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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 41096/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; letta la memoria del difensore con la quale ha dedotto due motivi nuovi in merito alla mancata esclusione della recidiva, all'aumento della pena in misura superiore alla metà prevista per la recidiva reiterata non specifica e alla conseguente sopravvenuta prescrizione del reato, insistendo per l'ammissibilità del ricorso e la sua assegnazione ad altre Sezione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità e alla mancata esclusione della recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 4 a 8), che, quanto alla recidiva, ha sottolineato che sin dal primo grado è stata ritenuta la recidiva reiterata (rispetto alla quale, a fronte delle numerose sentenze risultanti dal certificato del casellario giudiziale, sono, dunque, irrilevanti le circostanze rappresentate in ricorso in merito a due sole condanne per le quali è stata dichiarata l'estinzione dei reati per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale); ritenuto, in particolare, che, quanto alla contestata recidiva, va ribadito che ai fini della applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, come accaduto nel caso di specie, ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878); ritenuto che l'inammissibilità dei motivi di ricorso impedisce la valida costituzione del rapporto processuale e, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. peri., si estende anche ai motivi nuovi, dovendosi, al riguardo, ribadire che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] - tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; letta la memoria del difensore con la quale ha dedotto due motivi nuovi in merito alla mancata esclusione della recidiva, all'aumento della pena in misura superiore alla metà prevista per la recidiva reiterata non specifica e alla conseguente sopravvenuta prescrizione del reato, insistendo per l'ammissibilità del ricorso e la sua assegnazione ad altre Sezione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità e alla mancata esclusione della recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 4 a 8), che, quanto alla recidiva, ha sottolineato che sin dal primo grado è stata ritenuta la recidiva reiterata (rispetto alla quale, a fronte delle numerose sentenze risultanti dal certificato del casellario giudiziale, sono, dunque, irrilevanti le circostanze rappresentate in ricorso in merito a due sole condanne per le quali è stata dichiarata l'estinzione dei reati per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale); ritenuto, in particolare, che, quanto alla contestata recidiva, va ribadito che ai fini della applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, come accaduto nel caso di specie, ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878); ritenuto che l'inammissibilità dei motivi di ricorso impedisce la valida costituzione del rapporto processuale e, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. peri., si estende anche ai motivi nuovi, dovendosi, al riguardo, ribadire che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] - tensore
Sentenza Cassazione n. 41096/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris