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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 45374/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati ì motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure esaminate dai giudici del merito con corrette argomentazioni giuridiche valorizzando, ai fini del diniego della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 71, comma 5, d.P.R. 309/1990 tenuto conto del dato ponderale e delle disponibilità economiche dell'imputato, tali da avergli consentito di alloggiare presso una struttura ricettiva per organizzare l'attività di spaccio; anche il diniego di esclusione della recidiva è stato adeguatamente motivato richiamando i precedenti e l'attualizzazione del giudizio di pericolosità in forza del fatto per cui è processo facendo corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati ì motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure esaminate dai giudici del merito con corrette argomentazioni giuridiche valorizzando, ai fini del diniego della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 71, comma 5, d.P.R. 309/1990 tenuto conto del dato ponderale e delle disponibilità economiche dell'imputato, tali da avergli consentito di alloggiare presso una struttura ricettiva per organizzare l'attività di spaccio; anche il diniego di esclusione della recidiva è stato adeguatamente motivato richiamando i precedenti e l'attualizzazione del giudizio di pericolosità in forza del fatto per cui è processo facendo corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45374/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris