CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 maggio 2025
Cassazione n. 37358/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 5 dicembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari in quanto i relativi atti sono stati inviati ad indirizzi di posta certificati (quello dell'ufficio gip e quello del dibattimento), differenti da quelli indicati dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582 e ss. cod. proc. pen., art. 87-bis, comma 7, lett. c) e 8 d. leg.vo n. 150/2022 e vizio della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità, essendo gli atti di appello inviati all'indirizzo pec della sezione GIP del Tribunale di Castrovillari, da sempre utilizzato per la ricezione di impugnazioni e pacificamente ritenuto idoneo dalla prassi consolidata di quell'ufficio, come risulta dalla nota formale del 22 maggio 2025 della direttrice amministrativa d.ssa [OSCURATO:PERSONA]. L'invio, inoltre, non solo non può ritenersi viziato, ma ha conseguito la sua efficacia essendo seguito dalla richiesta da parte della cancelleria delle cinque copie cartacee che sono state regolarmente depositate dai difensori, in ossequio all'art. 164 disp. att. cod. prioc. pen., a conferma dell'avvenuta ricezione e trattamento dell'atto e in conformità al comunicato del Ministero della Giustizia del 29/12/2023 che ha confermato la proroga del doppio binario per il deposito degli atti giudiziari e al Decreto del Ministero della Giustizia n. 217/2023. 3. Con atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo violazione dell'art.582 cod. proc. pen. e 87-bis d. leg.vo n. 150/2022 e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, proposto con due distinti atti. Non vi è dubbio che la cancelleria legittimata a ricevere l'atto di impugnazione era quella del Giudice per le indagini preliminari che aveva emesso la sentenza impugnata e che, nella specie, debba essere valorizzato l'indirizzo di legittimità secondo il quale, evitandosi rigidi formalismi, si ritenga prevalente il tempestivo raggiungimento dello scopo dell'atto, laddove esso sia stato comuyg5tie ricevuto, nel termine, dall'ufficio a quo e trasmesso al giudice dell'impugnazione. Nella specie, invero, l'indirizzo pec utilizzato daltislifesa, ovvero [OSCURATO:EMAIL] risulta essere utilizzato usualmente per il deposito degli atti e, per come attestato dal direttore amministrativo del Tribunale di Castrovillari, a seguito di richiesta dei difensori del [OSCURATO:PERSONA], gli atti di impugnazione proposti a mezzo pec sul predetto indirizzo, prima dell'obbligo del deposito del PDP, sono stati sempre scaricati, lavorati e trasmessi in Corte di Appello. 3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta come in epigrafe. 4. E' pervenuta memoria del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'accoglimento del ricorso o, in subordine, per il rinvio degli atti alla Corte costituzionale, richiamandosi l'ordinanza emessa dalla prima sezione delle Corte di cassazione in data 1.9.2025; è pervenuta, altresì, memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della istanza di sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La sentenza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato, ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7 lett.c) d. Igs. N. 150/2022, sul rilievo che l'indirizzo di posta elettronica corretto del Tribunale di Castrovillari era [OSCURATO:EMAIL] , mentre i due atti di appello risultavano trasmessi ai differenti indirizzi dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari e del dibattimento. 3. Dagli atti, risulta invero che i due atti di appello risultano inviati agli indirizzi gip.tribunale.castrovillari@giustiziacert. it e [OSCURATO:EMAIL]. E' stata, inoltre, allegata al ricorso attestazione del Direttore della Cancelleria del Tribunale di Castrovillari secondo la quale "gli atti di impugnazione proposti a mezzo PEC sull'indirizzo [OSCURATO:EMAIL], prima dell'obbligatorietà del deposito sul PDP, sono stati sempre scaricati lavorati e trasmessi in Corte d'Appello". 4. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito all'orientamento di legittimità, applicabile anche alla fattispecie in esame, secondo il quale non è causa di inammissibilità il deposito telematico del gravame presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, qualora l'atto, entro il termine previsto per il suo deposito, sia stato materialmente acquisito dalla cancelleria del giudice competente a decidere (Sez. 6, n. 19415 del 17/04/2025, C., Rv. 288084). Nell'affermare il principio, è stato condivisibilmente argomentato che «La questione relativa alla sorte dell'atto di impugnazione, irritualmente presentato, che, tuttavia, sia pervenuto tempestivamente alla cancelleria del giudice competente è stata, infatti, affrontata dalle Sezioni unite (sentenza n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167 - 01)[...],» che hanno valorizzato il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto. «Tale principio, declinato nell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., ha ormai assunto una valenza generale e trova implicita affermazione anche nel processo penale, come è dato evincere, ad esempio, dall'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. L'atto raggiunge, infatti, l'obiettivo che il ricorrente si era prefisso. L'attività di deposito rimane irregolare ed assume efficacia solo per il concomitante intervento di fattori esterni (l'inoltro alla cancelleria competente) della cui mancanza il ricorrente non può che assumersi il rischio per la scelta di non avere seguito le regole indicate per la presentazione dell'impugnazione».[...]« Reputa il [OSCURATO:PERSONA] che tali principi siano applicabili anche al caso in cui l'impugnazione, trasmessa via posta elettronica certificata a un indirizzo diverso da quello indicato dal Direttore della DGSIA, sia stata comunque tempestivamente acquisita dalla cancelleria del giudice competente a decidere così come, ad esempio, nei casi in cui l'atto sia trasmesso da altro ufficio che lo aveva ricevuto per errore o presentato a mano o trasmesso per posta ordinaria in forma adeguata. Tale interpretazione è resa doverosa dalle fonti sovranazionali sul giusto processo, in quanto, se è vero che sulla materia della presentazione dell'impugnazione la Corte Edu riconosce agli Stati ampio margine di apprezzamento, è vero anche che le restrizioni applicate non devono limitare l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il "diritto a un tribunale" risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza (in tal senso, Corte Edu, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, n. 38695/97, § 36; Mortier c. Francia, n. 42195/98, § 33)». 5. In costanza della tempestiva trasmissione dell'appello all'indirizzo di posta elettronica riferibile all'ufficio competente a riceverlo e della sua effettiva presa in carico da parte di tale ufficio, deve quindi escludersi la ricorrenza della causa di inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato. 6. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo g