CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 22145/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., contro la sentenza n. 538 del 19 novembre 2020, con cui la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, sia in primo che in secondo grado, dei seguenti delitti: omicidio, detenzione e porto di armi, per avere cagionato, in concorso con altre persone, la morte di [OSCURATO:PERSONA], deceduto dopo aver subito un agguato eseguito mediante l'utilizzo di arma da fuoco; omicidio, soppressione e occultamento di cadavere nonché detenzione e porto di armi, per avere cagionato, in concorso con altre persone, la morte di [OSCURATO:PERSONA], mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco, e per averne poi distrutto e occultato il corpo. 1.1 L'avv. [OSCURATO:PERSONA]Isa, nell'interesse del Tundis, con memoria scritta del 23 marzo 2022, ha proposto motivi aggiunti. 2. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di sei motivi. 2.1 Con un primo motivo, riferito all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], assume che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore poiché avrebbe omesso di valutare la fondatezza di uno dei motivi di ricorso. Rappresenta che la difesa, nell'impugnare il provvedimento emesso dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, aveva denunciato il travisamento della prova, nella parte in cui la sentenza sosteneva che tutti i collaboratori avevano concordemente riferito in ordine al mandato conferito da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di effettuare sopralluoghi in montagna al fine di segnalare la presenza della vittima, quando, invece, dall'interrogatorio del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], non emergeva la circostanza in questione. Il ricorrente sostiene che la Corte di cassazione avrebbe omesso di rispondere a tale specifico motivo di ricorso, che, peraltro, riguarderebbe una circostanza decisiva per la tenuta del quadro accusatorio, che, per il resto, si fonderebbe esclusivamente sulla mera partecipazione del Tundis a una sola riunione preparatoria. 2.2 Con un secondo motivo, il ricorrente deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore, quando (a pagina 25 della sentenza) avrebbe assunto come «risolto il presunto contrasto sulla mitraglietta utilizzata per l'omicidio, che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto rinvenire occultata in un tombino dell'hotel "L'Ostrica"». L'errore sarebbe palese, poiché la questione posta con lo specifico motivo di ricorso non riguardava il contrasto tra quanto affermato dal consulente balistico e la mitraglietta fatta ritrovare dal Bruni, bensì «era riferita alla valutazione e motivazione sulla compatibilità dei proiettili utilizzati per l'omicidio». 2.3 Con un terzo motivo, assume che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore di fatto, quando (a pagina 24 della sentenza) avrebbe ritenuto «priva di contraddizioni ... anche la parte del racconto sulla consegna del sacco delle armi il giorno dell'agguato mortale», quando, invece, le dichiarazioni rese dai collaboratori in ordine alle armi sarebbero smentite dagli esiti della perizia balistica, relativi alla tipologia dei bossoli rinvenuti sul luogo del delitto. 2 z, 2.4 Con riferimento all'omicidio del Siciliano, il ricorrente assume che la Corte di cassazione avrebbe omesso di valutare lo specifico motivo di ricorso relativo alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che erano state poste dai giudici di merito a sostegno dell'ipotesi accusatoria, quando, invece, dall'interrogatorio da lui reso, non emergeva che il Tundis avesse partecipato all'omicidio. 2.5 Con un quinto motivo, il ricorrente deduce che la Corte di cassazione sarebbe caduta in errore alle pagine 127 e 142 della sentenza, dalle quali «emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito della partecipazione del Tundis all'omicidio del Giuliano». Tale affermazione si porrebbe in contrasto con altre parti della sentenza, nelle quali si affermerebbe che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe riferito espressamente della partecipazione del Tundis all'omicidio. 2.6. Con un sesto motivo, deduce un ulteriore errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, a pag. 29 della sentenza, nella parte in cui avrebbe sostenuto che il Tundis avrebbe negato di aver avuto contatti telefonici e personali con il Siciliano, quando, invece, dal suo interrogatorio, emergerebbe che egli avrebbe ammesso tali contatti. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Isa ha proposto motivi aggiunti. 