Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18727/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l'8 febbraio 1966 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 aprile 1962 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 agosto 1975 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 luglio 1977 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 dicembre 1969 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 gennaio 1989 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta all'udienza del 17 febbraio 2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di rigettare i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 luglio 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.. in relazione ai reati loro ascritti.

2. Avverso l'anzidetta sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che la motivazione della sentenza impugnata non risponderebbe ai requisiti- minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo, su cui è fondata la decisione.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge, per non avere il giudice del merito valutato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen. e la corretta qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 13 e 14, da considerarsi quali post factum non punibili o, al più, da sussumere nell'ambito del delitto di ricettazione.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati anche motivi aggiunti, con cui si è affermato che la condotta dell'imputato al più avrebbe integrato la fattispecie della ricettazione e non quella del riciclaggio.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., essendosi il giudice del merito limitato a ratificare la proposta di applicazione della pena.

6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 6.1 mancanza di motivazione in punto di pagamento delle spese dovute all'erario per il mantenimento in carcere del ricorrente; 6.2 mancanza di motivazione e violazione di legge, non avendo il giudice del merito indicato i passaggi per addivenire alla pena finale, inflitta su accordo delle parti. 7 D difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 7.1 violazione di legge per essere le condotte descritte nei capi 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater erroneamente state sussunte nella fattispecie di cui all'art.640 bis e 416 cod. pen., di cui, invece, difetterebbero gli elementi costitutivi, come indicati da pagina 3 a pagina 35 del ricorso; 7.2 violazione di legge con riferimento alla confisca, disposta senza motivazione, essendosi la sentenza impugnata limitata genericamente a richiamare la precisa ricostruzione dei militari della Guardia di finanza, al fine di disporre tale misura.

8. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 8.1 mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art 129 con riferimento a tutte le contestazioni formulate a carico del ricorrente.

Il giudice del merito non avrebbe considerato gli accertamenti disposti dalla pubblica accusa successivamente al mese di novembre 2021, dopo che gli allora indagati erano stati sottoposti a misura cautelare.

Il giudice del merito avrebbe omesso anche di valutare la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen.;8.2 mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della confisca, non oggetto dell'accordo delle parti.

La sentenza impugnata avrebbe omesso - sia di specificare le ragioni e i presupposti fondanti la confisca con riferimento a ciascuno dei diversi capi di imputazione, contestati al ricorrente, sia di fornire una motivazione in ordine alla quantificazione del profitto, oggetto di confisca, sia di fornire qualsivoglia specificazione in ordine all'incidenza sulla predetta confisca sui numerosi sequestri preventivi, già eseguiti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili; i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno rigettati.

2. Deve premettersi che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.

Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame.

3. Nel caso in esame, i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono deducibili, non rientrando in alcuna delle ipotesi sopra indicate per le quali è consentito proporre ricorso per cassazione.

4. Va poi altresì rilevato che, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (cfr.

S.U. n. 5838 del 28 novembre 2013, dep. 6 febbraio 2014, in motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

Nondimeno, per essere deducibile, l'errore deve essere manifesto; la deducibilità di esso deve essere esclusa, invece, tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.

Nel caso in esame, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo, anche il motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], concernente la qualificazione giuridica dei fatti, non è consentito.

5. Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo deve rilevarsi che esso è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto indicato dal ricorrente, infatti, le spese per il mantenimento in carcere sono poste a carico dell'imputato in ogni caso.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che (Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, Rv. 283243 - 01) che la previsione di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa all'esenzione dell'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni (soli o congiunti a pena detentiva), deve intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto, non estendendosi alle spese di custodia dei beni sequestrati - aventi un nesso pertinenziale con il reato - né a quelle di mantenimento in carcere dell'imputato che, in ogni caso, debbono essere poste a suo carico. 5.1 D secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse.

Si è precisato, quindi, che gli eventuali errori di calcolo, commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice, non assumono alcuna rilevanza, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (così Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915 - 01; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Rv. 257151 - 01; Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Rv. 244582).

Alla luce di tali coordinate, nel caso in esame, deve allora affermarsi che proprio in ragione del fatto che l'accordo si forma sul risultato finale di esso, risulta evidente che la mancanza di motivazione sui singoli passaggi non assume rilevanza.

