CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 luglio 2026
Cassazione n. 24182/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cone come da procura in calce al ricorso,domiciliati all’indirizzo PEC dei propri difensori- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, recante il n. 1283/2023 epubblicata in data 22.3.2023;Numero registro generale 18637/2023N. 18637/23 R.G. Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 24182/2026Data pubblicazione 28/07/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno5.5.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e SergioBergamasco, in proprio e quali esercenti la potestà sui figli, onde otteneredeclaratoria che il contratto verbale registrato da [OSCURATO:PERSONA] pressol’Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia al n. 3613, in data 20.4.2012– avente ad oggetto un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], Via dei Mille n. 3 -era nullo per carenza dei presupposti di legge e che i convenuti occupavanosenza titolo detto immobile. Chiesero quindi la condanna dei convenuti al rilasciodell’immobile, nonché al pagamento di € 750,00 mensili a titolo di indennità dioccupazione, a decorrere dal mese di giugno 2010 sino alla data di effettivorilascio.Si costituì [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di essere autorizzata alla chiamata incausa di [OSCURATO:PERSONA]Aquino, moglie di Orrico, nonché il rigetto delle domandelocatizio di fatto tra l’attore e la D’Aquino con essa convenuta, con decorrenzadal 1° giugno 2010 al 20 aprile 2012 relativamente all’unità immobiliare inquestione e per l’effetto determinare ex art. 13, comma 5, della legge n.431/1998 il giusto canone dovuto da essa convenuta, o in subordine il giustocanone ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 431/1998; di dichiarare validoed efficace tra le parti il rapporto locatizio con decorrenza dal 20 aprile 2012(data della denuncia verbale presentata all’Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA]) e vigente ex d.lgs. n. 23/2011 per la durata di anni 4 più 4, per unNumero registro generale 18637/2023N. 18637/23 R.G. Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 24182/2026Data pubblicazione 28/07/2026canone annuale pari a tre volte la rendita catastale dell’unità immobiliare, di €426,08; di condannare l’attore, unitamente alla D’Aquino, alla restituzione dellesomme indebitamente percepite, pari alla differenza tra quanto effettivamentecorrisposto rispetto al canone dovuto, a titolo di lavori straordinari eseguiti e/oancora da eseguirsi sull’immobile, nonché di ogni altra somma indebitamenteversata che fosse risultata in corso di causa, il tutto per complessivi € 25.000,00,oltre interessi e rivalutazione, col favore delle spese.Autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA]Aquino, questa non si costituì el’adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia della predetta e di SergioBergamasco, con sentenza del 20 gennaio 2017, accertò l’illegittima occupazionedell’immobile e condannò i convenuti al rilascio dello stesso, rigettando alcontempo la domanda di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione,in quanto l’importo non era determinabile.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aquino proposero appello, cui resistettero SergioBergamasco e [OSCURATO:PERSONA], che vi resistettero, proponendo anche appelloincidentale in ragione della nullità della notifica dell’atto introduttivo nei confrontidel primo.Con sentenza del 22.3.2023, la Corte d’appello di Napoli accolse, per quanto diragione, l’appello incidentale, dichiarò la nullità dell’atto di citazione nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, della sentenza impugnata,rimettendo le parti dinanzi al primo giudice ex art. 354 c.p.c. e regolando lespese secondo soccombenza. Per quanto qui interessa, osservò il giudiced’appello che il [OSCURATO:PERSONA], al tempo dell’introduzione del giudizio, era militarein attività di servizio, sicché la notifica dell’atto di citazione era da effettuarsi aNumero registro generale 18637/2023N. 18637/23 R.G. Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 24182/2026Data pubblicazione 28/07/2026norma dell’art. 146 c.p.c., ossia – in caso di mancata consegna a mani propriedel destinatario ex art. 139 ss. c.p.c. – mediante consegna di copia al pubblicoministero, affinché questi, ai sensi dell’art. 46 disp. att. c.p.c., ne curi l’invio alcomandante del corpo al quale il militare appartiene. Nella specie, tuttavia, lanotifica era avvenuta presso la residenza del [OSCURATO:PERSONA], ma con consegna amani della madre, ed era del tutto mancata la consegna al pubblico ministero ela conseguente attività, donde la nullità della notifica. Aggiunse poi la Corteterritoriale che a rimessione al primo giudice non poteva essere disposta per lasola posizione del [OSCURATO:PERSONA], come richiesto dagli stessi appellanti incidentali,giacché “oggetto del giudizio è il medesimo rapporto, i medesimi fatti e ilmedesimo titolo giuridico, il che comporta che non possa rischiarsi un contrastodi giudicati separando le cause”.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] eVincenza D’Aquino, sulla scorta di cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] eSimonetta Saporito sono rimasti intimati. I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si lamenta la “Nullità del procedimento e/o dellasentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. per avere la Corte Territoriale erroneamenteritenuto nulla la notifica dell’atto di citazione al convenuto [OSCURATO:PERSONA] ipotetica violazione dell’art. 146, c.p.c., senza considerare che la dettanorma prevede due ipotesi di notifica in alternativa l’una all’altra e non imponeuna unica tipologia di notifica. … La Corte di Appello sostiene che l’art. 146 c.p.c.non ponga al notificante un’alternativa tra due modalità di notifica: - una …tradizionale secondo il criterio dell’art. 139 c.p.c. e seguenti che tenga contoNumero registro generale 18637/2023N. 18637/23 R.G. Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 24182/2026Data pubblicazione 28/07/2026della residenza del destinatario; - e l’altra che, di contro, non pone attenzionealla residenza del destinatario ma al luogo dove quest’ultimo svolga la proprianotificante, laddove il destinatario sia un militare, non avrebbe alternativaalcuna: l’unica notifica valida è quella a mani proprie; e, in mancanza di questala notifica dovrà avvenire secondo i dettami dell’ultima parte dell’art. 146 c.p.c.con la consegna della copia al Pubblico Ministero. La valutazione della Corte diAppello è errata in quanto non tiene conto della necessità di una lettura dell’art.146 c.p.c. costituzionalmente orientata, nel rispetto della ratio della normaconsentendo al notificante di poter introdurre ritualmente un giudizio, nelrispetto dell’art. 24 della Costituzione. …”.1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la “Nullità del procedimento e/o dellasentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. per aver la Corte Territoriale erroneamenteritenuto nulla la notifica dell’atto di citazione al convenuto [OSCURATO:PERSONA] ipotetica violazione dell’art. 146 c.p.c., senza considerare l’ipotesi disanatoria di cui all’art. 156, terzo comma c.p.c. … l’applicazione dell’art. 146c.p.c. non può prescindere da un accertamento sull’ipotetica mancataconoscenza della notifica da parte del destinatario. Infatti l’art. 156, c.p.c.all’ultimo comma prevede che non possa mai pronunciarsi la nullità di un attoladdove questo abbia raggiunto il proprio scopo. Lo scopo della notifica dell’attointroduttivo è, ovviamente, che il destinatario abbia conoscenza dell’atto. Nonsolo ma, come financo nella sentenza qui impugnata viene espressamentesottolineato, la speciale previsione dell’art. 146 c.p.c. nasce dall’esigenza dievitare che un soggetto a suo modo fragile, il militare in servizio, sia danneggiatoNumero registro generale 18637/2023N. 18637/23 R.G. Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 24182/2026Data pubblicazione 28/07/2026dalla particolare attività lavorativa che svolge e venga più garantito di altri nellasua possibilità di conoscere l’atto che gi viene notificato. Nel caso che ci occupa,nel corso del processo, sono emerse tutta una serie di circostanze chedimostrano in modo inequivoco che [OSCURATO:PERSONA], il soggetto destinatariodella notifica dichiarata nulla, ha avuto tempestiva conoscenza dell’atto o,comunque, avrebbe potuto tranquillamente averla usando la comune (edoverosa) diligenza. La Corte di Appello ha errato nel non considerare lacircostanza dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario e,dunque, ha palesemente violato l’art. 156 c.p.c., terzo comma. … Peraltro lecontroparti, né [OSCURATO:PERSONA], né Saporito, hanno mai contestato la circostanzadella conoscenza. … Questo comporta che la Corte di Appello avrebbe dovutoprendere atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto tempestiva conoscenza dellanotifica e da questo trarne la conseguenza che la notifica dell’atto, anche ai sensidell’art. 156, terzo comma, c.p.c. avendo