3.1 Con un primo motivo, in sostanza, ripropone, la stessa questione oggetto del primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Deduce l'omessa pronuncia della Corte di cassazione sul presunto travisamento della prova operato dal giudice di secondo grado, in ordine alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia che la difesa aveva rappresentato che il travisamento era stato provocato dalla sentenza di primo grado, che, sul punto, non aveva riportato integralmente le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], facendo cadere in errore la Corte di Assise di Appello. La difesa aveva sottolineato che, dalla trascrizione integrale dell'interrogatorio del collaboratore, emergeva, invece, che il ruolo del Tundis era stato solo quello di fungere da tramite per mettere in contato il Lamanna con il Mazza. 3.2 Con un secondo motivo, l'avv. D'Isa, in sostanza, ripropone il quarto motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo all'omicidio del Siciliano. La parte assume che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore poiché non avrebbe valutato lo specifico motivo di ricorso relativo alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che erano state poste dai giudici di merito a sostegno dell'ipotesi accusatoria.Rappresenta che la difesa, nell'impugnare la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, aveva denunciato il travisamento della prova, evidenziando come l'errore sarebbe stato provocato dal verbale redatto in forma riassuntiva delle dichiarazioni del Foggetti, dal quale sembrerebbe emergere che quest'ultimo avesse affermato che il Tundis era stato presente all'omicidio, quando, invece, dal verbale redatto in forma integrale, risultava che il Foggetti si era limitato a far riferimento a precedenti incontri avvenuti a casa del padre del Tundis. 4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per convergenti plurimi motivi. 2. In primo luogo, poiché entrambi i difensori risultano privi di procura speciale. Al riguardo deve essere ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, Zangari, Rv. 264048). La necessità di tale requisito formale è stata ribadita anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen., in considerazione della natura "straordinaria" del mezzo di impugnazione in esame, che connota l'atto introduttivo di esso come strettamente personale del solo condannato e che preclude l'applicabilità del disposto dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. (espressamente riferito al difensore "dell'imputato" e non al difensore del "condannato"), legittimante il difensore dell'imputato a proporre impugnazioni nell'interesse dell'assistito (Sez. 5, n. 18315 del 15/03/2019, Manfreda, Rv. 276039). 3. In secondo luogo, tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, per manifesta infondatezza o perché deducono errori che non possono costituire oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Al riguardo, occorre ricordare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. In altri termini, l'errore cui si riferisce l'articolo citato deve dipendere da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, 27 marzo 2002, n. 16103, Basile, Rv. 221283). 3.1 II primo motivo del ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo dei motivi aggiunti presentati dall'avv. D'Isa possono essere trattati insieme, poiché entrambi attengono alla presunta omessa valutazione del travisamento delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i difensori sostengono che la Corte di cassazione non si sarebbe pronunciata su tale questione, sebbene con il ricorso fosse stato evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Assise di Appello, il collaboratore non aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva ordinato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] di effettuare sopralluoghi in montagna, al fine di segnalare la presenza di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è manifestamente infondato, poiché la questione è affrontata alle pagine 150 e 151 della sentenza, dove vengono esaminati i motivi aggiunti. Va premesso che la sentenza di legittimità, nell'affrontare i motivi originari, ha ripercorso e analizzato la motivazione della sentenza di secondo grado, evidenziando come essa avesse argomentato in modo puntuale in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in quanto soggetto che aveva aderito alla deliberazione criminosa e aveva offerto un contributo esecutivo alla sua attuazione. La sentenza oggetto di ricorso ha ampiamente motivato in ordine alla congruità e logicità della motivazione della sentenza di merito, che fondava la responsabilità del Tundis su una pluralità di elementi convergenti (a partire dalle fondamentali dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva in maniera precisa ricostruito gli incontri nei quali si era deciso e programmato l'uccisione del Martello), che si era soffermata anche sui motivi personali che avevano indotto il Tundis ad aderire pienamente a tale decisione (risposta al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e all'agguato da lui stesso subito) e che aveva posto in rilievo, anche, il contributo fornito dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di legittimità, nella parte relativa ai motivi originari, ha analizzato anche le censure relative all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Lamamnna e alla presunta genericità del dato relativo alla messa a disposizione da parte del Tundis "dei suoi ragazzi", ritenendole inidonee a inficiare il quadro delineato dall'insieme delle fonti collaborative e tantomeno la tenuta dimostrativa del ragionamento dei giudici di merito, che avevano ritenuto raggiunta la prova sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie e della loro univoca convergenza al riguardo; accennando, anche, ai profili di inammissibilità legati alla tendenza dei motivi di ricorso a sollecitare una diversa valutazione della prova dichiarativa rispetto a quella operata dai giudici di merito. Ebbene, nell'affrontare il motivo aggiunto che aveva ad oggetto la specifica questione riproposta oggi con il ricorso straordinario, la sentenza di legittimità ha richiamato la parte della motivazione nella quale aveva affrontato i motivi originari, dove aveva evidenziato la pluralità di elementi convergenti in forza dei quali i giudici di merito avevano ritenuto dimostrato il ruolo concorsuale del Tundis nell'omicidio e la piena tenuta logica del ragionamento probatorio dei giudici di merito. A fronte di tali plurimi e convergenti elementi, ha ritenuto la doglianza relativa alle effettive dichiarazioni rese dal Lamanna (come emergerebbero dall'integrale trascrizione dell'interrogatorio) introduttiva di temi di rilevanza non decisiva a contrastare la tenuta logica della sentenza d'appello. Non vi sono stati, dunque, errori percettivi né omissioni e le argomentazioni spese dai difensori appaiono tese a ottenere una rivalutazione della questione già adeguatamente valutata nella sentenza oggetto di ricorso. 3.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, relativo al presunto errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione (pagina 25 della sentenza) nel ritenere che il motivo di ricorso avesse ad oggetto «il presunto contrasto sulla mitraglietta utilizzata per l'omicidio, che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto rinvenire occultata in un tombino dell'hotel "L'Ostrica"», quando, invece, oggetto di doglianza era l'incoerenza delle conclusioni dei periti in ordine all'arma utilizzata per il delitto. Al riguardo, va premesso che la sentenza, a pagina 25, si limita a riassumere la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di Assise di Appello, facendo riferimento anche al rinvenimento di una delle armi che doveva essere utilizzata per l'agguato, ma poi concretamente non usata perché "inceppata". In tale passaggio, la sentenza non affronta i motivi di ricorso e appare fuorviante porre in correlazione questi ultimi con tale parte del provvedimento. La sentenza di legittimità affronta, in altra parte, i motivi di ricorso, compreso quello relativo al presunto mancato "confronto" con la perizia balistica. Sul punto, da un lato, evidenzia che i giudici di merito avevano ricostruito i fatti facendo riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità era stata ampiamente e rigorosamente valutata, dall'altro, evidenzia come le doglianze del ricorso, esposte talora in termini confusi e generici, tendessero in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito del giudizio non consentita in sede di legittimità. La questione risulta, pertanto, affrontata in maniera adeguata e rispetto ad essa non vi è stato alcun errore né alcuna omissione. 3.3 Inammissibile è anche il terzo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo al presunto errore di fatto, contenuto nella sentenza di legittimità, a pagina 24, nella parte in cui si ritiene «priva di contraddizioni ... anche la parte del racconto sulla consegna del sacco delle armi il giorno dell'agguato mortale», quando, invece, le dichiarazioni rese dai collaboratori in ordine alle armi sarebbero smentite dagli esiti della perizia balistica. Invero, a pagina 24, la sentenza di legittimità si limita a riassumere la pronuncia dalla Corte di Assise di Appello, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che erano state ritenute attendibili e, almeno con riferimento ai profili fondamentali della ricostruzione dei fatti, non contraddette dalle altre risultanze processuali. E' evidente, allora, che con il motivo in esame, in realtà, il ricorrente non evidenzi alcun errore percettivo fatto dalla Corte di Cassazione, bensì contesti la valutazione, operata dalla Corte di Appello e riportata nella sentenza di legittimità, in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e, in particolare, di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, con evidenza, di una questione che non può costituire oggetto di ricorso straordinario per errore di fatto. 