CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 40123/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2018 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del 25 ottobre 2018 del Tribunale di Firenze che ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda di C 5.000 per i reati ex art. 192, comma 2, 256, comma 2, 242, comma 1, 257 d.lgs. 152/2006 (accertato in Empoli il 10 e 13 marzo 2017). La Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 28 gennaio 2021, ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile. 2. Con l'atto di impugnazione non sono stati formulati motivi ex art. 606 cod. proc. pen.; la parte ha, infatti, presentato un appello, tutto incentrato sulla contestazione della ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove. Le argomentazioni sono relative solo al merito, come emerge chiaramente anche dal petitum, con il quale si chiede l'assoluzione dell'imputato o in subordine la riduzione della pena, contestata perché eccessiva. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. Il Consigliere estensore Il P