6. Quanto ai residui ricorsi, deve rilevarsi che il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono deducibili, non rientrando in alcuna delle ipotesi sopra indicate per le quali è consentito proporre ricorso per cassazione, dovendosi ribadire - quanto alla censura sulla qualificazione giuridica, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] - le argomentazioni espresse nel § 4. 6.1 Il secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha disposto la confisca di quanto in sequestro nonché del denaro, dei beni ed utilità dei quali i ricorrenti avevano disponibilità anche per interposta persona, sino alla concorrenza indicata in dispositivo.

A tal riguardo il Giudice ha richiamato gli artt. 640 quater, 648 quater e 240 bis cod. pen. e ha espressamente fatto rinvio all'ordinanza del 15 ottobre 2021 anche per quanto riguarda la quantificazione del profitto dei reati: ordinanza "che risultava suffragata dalla complessiva e precisa ricostruzione dei militari della Guardia di finanza".

Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, quindi, deve affermarsi che la sentenza impugnata ha sufficientemente motivato in ordine alla confisca, dovendosi ricordare che costituisce ius receptum (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252 - 01) quello secondo cui la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione.

Condizioni, queste, sussistenti nella specie, essendo l'ordinanza richiamata nota ai ricorrenti e avendo il giudicante mostrato di condividerne il contenuto.

Nel caso in esame, quindi, non si verte in ipotesi di mancata motivazione o motivazione apparente, che rendono ammissibile il ricorso per cassazione, secondo uno dei due orientamenti che si registrano nella giurisprudenza di questa Corte.

Giova ricordare che la questione circa l'ambito della ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2 -bis all'art. 448 cod. proc. pen., ha fatto registrare orientamenti difformi in seno alla giurisprudenza di legittimità.

Difatti, accanto alla tesi secondo cui, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Rv. 275862 - 01), vi è quella (Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, Rv. 274962 - 01) che afferma che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'omessa motivazione in ordine alle ragioni- della confisca del profitto del reato, in quanto, a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., può dedursi esclusivamente l'illegalità della misura di sicurezza e non anche il vizio di motivazione: illegalità che sussiste sia quando questa non è prevista dall'ordinamento giuridico per il caso concreto, sia quando eccede, per specie e quantità, i relativi limiti legali.

7. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

Il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l'8 febbraio 1966 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 aprile 1962 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 agosto 1975 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 luglio 1977 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 dicembre 1969 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 gennaio 1989 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta all'udienza del 17 febbraio 2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di rigettare i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 luglio 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.. in relazione ai reati loro ascritti. 2. Avverso l'anzidetta sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che la motivazione della sentenza impugnata non risponderebbe ai requisiti- minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo, su cui è fondata la decisione. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge, per non avere il giudice del merito valutato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen. e la corretta qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 13 e 14, da considerarsi quali post factum non punibili o, al più, da sussumere nell'ambito del delitto di ricettazione. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati anche motivi aggiunti, con cui si è affermato che la condotta dell'imputato al più avrebbe integrato la fattispecie della ricettazione e non quella del riciclaggio. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., essendosi il giudice del merito limitato a ratificare la proposta di applicazione della pena. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 6.1 mancanza di motivazione in punto di pagamento delle spese dovute all'erario per il mantenimento in carcere del ricorrente; 6.2 mancanza di motivazione e violazione di legge, non avendo il giudice del merito indicato i passaggi per addivenire alla pena finale, inflitta su accordo delle parti. 7 D difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 7.1 violazione di legge per essere le condotte descritte nei capi 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater erroneamente state sussunte nella fattispecie di cui all'art.640 bis e 416 cod. pen., di cui, invece, difetterebbero gli elementi costitutivi, come indicati da pagina 3 a pagina 35 del ricorso; 7.2 violazione di legge con riferimento alla confisca, disposta senza motivazione, essendosi la sentenza impugnata limitata genericamente a richiamare la precisa ricostruzione dei militari della Guardia di finanza, al fine di disporre tale misura. 8. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 8.1 mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art 129 con riferimento a tutte le contestazioni formulate a carico del ricorrente. Il giudice del merito non avrebbe considerato gli accertamenti disposti dalla pubblica accusa successivamente al mese di novembre 2021, dopo che gli allora indagati erano stati sottoposti a misura cautelare. Il giudice del merito avrebbe omesso anche di valutare la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen.;8.2 mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della confisca, non oggetto dell'accordo delle parti. La sentenza impugnata avrebbe omesso - sia di specificare le ragioni e i presupposti fondanti la confisca con riferimento a ciascuno dei diversi capi di imputazione, contestati al ricorrente, sia di fornire una motivazione in ordine alla quantificazione del profitto, oggetto di confisca, sia di fornire qualsivoglia specificazione in ordine all'incidenza sulla predetta confisca sui numerosi sequestri preventivi, già eseguiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili; i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno rigettati. 2. Deve premettersi che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame. 3. Nel caso in esame, i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono deducibili, non rientrando in alcuna delle ipotesi sopra indicate per le quali è consentito proporre ricorso per cassazione. 4. Va poi altresì rilevato che, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (cfr. S.U. n. 5838 del 28 novembre 2013, dep. 6 febbraio 2014, in motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Nondimeno, per essere deducibile, l'errore deve essere manifesto; la deducibilità di esso deve essere esclusa, invece, tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. Nel caso in esame, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo, anche il motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], concernente la qualificazione giuridica dei fatti, non è consentito. 5. Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo deve rilevarsi che esso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto indicato dal ricorrente, infatti, le spese per il mantenimento in carcere sono poste a carico dell'imputato in ogni caso. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che (Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, Rv. 283243 - 01) che la previsione di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa all'esenzione dell'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni (soli o congiunti a pena detentiva), deve intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto, non estendendosi alle spese di custodia dei beni sequestrati - aventi un nesso pertinenziale con il reato - né a quelle di mantenimento in carcere dell'imputato che, in ogni caso, debbono essere poste a suo carico. 5.1 D secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse. Si è precisato, quindi, che gli eventuali errori di calcolo, commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice, non assumono alcuna rilevanza, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (così Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915 - 01; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Rv. 257151 - 01; Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Rv. 244582). Alla luce di tali coordinate, nel caso in esame, deve allora affermarsi che proprio in ragione del fatto che l'accordo si forma sul risultato finale di esso, risulta evidente che la mancanza di motivazione sui singoli passaggi non assume rilevanza. 6. Quanto ai residui ricorsi, deve rilevarsi che il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono deducibili, non rientrando in alcuna delle ipotesi sopra indicate per le quali è consentito proporre ricorso per cassazione, dovendosi ribadire - quanto alla censura sulla qualificazione giuridica, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] - le argomentazioni espresse nel § 4. 6.1 Il secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha disposto la confisca di quanto in sequestro nonché del denaro, dei beni ed utilità dei quali i ricorrenti avevano disponibilità anche per interposta persona, sino alla concorrenza indicata in dispositivo. A tal riguardo il Giudice ha richiamato gli artt. 640 quater, 648 quater e 240 bis cod. pen. e ha espressamente fatto rinvio all'ordinanza del 15 ottobre 2021 anche per quanto riguarda la quantificazione del profitto dei reati: ordinanza "che risultava suffragata dalla complessiva e precisa ricostruzione dei militari della Guardia di finanza". Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, quindi, deve affermarsi che la sentenza impugnata ha sufficientemente motivato in ordine alla confisca, dovendosi ricordare che costituisce ius receptum (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252 - 01) quello secondo cui la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. Condizioni, queste, sussistenti nella specie, essendo l'ordinanza richiamata nota ai ricorrenti e avendo il giudicante mostrato di condividerne il contenuto. Nel caso in esame, quindi, non si verte in ipotesi di mancata motivazione o motivazione apparente, che rendono ammissibile il ricorso per cassazione, secondo uno dei due orientamenti che si registrano nella giurisprudenza di questa Corte. Giova ricordare che la questione circa l'ambito della ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2 -bis all'art. 448 cod. proc. pen., ha fatto registrare orientamenti difformi in seno alla giurisprudenza di legittimità. Difatti, accanto alla tesi secondo cui, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Rv. 275862 - 01), vi è quella (Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, Rv. 274962 - 01) che afferma che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'omessa motivazione in ordine alle ragioni- della confisca del profitto del reato, in quanto, a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., può dedursi esclusivamente l'illegalità della misura di sicurezza e non anche il vizio di motivazione: illegalità che sussiste sia quando questa non è prevista dall'ordinamento giuridico per il caso concreto, sia quando eccede, per specie e quantità, i relativi limiti legali. 7. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. Il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ch
Sentenza Cassazione n. 18727/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris