Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:251
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0641
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 3 aprile 2025 (
1
)
Causa C‑641/23 [Dubers] (
i
)
YM
con l’intervento di
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Articolo 7, paragrafi 3 e 4 – Articolo 9, paragrafo 1, lettera d) – Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione – Facoltà di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata a seguito di una consegna accompagnata da una garanzia di rinvio – Articolo 25 – Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 2, paragrafo 4 – Condizione della doppia incriminabilità – Articolo 4, punto 1 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Articolo 5, punto 3 – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Consegna subordinata alla condizione che la persona ricercata sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione»
I.
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 4, dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (
2
), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (
3
), nonché sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’articolo 4, punto 1, e dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (
4
), come modificata dalla decisione quadro 2009/299 (
5
).
2.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, nei [OSCURATO:PERSONA], di un mandato d’arresto europeo emesso il 9 maggio 2023 dal Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA], Wydział III Karny (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA], terza sezione penale, Polonia) nei confronti di YM ai fini dell’esercizio di un’azione penale.
3.
Adottando l’articolo 4, punto 6, e l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, il legislatore dell’Unione ha voluto consentire agli Stati membri, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona ricercata, di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo o di condizionare la consegna di tale persona al suo rinvio in caso di condanna.
4.
La presente causa offre alla Corte l’opportunità di precisare, in caso di assenza di doppia incriminabilità, la relazione tra detta decisione quadro e la decisione quadro 2008/909 quando viene attuato il meccanismo di consegna accompagnata da una garanzia di rinvio, previsto all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 (
6
).
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Decisione quadro 2002/584
5.
L’articolo 2 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo», al paragrafo 4 così recita:
«Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d’arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso».
6.
L’articolo 4, punti 1 e 6, di tale decisione quadro stabilisce i seguenti motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo:
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:
1)
se, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione (...);
(...)
6)
se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno».
7.
L’articolo 5 di detta decisione quadro, intitolato «Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari», al punto 3 così dispone:
«L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:
(...)
3)
Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente».
2.
Decisione quadro 2008/909
8.
Il considerando 12 della decisione quadro 2008/909 così recita:
«La presente decisione quadro dovrebbe applicarsi altresì,
mutatis mutandis
, all’esecuzione delle pene nei casi di cui all’articolo 4, paragrafo 6, e all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro [2002/584]. Ciò significa tra l’altro che, fatta salva detta decisione quadro, lo Stato di esecuzione potrebbe verificare se esistano motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione ai sensi dell’articolo 9 della presente decisione quadro, doppia incriminabilità compresa ove lo Stato di esecuzione faccia una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 della presente decisione quadro, quale condizione per riconoscere ed eseguire la sentenza nella prospettiva di valutare se consegnare la persona o eseguire la sentenza nei casi menzionati all’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro [2002/584]».
9.
L’articolo 3 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Finalità e ambito di applicazione», ai paragrafi 1 e 2 precisa quanto segue:
«1. Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.
2. La presente decisione quadro si applica qualora la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione».
10.
L’articolo 7 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Doppia incriminabilità», ai paragrafi 3 e 4 prevede quanto segue:
«3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso.
4. Ciascuno Stato membro, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio [dell’Unione europea], può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1. Siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
».
11.
L’articolo 8 di tale decisione quadro, intitolato «Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena», al paragrafo 1 così recita:
«L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9».
12.
L’articolo 9 di detta decisione quadro, intitolato «Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione», al paragrafo 1, lettera d), dispone quanto segue:
«L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena nei seguenti casi:
(...)
d)
in uno dei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e, qualora lo Stato di esecuzione abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, in uno dei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, la sentenza si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione. (...)».
13.
L’articolo 25 della medesima decisione quadro, rubricato «Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d’arresto europeo», è così formulato:
«Fatta salva la decisione quadro [2002/584], le disposizioni della presente decisione quadro si applicano,
mutatis mutandis
, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell’articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione».
14.
Con dichiarazione del 20 settembre 2012 notificata al segretariato generale del Consiglio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato che non avrebbe applicato l’articolo 7, paragrafo 1, di detta decisione quadro (
7
).
B.
Diritto dei [OSCURATO:PERSONA]
1.
Normativa relativa al mandato d’arresto europeo
15.
La decisione quadro 2002/584 è stata recepita nel diritto dei [OSCURATO:PERSONA] dalla Wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de [OSCURATO:PERSONA] betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de [OSCURATO:PERSONA] (Overleveringswet) [legge recante attuazione della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (legge sulla consegna)] (
8
), del 29 aprile 2004, come modificata dalla legge del 3 marzo 2021 (
9
) (in prosieguo: la «legge sulla consegna»).
16.
L’articolo 6 della legge sulla consegna così dispone:
«1. La consegna di un cittadino olandese può essere autorizzata qualora sia richiesta ai fini di un’indagine penale diretta contro di lui e, a parere dell’autorità giudiziaria di esecuzione, vi sia la garanzia che, in caso di condanna a [una pena o una misura di sicurezza privative] della libertà, senza beneficio di sospensione condizionale, nello Stato membro di emissione per i fatti per i quali può essere autorizzata la consegna, egli possa scontare tale pena nei [OSCURATO:PERSONA].
(...)
3. Il paragrafo 1 si applica anche ad un cittadino straniero che, nel corso dell’audizione da parte del rechtbank [Tribunale, [OSCURATO:PERSONA]], dimostri di aver soggiornato legalmente e ininterrottamente per almeno cinque anni nei [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 8, parte iniziale e lettere da a) a e) nonché lettera l), della Vreemdelingenwet 2000 [(legge sugli stranieri del 2000) (
10
), del 23 novembre 2000], purché possa essere perseguito nei [OSCURATO:PERSONA] per i fatti che sono alla base del mandato d’arresto europeo e purché si preveda che egli non perda il suo diritto di soggiorno nei [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza di una pena o di una misura pronunciata nei suoi confronti a seguito della sua consegna. Gli eventuali documenti giustificativi devono essere depositati in tempo utile prima dell’audizione da parte del tribunale».
17.
L’articolo 7, paragrafo 1, della legge sulla consegna prevede quanto segue:
«La consegna può essere concessa ai fini:
a.
di un’indagine penale avviata dalle autorità dello Stato membro emittente o dalla Procura europea di cui all’articolo 1 del [regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (
11
)] sulla base della supposizione, da parte dell’autorità giudiziaria emittente, che la persona ricercata abbia commesso:
1.
un fatto che, secondo la legge dello Stato membro emittente, costituisce un reato qualificato, che figura anche nell’elenco di cui all’allegato 1 della presente legge e che è punibile, secondo la legge dello Stato membro emittente, [con una pena o una misura di sicurezza privative] della libertà della durata massima non inferiore a tre anni; oppure
2.
un altro fatto punibile ai sensi tanto del diritto dello Stato membro emittente quanto del diritto dei [OSCURATO:PERSONA], e per il quale il diritto dello Stato membro emittente prevede [una pena o una misura di sicurezza privative] della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi;
b.
dell’esecuzione [di una pena o di una misura di sicurezza privative] della libertà della durata di almeno quattro mesi, che la persona ricercata deve scontare nel territorio dello Stato membro emittente per un fatto di cui al punto 1 o al punto 2».
