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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07219/2026

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio la decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata nel preamboloil Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame,ha annullato il decreto con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro di due telefoni cellulari rinvenuti dalla polizia giudiziaria nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ravvisando il fumus del delitto di cui all’art. 497 bis, secondo comma, cod. pen. e, con riferimento alle esigenze probatorie,«la necessità di esaminare telefoni cellulari, ritenuti pertinenti ai reati di falso,per individuare ulteriori complici anche con riferimento ad ulteriori reati contro la personalità dello Stato in corso di accertamento».

Aragione della decisione, i Giudici del merito cautelare osserva no che, fermo restando i gravi indizi di colpevolezza come individuati nell'ordinanza che ha confermato ex art. 309cod. proc. pen. la misura cautelare personale, non risultano rispettati i parametri richiesti per la legittimità del decreto di sequestro degli apparati informatici.

La motivazione indica soltanto le esigenze probatorie cui è finalizzato l’imposto vincolo reale;non si occupa, invece, del le modalità operative con le quali procedereall'ispezione degli apparati in sequestro e non specifica quali sianole informazioni da ricercare , eventualmente attraverso c hi avi di ricerca , né limita l’apposizione del vincolo reale ad un tempo definito.

Risultano, quindi,violati i principi di adeguatezza,proporzionalità e gradualità nei te rmini delineati dalla più recente giurisprudenza di legittimità laddove il sequestro sia esteso e “onnicomprensivo”di dispostivi elettronici, come i telefoni cellulari

2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli sviluppando un unico motivo,articolato in più censure con cui denuncia violazione degli articoli 247, 256e 324 cod. proc. pen.

Lamenta che il Tribunale ha ritenuto applicabili al vincolo cautelare reale i principi di proporzionalità,adeguatezza e gradualità propri della misura cautelare personale senza tener conto: - della necessità di allegazione da parte dell'interessato del concreto ed attuale interesse ad ottenere la restituzione immediata; -delle tempistiche di estrazione delle copie; - della difficoltà tecniche per il pubblico ministero di stabilire i criteri di selezione dei dati contenuti agli smartphone nelcaso concreto.

Secondoil pubblico ministero ricorrente , il Tribunale non si è confrontato adeguatamente con le particolarità delle fattispecie contestata e con la natura dei dispostivi in sequestro, pur ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (in particolare la recente sentenza Sez. 5 n. 9797 del 2025) aifini della valutazione dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale in tema di convalida del sequestro probatorio di dispostivi informatici e telematici.

L’ordinanza impugnata, in particolare,ha escluso la legittimità del decreto di sequestro omnicomprensivo del pubblico ministero senza considerare che: -il provvedimento ha ad oggetto la convalida di un sequestro probatorio disposto d'urgenzadalla polizia giudiziaria nella flagranza d i un delitto per il quale è intervenuto l’arrestoin flagranza; -la difesa ha introdotto ulteriori variabili alle quali va necessariamente estesa l'analisi dei dispositivi in sequestro(sussistenza di una causa di giustificazione e difetto dell'elemento psicologico); -non potevano essere esplicitati , a causa d elle particolari difficoltà tecniche , a cominciare dalla installazione di sistemi operativi in cinese,i criteri di selezione nel m ateriale informatico archiviato e delle specifiche informazioni oggetto di ricerca, neanche sotto il profilo della perimetrazione temporale.

In talecontesto, solo dopo il sequestro d egli smartphone si poteva procedere alla copia forensead opera della polizia giudiziaria ovvero mediante conferimento di consulenza tecnica, come poi avvenuto.

In ogni caso, l’immediata acquisizione estesa di tutti i dati contenuti nei dispositivi è proporzionata, nel caso concreto, alla gravità dei reati per cui si procede e consente in tempi più rapidi lo svolgimento di tutte l e attività tecniche necessarie, specie quelle volte a comprendere la natura giuridica dei dati informatici nel rispetto delle garanzie difensive, stante la predisposizione del l a copia forense.

In definitiva, la pur succinta m otivazione del decreto di convalida del sequestro annullato era sufficiente , dovendosi rinvia re ad un u l teriore passaggio procedimentale-la delega di indagini o il conferimento di una consulenza tecnica -la verifica sulla tenuta motivazionale in termini di proporzionalità, adeguatezza e gradualità del vincolo.

CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso è passibiledi rigetto.

1. L'obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, con riferimento al sequestro probatorio, è stato per la prima volta affermat o nella giurisprudenzadelle Sezioni unite di questa Corte dalla sentenza Bevilacqua del 2004 (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004,Bevilacqua, Rv. 226711 - 01) ed è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza Botticelli del 2018 (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 -01).

Quest’ultima pronuncia,nel riaffermare che il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento , oltre a ribadire l'«ineludibile necessità di un'interpretazionedella norma [l'art. 253 cod. proc. pen.] che tenga conto del requisito dellaproporzionalità della misura adottata rispetto all'esigenza perseguita, in uncorretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti», ha precisato che «al sequestro, nell’osservanza di tale principio, può farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l'accertamento dei fatti appunto) non può pervenirsi con modalità "meno afflittive"».

Secondo le Sezioni unite, da questi principi deriva la particolare connotazione della motivazione del provvedimento di sequestro probatorio «che dovrà essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro».Proprio perché l’osservanza del principio di proporzionalità costituisce aspetto fondante dellalegittimità del sequestro probatorio (e, al contempo, suo limite), la sua violazione non costituisceuna questione meramente esecutiva della misura cautelare, ma che attiene allasua legittima adozione e può essere dedotta dal soggetto inciso dal vincoloreale già con il riesame.

2. Questi principi di diritto sono stati ulteriormente approfonditi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento allo specific o ambito dei sequestri probatori aventi ad oggettoi dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, che pongono complessi problemi di interferenza con il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 8 CEDU e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti rispettivamente dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europeaIl sequestro di uno ditali dispositivi costituisce, infatti, una misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto l'accesso a tale supportodi dati fornisce, non solo informazioni relative a particolari condotte degliinteressati oggetto di indagine, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale.

Muovendo da tale premessa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca,in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di datiinformatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021,Pessotto, Rv. 280838 -01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 -02, fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato,trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti).

E' parimenti illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 -01, in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo).

Il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma.

La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che un accesso euna captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongono incontrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione (ex plurimis: Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c.

Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] d'Italia c.

Italia).

Ne segue che il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informaticio telematici adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguatavalutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quellaesecutiva, deve, infatti, illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specificheinformazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazionetemporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata taleselezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati nonrilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 – 03 e Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 -01).

3. Nel decreto di sequestro probatorio di un dispositivo informatico come il telefono cellulare, pertanto, il pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità dellamisura cautelare deve illustr are : a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione conconseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 -01; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 - 02; cfr. anche: Sez. 6, n. 37641 del 16/10/2025, Violante, non massimata; Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025,Ilario, non massimata; Sez. 6, n. 17497 del 4/02/2025, Griffo, non massimata).

4. Per verificare il punt u ale adempimento del l'obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio deve, però, tenersi conto del momento processuale in cui esso è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato per cui si procede.

In quest’ottica, non può nontenersi conto delle modalità in cui è avvenuta la scoperta e l’apprensione del dispositivoda parte della pol i zia giudiziaria .

Se il sequestro è avvenutodi iniziativa della polizia giudiziaria , in esito ad attivitàinvestigativa a sorpresa , specie se contestuale alla flagranza di un reato che consente l’arresto,è sufficiente che il pubblico ministero , in sede di convalida , indichi, anche in modo coinciso, le informazioni oggetto di ricerca , i criteri di selezionede dati rilevati per le indagini, nonché le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio(cfr. Sez. 2, n. 38571 del 08/10/2025; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 -02).

Non è, invece, necessarioche il pubblico ministero già in sede di convalida precisisia le specifiche modalità tecniche con le quali si procederà all ’ estrazione dei dati contenuti nel dispositivo in sequestro sia la loro durata , addirittura attraverso la previsione di un termine , non p otendo pretender si , si n da questo momento iniziale,la preventiva conoscenza delle difficoltà correlate a tal e attività investigativa ed i tempi necessari per superarle.Si pensi al caso in cui l’indagato non collabori fornendo le chiavi di accesso o non sia reperibile un consulente tecnico che possa procedere nell'immediatezza alle operazioninecessarie. 3.Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorre n te, il Tribunale ha fatto buon governodi tali principi L’ordinanza impugnata ha rilevato che il decreto di convalida del sequestro probatorio è privo di indicazioni, anche succinte, sia sulle ragioni per cui è necessario disporre il sequestro esteso e onnicomprensivo dei due telefoni cellulari,sia, più in radice, sulla natura delle informazioni ricercate attraverso l’apposizione del vincolo, non desumibili, invero, né attraverso i riferimenti , del tutto generici,al re ato ipotizzat o a car i co degli indagati ( 497 bis cod. pen. ) e a quelli eventualmente pre ve nibili ( art. 257 cod. pen. ) , l ’ uno e gli altri individuat i solo con la citazione delle norme incriminatrici, né per relationem, attraverso il richiamo alla documentazionepresente in atti .

Di fronte a tale carenza motivazione non colmabile, il Tribunale del riesame, anche considerata lapersistente inerzia del pubblico ministero nel contradditorio camerale, nonpoteva che determinarsi ad annullare il provvedimento impugnato non essendogliconsentito di individuare, di propria iniziativa, le specifiche finalità delsequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 33849del 01/10/2025, F.Rv. 288716 – 01; Sez. 2 , n. 495

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio la decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata nel preamboloil Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame,ha annullato il decreto con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro di due telefoni cellulari rinvenuti dalla polizia giudiziaria nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ravvisando il fumus del delitto di cui all’art. 497 bis, secondo comma, cod. pen. e, con riferimento alle esigenze probatorie,«la necessità di esaminare telefoni cellulari, ritenuti pertinenti ai reati di falso,per individuare ulteriori complici anche con riferimento ad ulteriori reati contro la personalità dello Stato in corso di accertamento». Aragione della decisione, i Giudici del merito cautelare osserva no che, fermo restando i gravi indizi di colpevolezza come individuati nell'ordinanza che ha confermato ex art. 309cod. proc. pen. la misura cautelare personale, non risultano rispettati i parametri richiesti per la legittimità del decreto di sequestro degli apparati informatici. La motivazione indica soltanto le esigenze probatorie cui è finalizzato l’imposto vincolo reale;non si occupa, invece, del le modalità operative con le quali procedereall'ispezione degli apparati in sequestro e non specifica quali sianole informazioni da ricercare , eventualmente attraverso c hi avi di ricerca , né limita l’apposizione del vincolo reale ad un tempo definito. Risultano, quindi,violati i principi di adeguatezza,proporzionalità e gradualità nei te rmini delineati dalla più recente giurisprudenza di legittimità laddove il sequestro sia esteso e “onnicomprensivo”di dispostivi elettronici, come i telefoni cellulari 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli sviluppando un unico motivo,articolato in più censure con cui denuncia violazione degli articoli 247, 256e 324 cod. proc. pen. Lamenta che il Tribunale ha ritenuto applicabili al vincolo cautelare reale i principi di proporzionalità,adeguatezza e gradualità propri della misura cautelare personale senza tener conto: - della necessità di allegazione da parte dell'interessato del concreto ed attuale interesse ad ottenere la restituzione immediata; -delle tempistiche di estrazione delle copie; - della difficoltà tecniche per il pubblico ministero di stabilire i criteri di selezione dei dati contenuti agli smartphone nelcaso concreto. Secondoil pubblico ministero ricorrente , il Tribunale non si è confrontato adeguatamente con le particolarità delle fattispecie contestata e con la natura dei dispostivi in sequestro, pur ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (in particolare la recente sentenza Sez. 5 n. 9797 del 2025) aifini della valutazione dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale in tema di convalida del sequestro probatorio di dispostivi informatici e telematici. L’ordinanza impugnata, in particolare,ha escluso la legittimità del decreto di sequestro omnicomprensivo del pubblico ministero senza considerare che: -il provvedimento ha ad oggetto la convalida di un sequestro probatorio disposto d'urgenzadalla polizia giudiziaria nella flagranza d i un delitto per il quale è intervenuto l’arrestoin flagranza; -la difesa ha introdotto ulteriori variabili alle quali va necessariamente estesa l'analisi dei dispositivi in sequestro(sussistenza di una causa di giustificazione e difetto dell'elemento psicologico); -non potevano essere esplicitati , a causa d elle particolari difficoltà tecniche , a cominciare dalla installazione di sistemi operativi in cinese,i criteri di selezione nel m ateriale informatico archiviato e delle specifiche informazioni oggetto di ricerca, neanche sotto il profilo della perimetrazione temporale. In talecontesto, solo dopo il sequestro d egli smartphone si poteva procedere alla copia forensead opera della polizia giudiziaria ovvero mediante conferimento di consulenza tecnica, come poi avvenuto. In ogni caso, l’immediata acquisizione estesa di tutti i dati contenuti nei dispositivi è proporzionata, nel caso concreto, alla gravità dei reati per cui si procede e consente in tempi più rapidi lo svolgimento di tutte l e attività tecniche necessarie, specie quelle volte a comprendere la natura giuridica dei dati informatici nel rispetto delle garanzie difensive, stante la predisposizione del l a copia forense. In definitiva, la pur succinta m otivazione del decreto di convalida del sequestro annullato era sufficiente , dovendosi rinvia re ad un u l teriore passaggio procedimentale-la delega di indagini o il conferimento di una consulenza tecnica -la verifica sulla tenuta motivazionale in termini di proporzionalità, adeguatezza e gradualità del vincolo. CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso è passibiledi rigetto. 1. L'obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, con riferimento al sequestro probatorio, è stato per la prima volta affermat o nella giurisprudenzadelle Sezioni unite di questa Corte dalla sentenza Bevilacqua del 2004 (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004,Bevilacqua, Rv. 226711 - 01) ed è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza Botticelli del 2018 (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 -01). Quest’ultima pronuncia,nel riaffermare che il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento , oltre a ribadire l'«ineludibile necessità di un'interpretazionedella norma [l'art. 253 cod. proc. pen.] che tenga conto del requisito dellaproporzionalità della misura adottata rispetto all'esigenza perseguita, in uncorretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti», ha precisato che «al sequestro, nell’osservanza di tale principio, può farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l'accertamento dei fatti appunto) non può pervenirsi con modalità "meno afflittive"». Secondo le Sezioni unite, da questi principi deriva la particolare connotazione della motivazione del provvedimento di sequestro probatorio «che dovrà essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro».Proprio perché l’osservanza del principio di proporzionalità costituisce aspetto fondante dellalegittimità del sequestro probatorio (e, al contempo, suo limite), la sua violazione non costituisceuna questione meramente esecutiva della misura cautelare, ma che attiene allasua legittima adozione e può essere dedotta dal soggetto inciso dal vincoloreale già con il riesame. 2. Questi principi di diritto sono stati ulteriormente approfonditi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento allo specific o ambito dei sequestri probatori aventi ad oggettoi dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, che pongono complessi problemi di interferenza con il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 8 CEDU e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti rispettivamente dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europeaIl sequestro di uno ditali dispositivi costituisce, infatti, una misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto l'accesso a tale supportodi dati fornisce, non solo informazioni relative a particolari condotte degliinteressati oggetto di indagine, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale. Muovendo da tale premessa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca,in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di datiinformatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021,Pessotto, Rv. 280838 -01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 -02, fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato,trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti). E' parimenti illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 -01, in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo). Il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma. La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che un accesso euna captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongono incontrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione (ex plurimis: Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] d'Italia c. Italia). Ne segue che il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informaticio telematici adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguatavalutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quellaesecutiva, deve, infatti, illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specificheinformazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazionetemporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata taleselezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati nonrilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 – 03 e Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 -01). 3. Nel decreto di sequestro probatorio di un dispositivo informatico come il telefono cellulare, pertanto, il pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità dellamisura cautelare deve illustr are : a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione conconseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 -01; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 - 02; cfr. anche: Sez. 6, n. 37641 del 16/10/2025, Violante, non massimata; Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025,Ilario, non massimata; Sez. 6, n. 17497 del 4/02/2025, Griffo, non massimata). 4. Per verificare il punt u ale adempimento del l'obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio deve, però, tenersi conto del momento processuale in cui esso è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato per cui si procede. In quest’ottica, non può nontenersi conto delle modalità in cui è avvenuta la scoperta e l’apprensione del dispositivoda parte della pol i zia giudiziaria . Se il sequestro è avvenutodi iniziativa della polizia giudiziaria , in esito ad attivitàinvestigativa a sorpresa , specie se contestuale alla flagranza di un reato che consente l’arresto,è sufficiente che il pubblico ministero , in sede di convalida , indichi, anche in modo coinciso, le informazioni oggetto di ricerca , i criteri di selezionede dati rilevati per le indagini, nonché le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio(cfr. Sez. 2, n. 38571 del 08/10/2025; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 -02). Non è, invece, necessarioche il pubblico ministero già in sede di convalida precisisia le specifiche modalità tecniche con le quali si procederà all ’ estrazione dei dati contenuti nel dispositivo in sequestro sia la loro durata , addirittura attraverso la previsione di un termine , non p otendo pretender si , si n da questo momento iniziale,la preventiva conoscenza delle difficoltà correlate a tal e attività investigativa ed i tempi necessari per superarle.Si pensi al caso in cui l’indagato non collabori fornendo le chiavi di accesso o non sia reperibile un consulente tecnico che possa procedere nell'immediatezza alle operazioninecessarie. 3.Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorre n te, il Tribunale ha fatto buon governodi tali principi L’ordinanza impugnata ha rilevato che il decreto di convalida del sequestro probatorio è privo di indicazioni, anche succinte, sia sulle ragioni per cui è necessario disporre il sequestro esteso e onnicomprensivo dei due telefoni cellulari,sia, più in radice, sulla natura delle informazioni ricercate attraverso l’apposizione del vincolo, non desumibili, invero, né attraverso i riferimenti , del tutto generici,al re ato ipotizzat o a car i co degli indagati ( 497 bis cod. pen. ) e a quelli eventualmente pre ve nibili ( art. 257 cod. pen. ) , l ’ uno e gli altri individuat i solo con la citazione delle norme incriminatrici, né per relationem, attraverso il richiamo alla documentazionepresente in atti . Di fronte a tale carenza motivazione non colmabile, il Tribunale del riesame, anche considerata lapersistente inerzia del pubblico ministero nel contradditorio camerale, nonpoteva che determinarsi ad annullare il provvedimento impugnato non essendogliconsentito di individuare, di propria iniziativa, le specifiche finalità delsequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 33849del 01/10/2025, F.Rv. 288716 – 01; Sez. 2 , n. 495
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