3.4 n quarto motivo del ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo dei motivi aggiunti presentati dall'avv. D'Isa possono essere trattati insieme, poiché entrambi attengono alla presunta omissione in cui sarebbe incorsa la sentenza di legittimità, che non avrebbe affrontato il denunciato travisamento della prova, relativo alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che, diversamente da quanto emergerebbe dal verbale riassuntivo delle sue dichiarazioni e da quanto avrebbe ritenuto la Corte di Assise di Appello, non avrebbe riferito della partecipazione del Tundis all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ma, come emergerebbe dal verbale in forma integrale del suo interrogatorio, si sarebbe limitato a far riferimento a precedenti incontri avvenuti a casa del padre del Tundis. Va premesso che, alle pagine 26 e ss., la sentenza di legittimità riassume la ricostruzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] operata dai giudici di merito, facendo riferimento alle dichiarazioni di svariati collaboratori, alcuni dei quali avevano riferito dettagliatamente dell'esecuzione del delitto (tra gli altri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). In tale ricostruzione, le dichiarazioni del Foggetti (relative a una riunione tenutasi presso il cimitero di Cosenza, finalizzata alla programmazione dell'omicidio, e alla circostanza che la vittima era stata "prelevata" dal Poddighe, "fedelissimo" del Tundis) vengono usate, soprattutto, per ricostruire in generale il delitto. La sentenza di legittimità, in altra parte, si sofferma lungamente sulla posizione del Tundis, evidenziando come il giudizio di attendibilità delle plurime fonti dichiarative a suo carico fosse stato ampiamente e congruamente motivato nella sentenza di secondo grado. Nell'affrontare i motivi di ricorso relativi all'omicidio Siciliano, analizza puntualmente tutte le censure mosse dai ricorrenti alla sentenza di appello, aventi ad oggetto le dichiarazioni rese dai vari collaboratori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ribadendo che il giudizio di attendibilità delle fonti dichiarative era stato adeguatamente operato dalla sentenza impugnata sia in via generale che nella parte specificamente dedicata al concorso del Tundis nel delitto in questione. La sentenza affronta anche la specifica questione posta oggi con il ricorso straordinario, ritenendola inidonea a pregiudicare la tenuta logica della pronuncia di appello, in considerazione, da un lato, della pluralità di elementi convergenti in forza dei quali i giudici di merito avevano ritenuto dimostrata la responsabilità del Tundis nell'omicidio e, dall'altro, dell'effettiva portata del contributo fornito su tale punto dalle dichiarazioni del Foggetti. Anche tale questione, pertanto, risulta affrontata in maniera adeguata e rispetto ad essa non vi è stato alcun errore né alcuna omissione. 3.5 Palesemente inammissibile è il quinto motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo a una presunta contraddittorietà della sentenza di legittimità in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] circa la «partecipazione del Tundis all'omicidio del Giuliano». Tali valutazioni, contenute alle pagine 127 e 142 della sentenza, secondo il ricorrente, si porrebbero in contrasto con altre parti della sentenza, nelle quali si affermerebbe che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe riferito della partecipazione del Tundis all'omicidio. Il motivo oltre a essere esposto in maniera estremamente generica e confusa, non mira certo a evidenziare un errore percettivo, nel quale sarebbero incorsi i giudici di legittimità. 3.6 Inammissibile è anche il sesto motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo al presunto errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, a pag. 29 della sentenza, nella parte in cui sosterrebbe che il Tundis avrebbe negato contatti telefonici e personali con il Siciliano, quando, invece, dal suo l'interrogatorio, emergerebbe che egli avrebbe ammesso tali contatti. Al riguardo, va premesso che, a pag. 29, la sentenza di legittimità si limita a riassumere la ricostruzione fatta dai giudici di merito, che, tra l'altro, avevano 8 ,?/ ritenuto che sussistevano elementi che smentivano la tesi che il Tundis non avesse avuto contatti con il Siciliano. La sentenza di legittimità, poi, nell'affrontare i motivi di ricorso, analizza anche la specifica questione ora riproposta, ritenendola inammissibile, poiché meramente rivalutativa del fatto e del risultato probatorio, che era stato adeguatamente valutato nella sentenza impugnata, che si basava su un quadro convergente e riscontrato di prove dichiarative. Appare, dunque, evidente che il motivo in esame non tende ad evidenziare un errore percettivo contenuto nella sentenza di legittimità, ma a riproporre una questione che attiene esclusivamente al merito del giudizio. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle costituite parti civili, che vanno liquidate in euro 3.600,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]