pubblicazione 19/04/2026Al fine di meglio inquadrare la questione posta al vaglio della Corte èopportuno effettuare una ricostruzione del quadro normativo diriferimento.Viene in considerazione l’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011,che espressamente rinvia, in tema di esenzioni dall'imposta municipalepropria, all’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992.Il d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, ha disposto nei seguenti termini:«Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 504, dopo le parole: "allo svolgimento" sono inserite le seguenti:"con modalità non commerciali".» (comma 1);Il d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, cit., ha quindi disposto nei seguentitermini: «Qualora l’unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista,l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nellaquale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabileesclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, inquanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, siapplicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in baseal periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio2013.» (comma 2).«Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedentecomma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica inproporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risultada apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministrodell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sonostabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gliNumero registro generale 7103/2025Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 10158/2026Data pubblicazione 19/04/2026elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale,nonchè i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui allalettera i) del comma 1 dell' articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 504 , come svolte con modalità non commerciali. » (comma 3,come modificato dall'articolo 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174,conv. in l. 7 dicembre 2012, n. 213).In attuazione dell’art. 91 bis, comma 3, cit., è stato adottato il d.m. 19novembre 2012, n. 200, che all’art. 5 ha così disposto:- «1. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bisdel citato decreto-legge n. 1 del 2012, è determinato con riferimento allospazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte lesecondo quanto indicato nei commi seguenti. 2. Per le unità immobiliaridestinate ad una utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 èprioritariamente determinata in base alla superficie destinata allosvolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attività di cuialla citata lettera i), svolte con modalità commerciali, rapportata allasuperficie totale dell'immobile.3. Per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto diun'utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 è determinata inbase al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svoltecon modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggettinei confronti dei quali è svolta l'attività.4. Nel caso in cui l'utilizzazione mista, anche nelle ipotesi disciplinateai commi 2 e 3, è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, laproporzione di cui al comma 1 è determinata in base ai giorni durante iquali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse daquelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativoNumero registro generale 7103/2025Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 10158/2026Data pubblicazione 19/04/2026n. 504 del 1992, ovvero delle attività di cui alla citata lettera i) svolte conmodalità commerciali.5.Le percentuali determinate in base ai rapporti che risultanodall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, indicate perciascun immobile nella dichiarazione di cui al successivo articolo 6, siapplicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la baseimponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.».Il successivo art. 6 ha statuito che gli enti non commerciali presentanola dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali èdovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i qualil'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione noncommerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presenteregolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non visono variazioni.Il d.m. 26 giugno 2014 ha, poi, disposto all’art. 1 nei seguenti termini:«È approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione aglieffetti dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibilida utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, ai sensi dell'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni,dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».L’art. 5, commi 1 e 2, prevede che «La dichiarazione di cui all'art. 1del presente decreto deve essere presentata entro il 30 giugno dell'annosuccessivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sonointervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Ladichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non siverifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua undiverso ammontare dell'imposta dovuta.Numero registro generale 7103/2025Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 10158/2026Data pubblicazione 19/04/2026La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentataentro il 30 settembre 2014.» (Il termine è stato differito al 30 novembre2014 dal d.m. 23 settembre 2014).3. Il relazione alle disposizioni sopra riportate, la Corte ha già avutomodo di rilevare, in tema di IMU (ed in fattispecie di unità immobiliareadibita in parte ad attività di culto ed in parte ad attività commerciale dicasa per ferie), che, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), deld.lgs. n. 504 del 1992, in caso di immobile ad uso misto, si applicaproporzionalmente alla porzione destinata ad attività non commerciale,anche laddove non sia possibile procedere ad una sua autonomaidentificazione catastale, purché vi sia una specifica indicazione delcontribuente nella apposita dichiarazione (Cass., Sez. 5, n. 32742/2022).3.1. Con riferimento ai tributi periodici sui rifiuti, è stato poi più voltestatuito l’obbligo di dichiarazione delle superfici esenti o destinate atrattamenti di favore (Cass., Sez. 5, n. 32741/2019; Cass. Sez. 5, n.21250/2017; Cass., Sez. 5, n. 16235/2015 in tema di TARSU; Cass. Sez.5, n. 4602/2018, in tema di TIA).La necessità di una dichiarazione, volta ad avvalersi di trattamenti difavore, è stata più volte affermata anche in tema di imposte indirette(Cass. n. 8009/2013; Cass., n. 12657/2012; Cass., n. 14122/2010; Cass.,n. 14117/2010; Cass., n. 2007/10354; in tema di prima casa v. Cass., n.8103/2017; Cass., n. 14117/2010; Cass., n. 3449/2009).Va, ancora, considerato che la dichiarazione in discorso viene inrilievo, ai fini del godimento dell’agevolazione tributaria nel caso di unitàimmobiliare a «utilizzazione mista», come modalità alternativaall’accatastamento (con attribuzione di rendita) dell’immobile, o di suaporzione, dotati di «autonomia funzionale e reddituale permanente», cosìche l’atto di parte assolve ad un imprescindibile onere informativo chepresuppone, per l’appunto, l’omessa presentazione di una dichiarazione divariazione catastale (d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 41, conv.Numero registro generale 7103/2025Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 10158/2026Data pubblicazione 19/04/2026in l. 24 novembre 2006, n. 286; per il rilievo, poi, che un termine possaconsiderarsi perentorio a ragione dello scopo perseguito e della funzioneassolta, anche al di là, dunque, di un’espressa indicazione della normacfr., anche, Cass. S.U. n. 23832/2004; Cass. n. 138/2004; Cass. S.U. n.524/1998; Cass. 6 giugno 1997 n. 5074/1997; e, con riferimento al d.lgs.n. 504 del 1992, art. 12, comma 2, v. Cass., n. 15473/2010; Cass., n.24301/2009).Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di cui innanzi al finedi usufruire della richiesta esenzione, la associazione ricorrente avrebbepotuto o effettuare una variazione catastale ovvero presentare unadichiarazione idonea a consentire di verificare l’uso della porzione diimmobile coinvolta nell’uso non commerciale.È evidente che la dichiarazione è unica, ciò che non è unico è ilcontenuto della stessa che, nel caso di omesso accatastamento dellaporzione in questione, deve esporre quale sia il rapporto tra superfici autilizzazione mista.Nella specie si omette ogni indicazione tanto sulla natura dellautilizzazione cd. mista quanto sui parametri normativi in concreto applicatiper evidenziare in dichiarazione la detta utilizzazione mista.Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che l’associazione avesseeffettuato una dichiarazione contenente la sola indicazione dellapercentuale dovuta in assenza di qualsivoglia elemento che consentisseall’ente impositore di controllare la correttezza della percentuale applicata.Ed infatti in relazione al profilo afferente della distribuzione degli oneriprobatori è stato affermato, con principio condiviso da questo Collegio,che "il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, deirequisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile èdestinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità diun'attività commerciale" (Cass., Sez. 5, n. 6711/2015). Secondo lagiurisprudenza di questa Corte, condizioni necessarie per beneficiareNumero registro generale 7103/2025Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 10158/2026Data pubblicazione 19/04/2026dell'esenzione de qua sono, quindi, le seguenti: a) gli immobili devonoessere utilizzati da enti non commerciali (medesimo requisito soggettivo);b) devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attivitàtassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie,didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); c)le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità noncommerciali (Cass., Sez. 5, n. 28578/2020).Il riconoscimento del diritto all’esenzione, dunque, è legatoall’accertamento di fatto relativo alle modalità di svolgimento attivitàsopra indicate (Cass. n. 17968/2019, Rv. 654747 – 01, con riferimentoall’attività didattica universitaria, n. 19072/2019, Rv. 654737 – 01 conriferimento ad una casa per ferie gestita da un ente ecclesiastico).L’art. 91 bis del D.L. 1/2012 prevede che l’esenzione può esserebeneficiata solo ed esclusivamente per gli immobili “utilizzati con modalitànon commerciali” e la prova delle condizioni che giustificano ilriconoscimento dell’esenzione spetta a chi sostiene di averne diritto, inconformità a quanto prevede l’art. 2697 ccLa decisione, come innanzi corretta ex art. 384 ult. comma c.p.c., èconforme ai principi di cui innanzi non avendo il ricorrente effettuato unadichiarazione idonea ai fini dell’ottenimento dell’esenzione invocata.4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono lasoccombenza.Inoltre, poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, vadisposta la condanna della parte ricorrente a norma dell’art. 96, commi 3e 4, c.p.c.L’art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 28540/2023) configura unostrumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede dilegittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi dicondotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aNumero registro generale 7103/2025Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 10158/2026Data pubblicazione 19/04/2026concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoreun’ipotesi di abuso del diritto di difesa.Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento da partedella ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali che liquida in euro 5.500,00 per compensi oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, ed agli accessori di legge.Condanna la ricorrente a versare a parte controricorrente, ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e 96 terzo comma c.p.c., un importo pari ad euro 5.500,00,complessivamente considerate.Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna laricorrente al pagamento di euro 2.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.Dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma il 14.1.2026.Il PresidenteLiberato Paolitto