2.
Normativa relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle condanne
18.
La decisione quadro 2008/909 è stata recepita nel diritto dei [OSCURATO:PERSONA] dalla Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (legge sul riconoscimento e sull’esecuzione reciproci di condanne a sanzioni privative della libertà accompagnate o meno da sospensione) (
12
), del 12 luglio 2012, come modificata dalla legge del 3 marzo 2021 (
13
) (in prosieguo: la «WETS»).
19.
L’articolo 1:1, lettera a), della WETS è così formulato:
«Ai fini della presente legge e delle disposizioni basate su di essa, si intende per:
a.
“[OSCURATO:PERSONA]”: il nostro [OSCURATO:PERSONA] della Sicurezza e della Giustizia».
20.
Ai sensi dell’articolo 2:11 della WETS:
«1. Il nostro [OSCURATO:PERSONA] trasmette la decisione giudiziaria e il certificato all’avvocato generale della procura presso la Corte d’appello, a meno che egli ritenga a priori che sussistano motivi per rifiutare il riconoscimento di tale decisione giudiziaria.
2. L’avvocato generale presenta immediatamente la decisione giudiziaria e il certificato alla sezione specializzata del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]] di cui all’articolo 67 della Wet op de rechterlijke organisatie [(legge sull’ordinamento giudiziario) (
14
), del 17 maggio 1827]. Egli deposita dinanzi ad essa le sue eventuali osservazioni sui documenti summenzionati entro quattordici giorni dalla data in cui ha presentato presso di essa i documenti.
3. La sezione specializzata della Corte d’appello valuta:
a.
se sussistono motivi per rifiutare il riconoscimento della decisione giudiziaria in applicazione dell’articolo 2:13, paragrafo 1;
(...)
7. Entro un termine di sei settimane dalla data in cui ha ricevuto la decisione giudiziaria e il certificato, la sezione specializzata della Corte d’appello trasmette al nostro [OSCURATO:PERSONA] la valutazione scritta e motivata da essa effettuata ai sensi del paragrafo 3».
21.
L’articolo 2:12, paragrafo 1, della WETS è formulato come segue:
«Il nostro [OSCURATO:PERSONA] decide in merito al riconoscimento della decisione giudiziaria tenendo conto della valutazione della sezione specializzata della Corte d’appello».
22.
L’articolo 2:13 della WETS, intitolato «Motivi di rifiuto di riconoscimento obbligatorio», al paragrafo 1, lettera f), così dispone:
«Il riconoscimento della decisione giudiziaria è rifiutato quando:
(...)
f.
il fatto per il quale [la pena o la misura di sicurezza privative] della libertà sono state irrogate non sarebbe stato punibile nel diritto dei [OSCURATO:PERSONA] se fosse stato commesso nei [OSCURATO:PERSONA]».
III.
Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale
23.
Il Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA], Wydział III Karny (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA], terza sezione penale) ha emesso due mandati d’arresto europei nei confronti di YM ai fini dell’esercizio di un’azione penale, uno il 9 novembre 2020 e l’altro il 9 maggio 2023.
24.
Il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, è chiamato a pronunciarsi sull’esecuzione di tali due mandati d’arresto europei in qualità di autorità giudiziaria di esecuzione.
25.
Tale giudice precisa che il suo rinvio pregiudiziale riguarda solo il secondo di detti mandati. Quest’ultimo è stato emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei confronti della persona ricercata per un solo fatto, e precisamente il mancato rispetto del suo obbligo alimentare nei confronti di suo figlio minorenne, conformemente alle decisioni pronunciate dai giudici polacchi.
26.
L’autorità giudiziaria di emissione non ha qualificato tale fatto come un reato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, idoneo a dar luogo alla consegna della persona interessata senza verifica della doppia incriminabilità del fatto. Il giudice del rinvio ha constatato che tale fatto non costituiva reato secondo il diritto dei [OSCURATO:PERSONA], ma intende tuttavia rinunciare ad applicare il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 1, di tale decisione quadro.
27.
Infatti, tale giudice rileva che la persona ricercata, di nazionalità polacca, ha risieduto legalmente e ininterrottamente nei [OSCURATO:PERSONA] da oltre cinque anni e vi ha quindi acquisito un diritto di soggiorno permanente. Di conseguenza, detto giudice ritiene che tale persona sia un «residente» del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 5, punto 3, di detta decisione quadro.
28.
Inoltre, il giudice del rinvio constata che la persona ricercata ha stretti legami con il Regno dei [OSCURATO:PERSONA], ragion per cui l’esecuzione in tale Stato membro della pena o della misura di sicurezza privative della libertà eventualmente irrogate in Polonia a seguito della consegna contribuirebbe ad accrescere le sue opportunità di reinserimento sociale. A questo proposito, detto giudice rileva che tale persona risiede nei [OSCURATO:PERSONA] da circa dodici anni, ha beneficiato in questi ultimi anni di redditi sostanziali, parla bene il neerlandese e, sebbene sia attualmente disoccupata, ha intenzione di seguire un corso di istruttore di «fitness».
29.
Nell’ambito del suo rinvio pregiudiziale, il giudice del rinvio aveva inizialmente sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali. Il 13 febbraio 2024 tale giudice ha deciso di ritirare la prima e la seconda questione. Secondo le spiegazioni fornite da detto giudice, tale decisione di ritiro parziale fa seguito al deposito, il 21 dicembre 2023, da parte del governo dei [OSCURATO:PERSONA], del progetto di legge della Wet herimplementatie Europees strafrecht (legge di nuova trasposizione del diritto penale dell’Unione), la cui adozione consentirebbe di risolvere i problemi di trasposizione della decisione quadro 2002/584 che costituivano l’oggetto delle prime due questioni.
30.
Per quanto riguarda la terza questione pregiudiziale, che è ormai l’unica alla quale la Corte è invitata a rispondere, essa riguarda la fattispecie nella quale un mandato d’arresto europeo è emesso per un fatto di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 e che non costituisce reato secondo la legge dello Stato membro di esecuzione. Avendo scelto di non far valere il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 1, di tale decisione quadro, l’autorità giudiziaria di esecuzione intende avvalersi della facoltà offerta dall’articolo 5, punto 3, di detta decisione quadro e prevede quindi di subordinare la consegna della persona ricercata alla condizione che ella sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
31.
A questo proposito, il giudice del rinvio precisa che, in forza della normativa dei [OSCURATO:PERSONA] applicabile alla data della decisione di rinvio, il riconoscimento di una decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro è automaticamente rifiutato nel caso in cui il fatto per il quale è stata irrogata la pena o la misura di sicurezza privative della libertà non costituirebbe reato secondo il diritto dei [OSCURATO:PERSONA] se fosse commesso nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA].
32.
Di conseguenza, qualora un mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale per fatti non punibili secondo il diritto dei [OSCURATO:PERSONA] e tale mandato d’arresto sia eseguito subordinando la consegna della persona interessata a una garanzia di rinvio conformemente all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, detta persona non potrà scontare nei [OSCURATO:PERSONA] la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nello Stato membro di emissione.
33.
Il giudice del rinvio ritiene che siffatta situazione sia contraria al diritto dell’Unione. Tale giudice considera che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 preveda un motivo facoltativo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione. Pertanto, nell’ambito della trasposizione di tale disposizione, gli Stati membri dovrebbero concedere un margine di discrezionalità alle autorità competenti, senza conferire a tale motivo di rifiuto un carattere obbligatorio. Inoltre, detto motivo di rifiuto dovrebbe essere interpretato in modo restrittivo, conformemente all’obiettivo di agevolare il reinserimento sociale della persona interessata.
34.
Detto giudice aggiunge che, nell’ambito dell’attuazione di una garanzia di rinvio per un fatto che non sia punibile secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, la compatibilità di un siffatto margine di discrezionalità con il diritto dell’Unione è dubbia.
35.
Infatti, in una situazione del genere, l’impossibilità di eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA] sembra in contrasto con l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909.
36.
A questo proposito, il giudice del rinvio afferma che, ai sensi di tale articolo 25, le disposizioni della decisione quadro 2002/584 prevalgono su quelle della decisione quadro 2008/909. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che la decisione quadro 2002/584 – in particolare, il suo articolo 5, punto 3 – consente, in situazioni specifiche, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di decidere che una pena inflitta nello Stato membro di emissione debba essere eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione (
15
).
37.
In tali circostanze, detto giudice ritiene che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia rinunciato a invocare il motivo di non esecuzione facoltativa fondato sulla doppia incriminabilità, quale previsto all’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, ma abbia subordinato la consegna a una garanzia di rinvio per accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona interessata, conformemente all’articolo 5, punto 3, di tale decisione quadro, il diritto dell’Unione osti a che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione rifiuti successivamente di riconoscere e di eseguire la condanna pronunciata nello Stato membro di emissione invocando il motivo di rifiuto fondato sulla doppia incriminabilità, quale previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909.
38.
Secondo detto giudice, il mancato riconoscimento della pena o della misura privative della libertà irrogate nello Stato membro di emissione contrasterebbe con l’obiettivo perseguito dall’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, vale a dire accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona condannata, e priverebbe tale disposizione di qualsiasi effetto utile.
39.
Il giudice del rinvio precisa inoltre che la risposta a tale questione influenzerà la sua decisione di consegnare o meno la persona oggetto del procedimento principale. Qualora la Corte concludesse che il diritto dell’Unione non osta all’applicazione di disposizioni nazionali come quelle descritte nel suo rinvio pregiudiziale, detto giudice afferma che esso potrebbe riconsiderare la sua intenzione di consegnare tale persona alle autorità polacche previa garanzia di rinvio. In tal caso, infatti, non sarebbe garantito che detta persona possa scontare nei [OSCURATO:PERSONA] la pena o misura privative della libertà eventualmente irrogate nei suoi confronti in Polonia, al fine di accrescere le sue opportunità di reinserimento sociale.
40.
In sostanza, il giudice del rinvio chiede se, nella fase di attuazione della garanzia di rinvio prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, il riconoscimento e l’esecuzione nei [OSCURATO:PERSONA] della pena o misura privative della libertà eventualmente irrogate in Polonia possano essere impediti dall’assenza di punibilità del fatto ai sensi del diritto dei [OSCURATO:PERSONA].
41.
Nella sua decisione di ritiro parziale depositata presso la Corte il 26 febbraio 2024, tale giudice espone in modo più preciso le ragioni per le quali una modifica della normativa dei [OSCURATO:PERSONA] che rendesse facoltativo il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 non eliminerebbe il problema che è alla base della terza questione pregiudiziale. Infatti, anche in una situazione del genere, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque il potere di rifiutare a priori il riconoscimento di una condanna straniera, e quindi il rinvio nei [OSCURATO:PERSONA] della persona condannata, a causa della non punibilità del fatto secondo il diritto dei [OSCURATO:PERSONA], conformemente a quanto previsto dall’articolo 2:11, paragrafo 1, della WETS. Anche se il [OSCURATO:PERSONA] non esercitasse tale potere, il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]) disporrebbe comunque del potere di rifiutare il riconoscimento e, quindi, il rinvio nei [OSCURATO:PERSONA] della persona condannata, a causa della non punibilità del fatto secondo il diritto dei [OSCURATO:PERSONA], mentre, ai sensi dell’articolo 2:12, paragrafo 1, della WETS, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe vincolato da un siffatto rifiuto.
42.
In tali circostanze, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 9, paragrafo 1, parte iniziale e lettera d), della decisione quadro [2008/909], in combinato disposto con l’articolo 25 della stessa decisione nonché con l’articolo 4, punto 1, e con l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro [2002/584], osti a che uno Stato membro che ha dato applicazione all’articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro [2008/909] trasponga la prima disposizione in modo tale che, dopo che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha autorizzato una consegna allo Stato membro emittente per l’esercizio dell’azione penale con una garanzia di rinvio per un fatto di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro [2002/584], che non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, ma riguardo al quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione si è esplicitamente astenuta dal rifiutare la consegna per detto motivo, autorità diverse dello Stato membro dell’esecuzione (quale Stato di esecuzione) debbano o possano successivamente rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della pena e della misura privativa della libertà inflitta nello Stato membro emittente per quel fatto a causa della non perseguibilità secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione (quale Stato di esecuzione) e debbano o possano dunque rifiutare di far valere la garanzia di rinvio».
43.
YM, l’[OSCURATO:PERSONA] (pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA]), i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e polacco nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte e hanno partecipato, ad eccezione del governo polacco, all’udienza tenutasi il 15 gennaio 2025, nel corso della quale, in particolare, essi hanno risposto ai quesiti per risposta orale loro rivolti dalla Corte.
IV.
Analisi
44.
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede l’obbligo o la facoltà, per l’autorità competente di uno Stato membro, di rifiutare di riconoscere la sentenza e di eseguire la pena pronunciate in un altro Stato membro per il motivo che esse riguardano fatti che non costituirebbero reato secondo il diritto del primo Stato membro, qualora l’autorità giudiziaria di esecuzione di tale Stato membro, conformemente a quanto previsto all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, abbia precedentemente deciso di eseguire un mandato d’arresto europeo subordinando la consegna della persona ricercata alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
45.
Il caso oggetto della causa in esame si presenta nel modo seguente.
46.
L’autorità giudiziaria di esecuzione di uno Stato membro, avendo ricevuto un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, intende consegnare la persona ricercata, da un lato, rinunciando a far valere il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, che riguarda la situazione in cui il fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione e, dall’altro, esigendo, in forza dell’articolo 5, punto 3, della medesima decisione quadro, che detta persona sia rinviata in tale Stato membro per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà che saranno eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
47.
Al fine di adottare la sua decisione sulla consegna, l’autorità giudiziaria di esecuzione si interroga tuttavia sulla sorte che può essere riservata, in applicazione del diritto dei [OSCURATO:PERSONA], a tale garanzia di rinvio nella fase del riconoscimento della sentenza e dell’esecuzione della pena che saranno eventualmente pronunciate nello Stato membro di emissione a seguito della consegna.
48.
Infatti, nella sua versione in vigore al momento della decisione di rinvio, la normativa dei [OSCURATO:PERSONA] impone all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di rifiutare, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, di riconoscere la sentenza e di eseguire la pena pronunciate nello Stato membro di emissione, per il motivo che i fatti addebitati non costituiscono reato secondo il diritto dei [OSCURATO:PERSONA]. Da tale normativa consegue che non può mai essere riconosciuta una sentenza di condanna pronunciata in un altro Stato membro per fatti che non costituiscono reato secondo il diritto dei [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della facoltà prevista all’articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, ha dichiarato che non avrebbe applicato l’articolo 7, paragrafo 1, di tale decisione quadro, estendendo così il requisito della doppia incriminabilità a qualsiasi reato.
49.
Ne deriva che, in pratica, qualsiasi garanzia di rinvio richiesta dall’autorità giudiziaria di esecuzione nei [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, nell’ambito di un mandato d’arresto europeo riguardante fatti che non costituiscono reato secondo il diritto dei [OSCURATO:PERSONA] e per i quali tale autorità ha rinunciato a far valere il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 1, di tale decisione quadro, è destinata ad essere privata di effetto dall’applicazione del motivo di rifiuto automatico stabilito all’articolo 2:13 della WETS.
50.
Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in udienza che la sua normativa nazionale è stata modificata su detto punto. Secondo tale governo, detta normativa modificata è entrata in vigore il 1
o
ottobre 2024. Infatti, a quanto pare, il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 è divenuto facoltativo nell’ambito dell’attuazione della garanzia di rinvio menzionata all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584.
51.
Tale modifica della normativa dei [OSCURATO:PERSONA] è opportuna, dato che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 prevede un motivo facoltativo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione. Di conseguenza, detta disposizione non può essere trasposta in modo da rifiutare, in maniera obbligatoria o automatica, il riconoscimento di qualsiasi sentenza di condanna per fatti che non costituirebbero reato secondo il diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione. In altri termini, l’autorità competente di tale Stato membro dovrebbe disporre di un margine di discrezionalità nell’applicazione di detto motivo di rifiuto in ogni singolo caso.
52.
Infatti, dal testo della disposizione in parola risulta che «[l]’autorità competente dello Stato di esecuzione
può rifiutare
il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena [se] la sentenza si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione» (
16
). L’espressione «può rifiutare» indica chiaramente che a detta autorità è in tal modo offerta una facoltà.
53.
A questo proposito, nella sentenza dell’11 gennaio 2017, Grundza (
17
), la Corte ha esplicitamente dichiarato che detta disposizione prevede «
la facoltà
per l’autorità competente dello Stato di esecuzione di rifiutare il riconoscimento della sentenza pronunciata nello Stato di emissione e l’esecuzione della pena, anch’essa inflitta in quest’ultimo Stato, nel caso in cui la condizione della doppia incriminabilità non sia soddisfatta» (
18
).
54.
Occorre precisare che la decisione quadro 2002/584 prevede, all’articolo 4, punto 1, un motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo fondato anch’esso sul requisito della doppia incriminabilità e che tale disposizione è redatta in termini analoghi a quelli dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909.
55.
A tale riguardo, ricordo che la decisione quadro 2002/584 enuncia esplicitamente, al suo articolo 3, motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo e, ai suoi articoli 4 e 4 bis, motivi di non esecuzione facoltativa dello stesso.
56.
Per quanto riguarda i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo elencati all’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell’ambito della trasposizione di tale decisione quadro nel diritto interno, gli Stati membri dispongono di un margine discrezionale. Pertanto, questi ultimi sono liberi di trasporre o meno tali motivi nel loro diritto interno. Essi possono altresì scegliere di limitare le situazioni nelle quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo, agevolando così la consegna delle persone ricercate, conformemente al principio del riconoscimento reciproco sancito dall’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro (
19
).
57.
Inoltre, va osservato che, secondo i termini dell’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione «può rifiutare» di eseguire un mandato d’arresto europeo per i motivi elencati ai punti da 1 a 7 di tale articolo, tra i quali figura, in particolare, al punto 1 di detto articolo, l’assenza di doppia incriminabilità.
58.
Dalla formulazione dell’articolo 4 di tale decisione quadro risulta quindi che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve disporre di un margine di discrezionalità in merito alla questione se occorra o meno rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo per i motivi di cui a tale articolo 4 (
20
).
59.
Secondo la Corte, ne consegue che, quando optano per il recepimento di uno o più dei motivi di non esecuzione facoltativa previsti dall’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, gli Stati membri non possono prevedere che le autorità giudiziarie siano tenute a rifiutare di eseguire qualsiasi mandato d’arresto europeo che rientri formalmente nell’ambito di applicazione di detti motivi, senza possibilità per queste ultime di prendere in considerazione le circostanze proprie di ciascun caso di specie (
21
).
60.
A mio avviso, tale interpretazione può essere estesa all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, tenuto conto delle analogie tra la formulazione di detta disposizione e quella dell’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584.
61.
La constatazione secondo cui detta disposizione non può essere interpretata nel senso che prevede un motivo obbligatorio di rifiuto di riconoscimento delle sentenze e di rifiuto di esecuzione delle pene non consente tuttavia di rispondere interamente agli interrogativi del giudice del rinvio.
62.
Infatti, nel caso in cui la facoltà offerta dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 sia esercitata dall’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, la garanzia di rinvio richiesta nella fase della consegna non può avere effetto, con la conseguenza che la persona condannata non potrà scontare la sua pena o misura privative della libertà nel territorio di tale Stato membro. L’obiettivo di favorire il reinserimento sociale di tale persona, che giustifica l’attivazione del meccanismo di consegna accompagnata da una garanzia di rinvio, quale previsto all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, può quindi essere compromesso nella fase del riconoscimento della sentenza di condanna.
63.
È per tale ragione che il giudice del rinvio invita la Corte a precisare se sia conforme all’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 il fatto che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione abbia la facoltà – e non l’obbligo – di rifiutare, in applicazione del motivo previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale decisione quadro, il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza pronunciata dopo una consegna accompagnata da una garanzia di rinvio effettuata in applicazione dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584.
64.
Ritengo che, in linea di principio, una siffatta facoltà non debba essere ammessa in assenza di un mutamento di circostanze tale da giustificare che sia riesaminata, sotto il profilo del reinserimento sociale della persona condannata, la valutazione iniziale dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha indotto quest’ultima a rinunciare a far valere il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584 e ad attuare il meccanismo di consegna accompagnata da una garanzia di rinvio previsto all’articolo 5, punto 3, di tale decisione quadro. Varie ragioni mi inducono a sostenere una simile soluzione.
65.
In primo luogo
, ricordo che, al pari della decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 concretizza, nel settore penale, i principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento. Tale decisione quadro rafforza la cooperazione giudiziaria per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze penali quando delle persone siano state condannate a pene detentive o a misure privative della libertà in un altro Stato membro, al fine di facilitare il loro reinserimento nella società (
22
).
66.
Ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, detta decisione quadro ha lo scopo di stabilire le norme che, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, consentono a uno Stato membro di riconoscere una sentenza e di eseguire la pena pronunciate da un giudice di un altro Stato membro.
67.
A tal fine, l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 stabilisce che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è, in linea di principio, tenuta ad accogliere la domanda volta al riconoscimento di una sentenza e all’esecuzione di una condanna ad una pena detentiva o ad una misura privativa della libertà personale pronunciate in un altro Stato membro, la quale le sia stata trasmessa a norma degli articoli 4 e 5 di tale decisione quadro. In linea di principio, tale autorità può rifiutare di dare seguito ad una simile domanda soltanto per i motivi di rifiuto di riconoscimento e di rifiuto di esecuzione tassativamente elencati all’articolo 9 di detta decisione quadro (
23
).
68.
Qualsiasi eccezione al principio del riconoscimento reciproco deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (
24
). Al riguardo, per quanto concerne l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, la Corte ha dichiarato che la condizione della doppia incriminabilità costituisce un’eccezione alla regola del principio del riconoscimento della sentenza e dell’esecuzione della pena. Pertanto, il campo d’applicazione del motivo di rifiuto di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena, fondato sull’assenza di doppia incriminabilità e quale definito da detta disposizione, deve essere interpretato in maniera restrittiva, in modo da limitare i casi di non riconoscimento e di non esecuzione (
25
).
69.
Come la Corte ha già precisato, un’interpretazione restrittiva dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 contribuisce a realizzare lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata che è perseguito da tale decisione quadro, come risulta dal suo articolo 3, paragrafo 1 (
26
).
70.
Orbene, tale scopo è perseguito altresì dall’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, che prevede la facoltà, per l’autorità giudiziaria di esecuzione, di decidere che una pena inflitta sia eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione (
27
). Infatti, tale disposizione mira ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale del cittadino o del residente dello Stato membro di esecuzione, consentendogli di scontare, nel territorio di quest’ultimo, la pena o la misura di sicurezza privative della libertà che, a seguito della sua consegna in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, siano eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione (
28
).
71.
La decisione di attuare il meccanismo di consegna accompagnata da una garanzia di rinvio, previsto all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, è fondata su una valutazione complessiva delle opportunità di reinserimento sociale nello Stato membro di emissione e nello Stato membro di esecuzione, tenuto conto dei legami della persona interessata con ciascuno di tali due Stati (
29
).
72.
L’autorità giudiziaria di esecuzione del mandato d’arresto europeo deve quindi poter valutare, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, se i legami di tale persona con lo Stato membro di esecuzione siano sufficienti affinché l’obiettivo del reinserimento sociale perseguito dalla citata disposizione possa essere meglio raggiunto nel caso in cui detta persona sconti in tale Stato membro la pena che potrebbe esserle inflitta (
30
).
73.
Nell’ambito di tale valutazione, l’autorità giudiziaria di esecuzione è chiamata a bilanciare vari interessi, come quelli connessi al reinserimento sociale della persona ricercata a seguito della sua eventuale condanna, alla necessità di evitare l’impunità di detta persona e all’assenza di doppia incriminabilità (
31
).
74.
Se tale autorità decide di attuare il meccanismo di consegna accompagnata da una garanzia di rinvio, quale previsto all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, rinunciando a far valere il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 1, di tale decisione quadro, è perché essa ritiene che gli interessi connessi al reinserimento sociale e alla lotta contro l’impunità debbano prevalere sulla constatazione secondo cui il fatto di cui trattasi non è punibile secondo il suo diritto nazionale.
75.
Nelle circostanze del procedimento principale, il giudice del rinvio considera effettivamente che, tenuto conto dei legami di YM con i [OSCURATO:PERSONA], l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale di tale persona richiede che essa sconti la sua pena nel territorio di detto Stato membro. Pertanto, tale giudice intende rinunciare ad invocare l’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, chiedendosi al contempo se la garanzia di rinvio da esso richiesta potrà produrre effetto tenuto conto della facoltà di cui disporrà poi l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di rifiutare il riconoscimento della sentenza di condanna sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909.
76.
Al fine di ridurre siffatta incertezza, occorre stabilire la regola secondo cui il bilanciamento in tal modo effettuato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione nella fase di esecuzione del mandato d’arresto europeo non dovrebbe, in linea di principio, poter essere rimesso in discussione nella fase del riconoscimento della sentenza di condanna successiva a tale mandato. Pertanto, la possibilità di invocare il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto da detta disposizione dovrebbe essere soggetta a limiti rigorosi qualora sia stato attuato il meccanismo di consegna accompagnata da una garanzia di rinvio, di cui all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584.
77.
Ciò implica che, in assenza di un mutamento di circostanze che possa influire sull’interesse a che, per un migliore reinserimento sociale della persona condannata, quest’ultima sconti la sua pena nel territorio dello Stato membro di esecuzione, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non dovrebbe poter invocare il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909.
78.
In secondo luogo
, una siffatta soluzione è giustificata dalla logica intrinseca al meccanismo di consegna accompagnata da una garanzia di rinvio previsto all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. Infatti, tale meccanismo si basa su un duplice impegno che può essere formulato nel modo seguente: subordinando la consegna a una garanzia di rinvio, lo Stato membro di esecuzione si impegna implicitamente, ma necessariamente, ad eseguire, in linea di principio, la pena o la misura privativa della libertà che sarà eventualmente irrogata nello Stato membro di emissione. Dal canto suo, quest’ultimo Stato, quando fornisce una garanzia di rinvio, si impegna anticipatamente a rinviare nello Stato membro di esecuzione la persona condannata affinché sconti tale pena o misura di sicurezza privative della libertà (
32
). La regola secondo cui il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 non dovrebbe, in linea di principio, poter essere invocato in sede di attuazione della garanzia di rinvio di cui all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 consente di garantire che, in assenza di nuove circostanze, detto duplice impegno sarà rispettato e produrrà effetto.
79.
In terzo luogo
, occorre tenere conto dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, che disciplina la relazione tra tale decisione quadro e la decisione quadro 2002/584. Ricordo che, ai sensi di detto articolo, le disposizioni della decisione quadro 2008/909 si applicano,
mutatis mutandis
, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni della decisione quadro 2002/584, all’esecuzione delle pene, segnatamente qualora uno Stato membro, in virtù dell’articolo 5, punto 3, di quest’ultima decisione quadro, ponga come condizione per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo che la persona interessata sia rinviata in tale Stato per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, in modo da evitare l’impunità di detta persona.
80.
Da tale disposizione risulta che, al pari di quanto vale per l’applicazione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione delle pene successiva all’attuazione della garanzia di rinvio prevista all’articolo 5, punto 3, di detta decisione quadro presuppone che siano rispettate la procedura e le condizioni stabilite dalla decisione quadro 2008/909 ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di una sentenza penale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di condanna (
33
).
81.
Il nesso tra le procedure previste dalla decisione quadro 2002/584 e dalla decisione quadro 2008/909 in sede di applicazione della garanzia di rinvio prevista all’articolo 5, punto 3, della prima di tali decisioni quadro è altresì confermato dalla parte f) del modello di certificato di cui all’allegato I della decisione quadro 2008/909. Tale certificato è trasmesso insieme alla sentenza, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione della stessa, e deve menzionare detta garanzia di rinvio qualora quest’ultima sia stata fornita dallo Stato membro di emissione. Ne consegue che l’esecuzione di una pena che fa seguito alla concessione di tale garanzia richiede la trasmissione, da parte dello Stato membro di condanna, della sentenza e del certificato, conformemente alle norme stabilite da detta decisione quadro.
82.
La Corte ha precisato, nella sentenza SF, che l’articolazione prevista dal legislatore dell’Unione tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909 deve contribuire a conseguire l’obiettivo consistente nel favorire il reinserimento sociale della persona interessata. Essa ha inoltre sottolineato che un siffatto reinserimento è nell’interesse non solo della persona condannata, ma anche dell’Unione europea in generale (
34
). Tale concezione dell’articolazione tra le due decisioni quadro in parola come finalizzata al conseguimento di detto obiettivo rafforza la necessità di contenere il ricorso al motivo di rifiuto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 entro limiti rigorosi qualora il meccanismo di consegna accompagnata da una garanzia di rinvio sia attuato conformemente a quanto previsto all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584.
83.
Ciò vale a maggior ragione in quanto dall’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 risulta che le disposizioni di quest’ultima sono applicabili
nella misura in cui sono compatibili con la decisione quadro 2002/584
, il che implica un requisito di coerenza nell’attuazione di tali due decisioni quadro. A mio avviso, tale requisito di coerenza non sarebbe soddisfatto se, in assenza di un mutamento delle circostanze che giustifichi il riesame della valutazione iniziale dell’autorità giudiziaria di esecuzione che ha indotto quest’ultima a far prevalere l’interesse connesso al reinserimento sociale della persona interessata su quello connesso all’assenza di doppia incriminabilità, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione potesse decidere, nella fase del riconoscimento della sentenza ai fini dell’esecuzione della pena, di far prevalere quest’ultimo interesse invocando il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909.
84.
In quarto luogo
, occorre sottolineare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, lo scopo del meccanismo del mandato d’arresto europeo è di consentire l’arresto e la consegna di una persona ricercata affinché, alla luce dell’obiettivo perseguito da detta decisione quadro, il reato commesso non rimanga impunito e tale persona sia sottoposta ad un procedimento penale o sconti la pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti (
35
). Infatti, il meccanismo del mandato d’arresto europeo mira segnatamente ad impedire l’impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale è sospettata di aver commesso un reato (
36
).
85.
Aggiungo che, ai sensi dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, la relazione tra tale decisione quadro e la decisione quadro 2002/584 deve parimenti mirare ad evitare l’impunità della persona interessata.
86.
Dall’enfasi posta su quest’ultimo obiettivo, che costituisce l’obiettivo principale del meccanismo di consegna istituito da tale decisione quadro, risulta che il modo adeguato di coordinare detta decisione quadro e la decisione quadro 2008/909 deve essere determinato, in ciascun caso, tenendo conto non solo dell’obiettivo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, ma anche dell’obiettivo di lotta contro l’impunità.
87.
Orbene, nel caso di atti che non costituiscono reato secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, il fatto che l’autorità giudiziaria di esecuzione non proceda alla consegna della persona ricercata facendo valere l’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584 ha l’effetto di pregiudicare l’obiettivo di lotta contro l’impunità. È per questa ragione che occorre adottare un’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 che, favorendo la consegna, consenta la realizzazione di detto obiettivo, il che implica una limitazione rigorosa della facoltà di invocare tale disposizione in sede di attuazione della garanzia di rinvio prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. In caso contrario, l’autorità giudiziaria di esecuzione potrebbe essere dissuasa dall’attivare il meccanismo di consegna condizionata previsto da tale disposizione, il che pregiudicherebbe l’obiettivo di lotta contro l’impunità. A questo proposito, è rivelatore il fatto che il giudice del rinvio menzioni la possibilità di riconsiderare la sua decisione di consegnare la persona ricercata.
88.
Dagli elementi che precedono risulta che, in una situazione in cui, in assenza di doppia incriminabilità, l’autorità giudiziaria di esecuzione non si avvale della facoltà di invocare il motivo di non esecuzione previsto all’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584 e procede alla consegna della persona ricercata subordinando tale consegna a una garanzia di rinvio, conformemente all’articolo 5, punto 3, di detta decisione quadro, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non può, in linea di principio, nella fase del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di tale persona, invocare il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, che si basa anch’esso sull’assenza di doppia incriminabilità.
89.
Pur ammettendo, conformemente a detta soluzione, che la valutazione effettuata inizialmente dall’autorità giudiziaria di esecuzione dovrebbe, in assenza di nuove circostanze, essere presa in considerazione e messa in pratica nella fase del riconoscimento della sentenza di condanna, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia che, tenuto conto del notevole periodo di tempo che può intercorrere tra la decisione sulla consegna e la decisione di riconoscimento della sentenza di condanna, occorre prendere in considerazione, nel momento in cui quest’ultima decisione è adottata, la situazione reale e attuale della persona interessata alla luce dell’obiettivo di favorirne il reinserimento sociale.
90.
Pertanto, tale governo sostiene, in sostanza, che dovrebbe potersi effettuare un nuovo bilanciamento degli interessi nella fase del riconoscimento della sentenza e dell’esecuzione della pena, conformemente alla decisione quadro 2008/909. Infatti, è possibile che, a causa di nuove circostanze intervenute dopo la formulazione della garanzia di rinvio, quali la perdita del diritto di soggiorno della persona interessata nello Stato membro di esecuzione oppure un cambiamento della situazione personale o familiare di tale persona, l’esecuzione della condanna in tale Stato membro non sia più idonea a favorire il reinserimento sociale di detta persona in detto Stato membro. Secondo tale governo, la ragione per la quale l’autorità giudiziaria di esecuzione, nella fase di esame del mandato d’arresto europeo, ha deciso di rinunciare a invocare il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584 potrebbe essere venuta meno. In tal caso, diventerebbe nuovamente possibile per l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione invocare il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909.
91.
In udienza, la Commissione ha parimenti ammesso che la situazione giuridica o di fatto della persona interessata poteva essersi evoluta, ragion per cui, al fine di garantirle un migliore reinserimento sociale, la pena o la misura privative della libertà dovrebbero essere scontate nello Stato membro di condanna. In una situazione del genere, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione potrebbe quindi, a titolo eccezionale, invocare il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 ancorché l’assenza di doppia incriminabilità non sia stata invocata nella fase della consegna. A tale riguardo, la Commissione ha precisato che la soluzione opposta porterebbe a impedire la realizzazione dell’obiettivo di facilitare il reinserimento sociale della persona condannata.
92.
Al pari del governo dei [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione, riconosco che occorre ammettere un’eccezione alla regola secondo la quale il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 non può, in linea di principio, essere invocato in sede di attuazione della garanzia di rinvio prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 (
37
).
93.
Infatti, un mutamento di circostanze nella situazione giuridica o di fatto della persona condannata, che contribuisca ad attenuare o a far venire meno i legami di tale persona con lo Stato membro di esecuzione, può giustificare, nella fase del riconoscimento della sentenza di condanna nell’ambito della decisione quadro 2008/909, che, per un migliore reinserimento sociale di detta persona, la pena o la misura privative della libertà siano eseguite nel territorio dello Stato membro di condanna anziché in quello dello Stato membro di esecuzione. Pertanto, occorre verificare se tale riconoscimento risponda ancora, in detta fase, all’obiettivo della decisione quadro in parola, vale a dire favorire il reinserimento sociale della persona condannata. Se non fosse più così, non vi sarebbe più alcuna ragione per impedire all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di avvalersi della facoltà offertale dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909.
94.
Occorre sottolineare che, in una situazione del genere, l’articolo 25 di tale decisione quadro non osta a che sia applicato l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di detta decisione quadro, nella misura in cui, a causa di un mutamento delle circostanze, l’attuazione della garanzia di rinvio inizialmente richiesta sulla base di circostanze diverse non sia più giustificata (
38
). Pertanto, non viene pregiudicato il meccanismo di consegna accompagnata da una garanzia di rinvio, previsto all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. Inoltre, non è compromesso l’obiettivo di lotta contro l’impunità, poiché la persona condannata sconterà la sua pena nello Stato membro di condanna.
95.
In sintesi, ritengo che, in ciascun caso concreto, a dover guidare l’articolazione fra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909 siano gli obiettivi di favorire il reinserimento sociale della persona condannata e di lottare contro l’impunità.
96.
Pertanto, tali due obiettivi giustificano il fatto che, in linea di principio, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non possa invocare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 nella fase del riconoscimento della sentenza di condanna, in sede di attuazione della garanzia di rinvio che è stata fornita in occasione della consegna, conformemente all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. Infatti, ammettere in modo troppo ampio la possibilità di invocare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 andrebbe a scapito del reinserimento sociale della persona condannata e pregiudicherebbe l’obiettivo di lotta contro l’impunità, in quanto potrebbe dissuadere l’autorità giudiziaria di esecuzione dall’attuare il meccanismo di consegna accompagnata da una garanzia di rinvio, dato che quest’ultima rischierebbe di essere vanificata.
97.
Tuttavia, questi stessi obiettivi giustificano che si ammetta un’eccezione quando, alla luce dell’obiettivo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, l’attuazione della garanzia di rinvio abbia perduto la sua ragion d’essere.
98.
È necessaria un’ultima precisazione.
99.
Infatti, come è stato rilevato in particolare dalla Commissione in udienza, è probabile che, nella maggior parte dei casi, un mutamento di circostanze tale da giustificare che la pena o la misura privative della libertà siano in definitiva eseguite nello Stato membro di condanna sia constatato e preso in considerazione ancor prima che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione preveda la possibilità di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909.
100.
A tale riguardo, occorre ricordare che l’attuazione della garanzia di rinvio, conformemente a quanto previsto dall’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, deve essere effettuata secondo le norme stabilite da tale decisione quadro. Orbene, detta decisione quadro disciplina, al suo articolo 4, paragrafi da 2 a 5, il dialogo tra le autorità competenti dello Stato membro di emissione e dello Stato membro di esecuzione al fine di determinare in quale di questi due Stati membri debbano essere scontate la pena o la misura privative della libertà al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata.
101.
Sebbene la sussistenza di una garanzia di rinvio richiesta e ottenuta ai sensi dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 implichi un adeguamento della procedura prevista da dette disposizioni, in quanto l’autorità competente dello Stato membro di emissione dovrebbe, in linea di principio, conformemente all’impegno da essa assunto nella fase della consegna, essere tenuta a trasmettere la sentenza corredata del certificato, è possibile che un mutamento delle circostanze abbia come conseguenza che tale garanzia di rinvio debba essere revocata e che la procedura di riconoscimento non debba essere avviata o portata a termine.
102.
A questo proposito, ricordo che, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, la persona interessata deve essere ascoltata prima di essere rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Non è escluso che tale persona rappresenti un mutamento della sua situazione tale da giustificare che la stessa sconti la sua pena in quest’ultimo Stato membro.
103.
Peraltro, qualora dalle consultazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di condanna e dello Stato membro di esecuzione risulti che, per consentire un migliore reinserimento sociale della persona condannata, la pena o la misura privative della libertà pronunciate nei suoi confronti debbano essere scontate nel primo di tali Stati membri, è probabile che dette autorità convengano che la garanzia di rinvio prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 abbia perduto la sua ragion d’essere e debba quindi essere revocata. La conseguenza di ciò sarà che l’autorità competente dello Stato membro di condanna non trasmetterà la sentenza e il certificato oppure, se tale trasmissione sia già avvenuta, che detta autorità deciderà di ritirare il certificato, mettendo così fine alla procedura di riconoscimento. Pertanto, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non dovrà interrogarsi sull’opportunità di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909.
104.
In realtà, è soltanto nella situazione in cui, nonostante dette consultazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di condanna e lo Stato membro di esecuzione, la procedura di riconoscimento della sentenza di condanna sia stata avviata e non sia stata interrotta, che l’autorità competente di quest’ultimo Stato membro potrebbe essere indotta, se del caso e nei limiti sopra descritti, ad invocare il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909.
V.
Conclusione
105.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente:
L’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, nonché l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,
devono essere interpretati nel senso che:
in una situazione in cui, in assenza di doppia incriminabilità, l’autorità giudiziaria di esecuzione non si avvale della facoltà di invocare il motivo di non esecuzione previsto all’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, e procede alla consegna della persona ricercata subordinando tale consegna a una garanzia di rinvio, conformemente all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non può, in linea di principio, nella fase del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di tale persona, invocare il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, che si basa anch’esso sull’assenza di doppia incriminabilità.
Tuttavia, in presenza di un mutamento di circostanze avvenuto successivamente alla consegna e tale da giustificare che la pena o la misura privative della libertà siano eseguite nello Stato membro di emissione anziché nello Stato membro di esecuzione e nel caso in cui, nonostante tale mutamento di circostanze, la garanzia di rinvio non sia stata revocata a seguito delle consultazioni svolte tra le autorità competenti di tali due Stati membri, conformemente all’articolo 4, paragrafi da 2 a 5, della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione abbia la possibilità di invocare il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale decisione quadro.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
2
)
GU 2008, L 327, pag. 27
.
(
3
)
GU 2009, L 81, pag. 24
; in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909».
(
4
)
GU 2002, L 190, pag. 1
.
(
5
) In prosieguo: la «decisione quadro 2002/584».
(
6
) Per quanto riguarda la relazione tra tali due decisioni quadro nel caso in cui sia invocato il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, rinvio alle mie conclusioni nelle cause C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE) e Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli e a. (
C‑305/22 e C‑595/23
,
EU:C:2024:1030
), le quali rinviano alle mie conclusioni nella causa C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE) (
C‑305/22
,
EU:C:2024:508
).
