Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1215/2024
ECLI:EU:C:2024:848
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0494
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
4 ottobre 2024 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Nozione – Procedura diretta a sostituire il consenso del convenuto alla revoca del sequestro giudiziario di beni sequestrati dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge – Articolo 8, punto 2 – Istanza d’intervento – Nozione di terzo»
Nella causa C‑494/23 [Mahá] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), con decisione del 7 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 3 agosto 2023, nel procedimento
QE,
IJ
contro
[OSCURATO:PERSONA],
EB,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, N. Wahl e M.L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e J. Simon, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da S. Noë e K. Walkerová, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 8, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2012, L 351, pag. 1
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra QE e IJ, due residenti cechi, da un lato, e DP e EB, due residenti francesi, dall’altro, in merito alla revoca di un sequestro giudiziario di un veicolo acquistato da QE e da IJ.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Convenzione di Bruxelles
3
Il titolo I della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 1972, L 299, pag. 32
; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles») dispone quanto segue:
«La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale.
(...)».
Regolamento (CE) n. 44/2001
4
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2001, L 12, pag. 1
), in vigore fino al 9 gennaio 2015 e abrogato dal regolamento n. 1215/2012, prevedeva quanto segue:
«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».
Regolamento n. 1215/2012
5
Ai sensi del considerando 10 del regolamento n. 1215/2012:
«È opportuno includere nell’ambito d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti, (...)».
6
L’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento così dispone:
«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (
acta iure imperii
)».
7
L’articolo 8 di detto regolamento è così formulato:
«Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:
(...)
2)
qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale;
(...)».
8
Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, di tale regolamento:
«Oltre che nei casi in cui la sua competenza giurisdizionale risulta da altre disposizioni del presente regolamento, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente (...)».
Diritto ceco
Legge n. 141/1961, sulla procedura penale (codice di procedura penale)
9
L’articolo 80, paragrafi 1 e 3, dello zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řizení soudním (trestní řád) [legge n. 141/1961 sulla procedura penale (codice di procedura penale)] prevede quanto segue:
«(1) Se il bene consegnato o sottratto non è più necessario alla prosecuzione del procedimento e se la confisca o il sequestro non sono possibili, esso viene restituito alla persona che lo ha consegnato o a cui è stato sottratto. Se un’altra persona rivendica un diritto su di esso, sarà restituito alla persona il cui diritto sul bene non è contestato. In caso di dubbio, il bene è sottoposto a sequestro giudiziario e la persona che rivendica il diritto su di esso viene informata della possibilità di far valere il diritto in un procedimento civile. (...)
(...)
(3) La decisione di cui [al paragrafo 1] è adottata dal presidente della sezione, dal pubblico ministero o, nell’ambito delle indagini preliminari, dalle forze dell’ordine (...)».
Legge n. 99/1963, sulla procedura civile
10
L’articolo 88, lettera d), dello zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (legge n. 99/1963, codice di procedura civile) dispone quanto segue:
«In luogo del giudice ordinario, (...) il giudice dinanzi al quale pende il procedimento di sequestro è competente a conoscere della controversia se si tratta di una decisione che impone alla parte che si è opposta alla restituzione al ricorrente dell’oggetto del sequestro a consentirvi».
Legge n. 292/2013, sui procedimenti giudiziari speciali
11
Il titolo IV, sezione prima, dello zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (legge n. 292/2013 sui procedimenti giudiziari speciali), è intitolato «Procedimento di sequestro». Esso contiene, in particolare, gli articoli 298 e 299 di detta legge.
12
L’articolo 298, paragrafo 1, di tale legge, intitolato «Restituzione del bene oggetto del sequestro giudiziario», così dispone:
«Il giudice consegna il bene oggetto del sequestro alla persona alla quale è stata concessa la restituzione, che ne fa domanda. Qualora il bene sia oggetto di sequestro perché una persona diversa da quella cui è stata concessa la restituzione chiede la revoca del sequestro o perché un’altra persona di cui è richiesto il consenso non acconsente alla revoca a favore della persona alla quale è stata concessa la restituzione, ai fini della restituzione del bene è richiesto il consenso di tutte le parti e della persona il cui disaccordo con l’esecuzione ha portato al sequestro (...)».
13
L’articolo 299 della suddetta legge, intitolato «Sostituzione del consenso alla restituzione del bene oggetto di sequestro», così recita:
«1)
Se il consenso alla restituzione del bene oggetto di sequestro è stato rifiutato, esso può essere sostituito da una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale con la quale sia deciso che la persona che si è opposta al rilascio deve acconsentire alla restituzione al richiedente del bene oggetto di sequestro.
2)
Il giudice davanti al quale è in corso il procedimento relativo al sequestro è competente il procedimento relativo alla sostituzione del consenso di cui al paragrafo 1».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14
Il 19 agosto 2017, QE e IJ hanno acquistato un veicolo in Germania, per un importo di EUR 13000. Il 12 settembre 2017 il veicolo è stato sequestrato dalla polizia della Repubblica ceca, in quanto esso sarebbe stato oggetto di un furto commesso in Francia. A seguito di tale sequestro, il suddetto veicolo non è stato restituito a QE e a IJ, ma è stato oggetto di sequestro giudiziario presso l’Okresní soud v Českých Budějovicích (Tribunale circoscrizionale di České Budějovice, Repubblica ceca), in considerazione del fatto che, nell’ambito di un procedimento anteriore DP e EB, due residenti francesi, avevano anch’essi fatto valere i loro diritti su di esso.
15
QE e IJ hanno presentato, dinanzi a tale giudice, una domanda di restituzione del bene oggetto di sequestro giudiziario. Poiché in un caso del genere il diritto ceco esige il consenso di tutte le persone implicate, QE e IJ hanno del pari presentato una domanda diretta a che detto giudice adottasse una decisione sostitutiva del consenso di DP e EB ai fini di tale restituzione. Tale domanda è stata notificata a DP e EB, che non hanno presentato osservazioni nel termine impartito.
16
Il giudice adito, in quanto giudice di primo grado, ha declinato la propria competenza internazionale a conoscere della domanda diretta alla sostituzione del consenso, ritenendo, in sostanza, che tale competenza potesse essere stabilita solo sulla base dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, ma che non fossero comparsi dinanzi ad esso DP e EB, in qualità di convenuti.
17
Adito in appello da QE e da IJ, il Krajský soud v Českých Budějovicích (Corte regionale di České Budějovice, Repubblica ceca) ha confermato, con ordinanza del 5 novembre 2021, la decisione del giudice di primo grado.
18
QE e IJ hanno proposto un ricorso per cassazione avverso tale decisione dinanzi al Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), che è il giudice del rinvio, sostenendo che il procedimento diretto a sostituire il consenso è un procedimento speciale che non deriva da un rapporto di diritto sostanziale tra le parti, cosicché non trovano applicazione le disposizioni del regolamento n. 1215/2012.
19
Il giudice del rinvio ritiene che talune considerazioni consentano di concludere che il procedimento diretto a sostituire il consenso alla revoca di sequestro rientri nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 e, di conseguenza, nell’ambito di applicazione materiale di quest’ultimo. Oggetto della messa sotto sequestro è dissipare, nell’ambito di un’azione civile, qualsiasi dubbio in merito alla questione di quale delle persone implicate possa vedersi restituire il bene in forza di un diritto di proprietà o di un altro diritto. Inoltre, tale procedimento, che ha natura contraddittoria, è disciplinato da norme di procedura civile, più precisamente da quelle relative ai procedimenti giudiziari speciali.
20
Il giudice del rinvio indica tuttavia che è lecito dubitare dell’applicabilità del regolamento n. 1215/2012 per il carattere incidentale del procedimento di cui trattasi. Infatti, nonostante il fatto che il procedimento di messa sotto sequestro e il procedimento diretto a sostituire il consenso alla revoca del sequestro siano due procedimenti di natura diversa, l’esistenza del secondo procedimento dipende strettamente dal procedimento di messa sotto sequestro.
21
Dopo aver ricordato che la competenza dei giudici cechi a conoscere dei procedimenti di messa sotto sequestro è fondata sull’esercizio di prerogative dei pubblici poteri da parte delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, il giudice del rinvio stabilisce un parallelo con la sentenza del 18 settembre 2019, Riel (
C‑47/18
,
EU:C:2019:754
), nella quale la Corte ha dichiarato che l’azione diretta a far accertare l’esistenza di un credito ai fini della sua registrazione nell’ambito di una procedura di insolvenza deriva direttamente da una procedura di insolvenza, vi si inserisce strettamente e trova la sua origine nel diritto delle procedure di insolvenza.
22
Il giudice del rinvio sottolinea, inoltre, che se si ammettesse che la competenza internazionale riguardo ai procedimenti diretti a sostituire il consenso alla revoca del sequestro sia determinata secondo le disposizioni del regolamento n. 1215/2012, le parti del procedimento di sequestro potrebbero essere indotte a porre in essere comportamenti strategici, nel senso che talune parti del procedimento potrebbero rimanere passive e attendere di essere convenute dinanzi al giudice del loro domicilio in forza della regola generale enunciata all’articolo 4 del suddetto regolamento.
23
I dubbi del giudice del rinvio riguardano anche l’interpretazione dell’articolo 8, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, riguardante le norme di competenza applicabili in materia di chiamata di terzo, in particolare in ragione del fatto che varie versioni linguistiche di tale regolamento fanno riferimento alla nozione di «terzo» e di «procedimento che implica terzi».
24
In caso di risposta affermativa alla questione se il procedimento diretto a sostituire il consenso alla revoca del sequestro rientri nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, il giudice del rinvio chiede quindi se sia possibile interpretare l’articolo 8, punto 2, di tale regolamento nel senso che esso si applica ad un procedimento di questo tipo.
25
In tale contesto, il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di “materia civile e commerciale”, ai sensi di tale disposizione, un procedimento di sostituzione del consenso del convenuto alla revoca del sequestro di un bene, il quale costituisce un procedimento incidentale rispetto al procedimento di sequestro giudiziario avviato con la messa sotto sequestro del bene sequestrato dalle autorità responsabili del procedimento penale.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che costituisce una domanda ai sensi di tale disposizione la domanda di sostituzione del consenso alla revoca del sequestro giudiziario proposta da una delle parti del procedimento di sequestro del bene oggetto di controversia contro un’altra parte di tale procedimento».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
26
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, include un’azione diretta a sostituire il consenso del convenuto nell’ambito di una domanda di revoca del sequestro di un bene, allorché tale azione è un procedimento incidentale rispetto al procedimento di sequestro del bene oggetto di sequestro da parte delle autorità incaricate dell’applicazione della legge.
27
In via preliminare, occorre ricordare che, nei limiti in cui il regolamento n. 1215/2012 abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, il quale, a sua volta, aveva sostituito la convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte riguardo alle disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» (sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑652/20
,
EU:C:2022:514
, punto
20
e giurisprudenza ivi citata).
28
Ciò ricorre nel caso dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, ai sensi del quale detto regolamento «si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. (...)» in quanto tale disposizione è equivalente all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 e all’articolo 1, primo comma, prima frase, della convenzione di Bruxelles.
29
Secondo una giurisprudenza costante, per assicurare nella misura del possibile l’uguaglianza e l’uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento n. 1215/2012 per gli Stati membri e per le persone interessate, la nozione di «materia civile e commerciale» non deve essere intesa come un mero rinvio al diritto interno dell’uno o dell’altro Stato coinvolto. La suddetta nozione deve essere considerata una nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, agli scopi e all’impianto sistematico di detto regolamento e, dall’altro, ai principi generali desumibili dall’insieme degli ordinamenti giuridici nazionali (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 2020, Rina,
C‑641/18
,
EU:C:2020:349
, punto
30
e giurisprudenza ivi citata, nonché del 16 luglio 2020, Movic e a.,
C‑73/19
,
EU:C:2020:568
, punto
33
).
30
In proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 qualora il ricorso giurisdizionale verta su atti compiuti
iure gestionis
, la situazione è diversa allorché l’autorità pubblica agisce nell’esercizio di pubblici poteri (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑581/20
,
EU:C:2021:808
, punto
37
e giurisprudenza ivi citata, nonché del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑98/22
,
EU:C:2022:1032
, punto
21
e giurisprudenza ivi citata).
31
Infatti, la manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia, in virtù dell’esercizio da parte sua di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme di diritto ordinario applicabili ai rapporti tra privati, esclude una controversia del genere dalla «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (v., in particolare, sentenze del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑581/20
,
EU:C:2021:808
, punto
38
e giurisprudenza ivi citata, nonché del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑98/22
,
EU:C:2022:1032
, punto
22
e giurisprudenza ivi citata).
32
Al fine di stabilire se una materia rientri o meno nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, e di conseguenza nell’ambito di applicazione di tale regolamento, si deve individuare il rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia e l’oggetto di questa o, in alternativa, esaminare il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione intentata (sentenze del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑581/20
,
EU:C:2021:808
, punto
36
e giurisprudenza ivi citata, nonché del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑98/22
,
EU:C:2022:1032
, punto
23
e giurisprudenza ivi citata).
33
Sebbene spetti al giudice del rinvio effettuare tale valutazione, sembra comunque utile che la Corte, alla luce delle osservazioni che le sono state presentate, apporti talune precisazioni riguardo agli elementi da prendere in considerazione.
34
In tal senso, la Corte ha già dichiarato che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» una controversia tra due imprese in un procedimento di revoca di un sequestro conservativo avente ad oggetto la fornitura di carburanti per le esigenze di un’operazione militare, dal momento che la finalità pubblica di talune attività non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per qualificare tali attività come svolte
iure imperii
(v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑186/19
,
EU:C:2020:638
, punti
65
e
66
). La Corte ha tuttavia considerato che ciò non ricorreva nel caso di una domanda diretta a ottenere la concessione della competenza ad accertare l’esistenza di future infrazioni mediante semplice verbale redatto da un funzionario dell’autorità pubblica di cui trattasi, poiché tale domanda verte in realtà su poteri che eccedono le norme di diritto comune applicabili nei rapporti tra privati (sentenza del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑98/22
,
EU:C:2022:1032
, punto
25
e giurisprudenza ivi citata).
35
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’azione diretta a sostituire il consenso alla revoca del sequestro giudiziario costituisce un procedimento che consente di sostituire con una decisione giudiziaria il mancato assenso del convenuto alla richiesta di revoca del sequestro, al fine di determinare la persona alla quale il bene sequestrato debba essere restituito dall’autorità giudiziaria.
36
Come precisato dal giudice del rinvio, tale azione, il cui fondamento si trova nel procedimento di sequestro disposto dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge e di messa sotto sequestro giudiziario del bene in questione, costituisce un presupposto necessario per la revoca del sequestro giudiziario e la consegna del bene.
37
Ne consegue che, alla luce tanto del suo oggetto quanto del suo fondamento, il procedimento diretto a sostituire il consenso è indissolubilmente legato al sequestro del bene in questione da parte delle autorità incaricate dell’applicazione della legge e al successivo sequestro giudiziario, cosicché esso non può essere esaminato prescindendo da tali procedimenti.
38
Ebbene, il sequestro di un bene nell’ambito di un procedimento penale e il successivo sequestro giudiziario costituiscono emanazioni caratteristiche dei pubblici poteri, in particolare in quanto essi sono decisi unilateralmente dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge e sono vincolanti per le parti in causa della controversia.
39
Una controversia di tale natura discende, infatti, da una manifestazione di prerogative di pubblici poteri di una delle parti della controversia, a causa dell’esercizio da parte di questa di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme di diritto comune applicabili ai rapporti tra privati (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2007, Lechouritou e a.,
C‑292/05
,
EU:C:2007:102
, punto
34
).
40
Ne consegue che anche un’azione in sostituzione del consenso, per il fatto di essere un procedimento incidentale al sequestro giudiziario del bene sequestrato dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge e di essere preliminare alla revoca di tale sequestro, deve essere considerata come rientrante in una manifestazione dell’esercizio di pubblici poteri.
41
A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che, se, per il suo oggetto, una controversia è esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, l’esistenza di una questione preliminare, sulla quale deve pronunciarsi il giudice per risolvere tale controversia, non può, indipendentemente dal contenuto di tale questione, giustificare l’applicazione di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 1991, Rich,
C‑190/89
,
EU:C:1991:319
, punto
26
).
42
Sarebbe peraltro contrario al principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi del regolamento n. 1215/2012, che l’applicabilità di tale regolamento possa variare a seconda dell’esistenza di una questione preliminare (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2003, Préservatrice foncière TIARD,
C‑266/01
,
EU:C:2003:282
, punto
42
).
43
Siffatta interpretazione non può essere messa in discussione neppure dal fatto che tale procedimento preliminare si svolge tra privati, in assenza delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, che il procedimento ha natura contraddittoria e che le modalità di esercizio sono disciplinate da norme di procedura civile.
44
Il fatto che colui che richiede la revoca di un sequestro giudiziario agisca sulla base di un’azione che trova il suo fondamento in un atto di esercizio della potestà d’imperio è sufficiente, infatti, affinché tale procedimento, indipendentemente dalla natura delle norme procedurali seguite, sia considerato escluso dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012. La circostanza che il ricorso proposto dinanzi al giudice del rinvio sia presentato come un ricorso avente natura civile, in quanto esso mira a determinare a chi debba essere restituito ıl bene sequestrato e oggetto dı sequestro giudiziario, è, di conseguenza, irrilevante (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2007, Lechouritou e a.,
C‑292/05
,
EU:C:2007:102
, punto
34
).
45
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, non include un’azione diretta a sostituire il consenso del convenuto nell’ambito di una domanda di revoca del sequestro giudiziario di un bene, allorché tale azione è un procedimento incidentale al procedimento di sequestro giudiziario del bene sequestrato dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge.
Sulla seconda questione
46
Considerata la risposta data alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione.
Sulle spese
47
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
deve essere interpretato nel senso che:
la nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, non include un’azione diretta a sostituire il consenso del convenuto nell’ambito di una domanda di revoca del sequestro giudiziario di un bene, allorché tale azione è un procedimento incidentale al procedimento di sequestro giudiziario del bene sequestrato dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il ceco.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.