(
7
) V. dichiarazione dei [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, del 20 settembre 2012, riprodotta nella nota di trasmissione del 1
o
ottobre 2012 di F. Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Segretario di Stato per la sicurezza e la giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] van Veiligheid en Justitie (Ministero della Sicurezza e della Giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), a [OSCURATO:PERSONA]Pita y González, direttore generale del Consiglio, relativa alla notifica dell’attuazione della decisione quadro 2008/909 da parte dei [OSCURATO:PERSONA] (documento n. 14427/12), disponibile, in lingua inglese, al seguente indirizzo Internet: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‑14427-2012-INIT/en/pdf.
(
8
) Stb. 2004, n. 195.
(
9
) Stb. 2021, n. 125.
(
10
) Stb. 2000, n. 495.
(
11
)
GU 2017, L 283, pag. 1
.
(
12
) Stb. 2012, n. 333.
(
13
) V. nota 9 delle presenti conclusioni.
(
14
) Stb. 1827, n. 20.
(
15
) Il giudice del rinvio cita la sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (C‑314/18; in prosieguo: la «sentenza SF»,
EU:C:2020:191
, punto
41
).
(
16
) Il corsivo è mio.
(
17
)
C‑289/15
,
EU:C:2017:4
.
(
18
) V. sentenza dell’11 gennaio 2017, Grundza (
C‑289/15
,
EU:C:2017:4
, punto
29
). Il corsivo è mio.
(
19
) V., in particolare, sentenza del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo) (
C‑700/21
,
EU:C:2023:444
, punto
35
e giurisprudenza ivi citata).
(
20
) V., in particolare, sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem) (
C‑665/20 PPU
,
EU:C:2021:339
, punto
43
e giurisprudenza ivi citata).
(
21
) V. sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem) (
C‑665/20 PPU
,
EU:C:2021:339
, punto
44
).
(
22
) V. sentenza del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑819/21
,
EU:C:2023:841
, punto
19
).
(
23
) V. sentenza del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑819/21
,
EU:C:2023:841
, punto
20
).
(
24
) V., in particolare, sentenze del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem) (
C‑665/20 PPU
,
EU:C:2021:339
, punto
39
); del 14 luglio 2022, Procuratore generale presso la Corte d’appello di Angers (
C‑168/21
,
EU:C:2022:558
, punto
40
), e del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo) (
C‑700/21
,
EU:C:2023:444
, punto
33
).
(
25
) V. sentenza dell’11 gennaio 2017, Grundza (
C‑289/15
,
EU:C:2017:4
, punto
46
).
(
26
) V. sentenza dell’11 gennaio 2017, Grundza (
C‑289/15
,
EU:C:2017:4
, punto
51
).
(
27
) V. sentenza SF (punto 41).
(
28
) V. sentenza SF (punto 48) nonché ordinanza del 16 novembre 2023, PY (Cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro di esecuzione) (
C‑636/22
,
EU:C:2023:899
, punto
37
).
(
29
) Per quanto riguarda l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, v. sentenza del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo) (
C‑700/21
,
EU:C:2023:444
, punti da
53
a
68
). Per quanto concerne l’articolo 5, punto 3, di tale decisione quadro, v. ordinanza del 16 novembre 2023, PY (Cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro di esecuzione) (
C‑636/22
,
EU:C:2023:899
, punti
42
e
43
).
(
30
) V. ordinanza del 16 novembre 2023, PY (Cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro di esecuzione) (
C‑636/22
,
EU:C:2023:899
, punto
39
). L’esame, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, della questione se sussista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena o la misura di sicurezza inflitta nello Stato membro di emissione sia eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione deve essere effettuato mediante una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione della persona ricercata, idonei a indicare se esistano tra tale persona e lo Stato membro di esecuzione legami che consentano di constatare che detta persona è sufficientemente integrata in tale Stato e che, pertanto, l’esecuzione, nello Stato membro di esecuzione, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione contribuirà alla realizzazione dell’obiettivo di reinserimento sociale perseguito dall’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. Tra tali elementi figurano i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che la persona ricercata intrattiene con lo Stato membro di esecuzione nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato membro. V., in particolare, per analogia, a proposito dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, sentenza del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo) (
C‑700/21
,
EU:C:2023:444
, punti da
60
a
62
e
65
nonché giurisprudenza ivi citata).
(
31
) La Corte ha già sottolineato che l’obiettivo di facilitare il reinserimento sociale della persona condannata, perseguito dall’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, deve essere bilanciato con altri interessi, in particolare con l’effettività dell’azione penale, al fine di garantire una piena ed efficace repressione del reato su cui si basa il mandato d’arresto europeo v. sentenza SF (punto 56). Come ha rilevato l’avvocato generale Pikamäe a proposito dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 nelle conclusioni da lui presentate nella causa SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (
C‑314/18
,
EU:C:2019:427
, paragrafo
61
), «[l]’obiettivo di facilitare il reinserimento sociale della persona condannata non presenta quindi un carattere assoluto e può essere bilanciato con altre esigenze».
(
32
) Il rinvio da parte dello Stato membro di emissione può avvenire soltanto dopo che la decisione che irroga una pena sia divenuta definitiva: v. sentenza SF (punti 52 e 53).
(
33
) V. inoltre, a tale riguardo, comunicazione della Commissione – Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU C, C/2023/1270), punti 2.5.2 e 5.9.2, da cui risulta che, nell’ipotesi prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, al trasferimento della pena nello Stato membro di esecuzione, dove essa è eseguita, si applicano la procedura e le condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909. Ciò ha segnatamente indotto la Corte a dichiarare che l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che, qualora l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale sia subordinata alla condizione prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, lo Stato membro di esecuzione, per eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro di emissione nei confronti della persona interessata, può adattare la durata di tale pena soltanto in conformità alle rigorose condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909: v. sentenza SF (punto 68).
(
34
) V. sentenza SF (punto 51).
(
35
) V., in particolare, sentenza SF (punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
(
36
) V. sentenza del 18 aprile 2023, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia) (
C‑699/21
,
EU:C:2023:295
, punto
44
).
(
37
) Più in generale, sottolineo che, nella fase della consegna, l’autorità giudiziaria di esecuzione non può avere la certezza che la pena che sarà eventualmente inflitta potrà essere eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. A seconda del tipo di pena, possono diventare rilevanti alcuni motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione. Ciò vale, ad esempio, per l’articolo 9, paragrafo 1, lettera k), della decisione quadro 2008/909, che prevede l’ipotesi in cui la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale che, nonostante l’articolo 8, paragrafo 3, di tale decisione quadro, non può essere eseguita dallo Stato di esecuzione in base al suo sistema giuridico o sanitario.
(
38
) Aggiungo che la seconda frase del considerando 12 della decisione quadro 2008/909 ha carattere esemplificativo, come indica l’espressione «tra l’altro», e non può quindi fornire un’indicazione del fatto che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale decisione quadro non possa in alcun caso essere invocato nell’ambito dell’attuazione della garanzia di rinvio prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584.