raggiunto il proprio scopo, non potevaessere sanzionato con la nullità. Su tali presupposti si chiede che la sentenzavenga cassata o affermando la regolarità della notifica ritenendo provata laconoscenza o rimettendola al giudice del rinvio perché questi possa valutare, allastregua delle risultanze istruttorie, se la predetta conoscenza ci sia o menostata”.1.3 – Con il terzo motivo si denuncia “Omesso esame di quanto dedotto dagliappellanti in merito alla conoscenza della notifica dell’atto introduttivo e dellapendenza del giudizio in primo grado da parte di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi eper gli effetti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. in quanto trattasi di un omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione. … gliNumero registro generale 18637/2023N. 18637/23 R.G. Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 24182/2026Data pubblicazione 28/07/2026appellanti principali (odierni ricorrenti) contestavano la circostanza che SergioBergamasco al momento della notificazione dell’atto di citazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA])fosse militare in attività di servizio ed evidenziavano il corretto processonotificatorio dell’atto di citazione e l’errata portata attribuita all’art. 146 c.p.c. …eccependo infine che [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato di essere pienamentea conoscenza del giudizio avendo provveduto a rilasciare l’appartamento proprioin forza della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. … La Corte di Appelloavrebbe dovuto esaminare la circostanza della conoscenza … sulla quale, invece,ha omesso qualsivoglia valutazione o indicazione. L’omissione è evidente edintegra proprio la particolare fattispecie di cui al richiamato art. 360, n. 5, c.p.c.… la Corte Territoriale non ha considerato i fatti storici che potevano comprovareo negare la conoscenza neanche indirettamente prendendoli in considerazionead altri fini. …”.1.4 – Con il quarto motivo si lamenta “Errata estensione della nullità allasentenza nel suo complesso e non solo alla parte che riguarda la domanda rivoltaverso [OSCURATO:PERSONA] in errata applicazione dell’art. 354, primo comma, edin violazione dell’art. 111, secondo comma della Costituzione, dell’art. 10 dellaDichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 6 della Convenzioneeuropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo con riferimento all’art. 360, n.4. c.p.c. La sentenza ha accertato la nullità della notifica della citazione al soloSergio [OSCURATO:PERSONA], e ha ritenuto che tale accertamento non potesse checomportare la nullità integrale della sentenza di primo grado e la rimessione alprimo giudice di tutto il procedimento, ai sensi del primo comma dell’art. 354c.p.c. … Contrariamente a quanto asserito dalla Corte di appello, oggetto delNumero registro generale 18637/2023N. 18637/23 R.G. Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 24182/2026Data pubblicazione 28/07/2026giudizio … è l’esistenza o meno di comportamenti illeciti da parte dei convenutie una volta accertata tale illiceità trarne le conseguenze del caso. … Questeconsiderazioni comportano anche che sia tassativamente da escludere che vipossa essere il rischio di un contrasto di giudicati laddove la unitarietà venissemeno, come, di contro, adombrato dalla Corte Territoriale per legittimare larimessione dell’intera vicenda processuale al Tribunale previa declaratoria dinullità della sentenza… la Corte di Appello avrebbe dovuto scindere le posizioniprocessuali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in necessario rispettodel principio della ragionevole durata del processo, imposto dal secondo commadell’art. 111 della Costituzione e dell’equo processo di cui sempre all’art. 111della Costituzione, dell’art. 10 della [OSCURATO:PERSONA] dei Dirittidell’Uomo, dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell’uomo. …”.1.5 – Con il quinto motivo, infine, si lamenta la “Mancata rispondenza del chiestoal pronunciato in violazione dell’art. 212 [rectius, 112] c.p.c., in riferimentoall’art. 360, n. 4 c.p.c. … [OSCURATO:PERSONA] si è costituta in entrambi i gradi digiudizio e se teoricamente si può immaginare che al momento della notifica almarito dell’atto introduttivo non conoscesse la ipotizzata nullità, sicuramentequesta le è divenuta cognita nel corso del processo in primo grado ed in ognicaso è emersa evidente al momento della sua costituzione in appello,considerato che marito e moglie hanno insieme e con unico atto sollevatol’eccezione di nullità della notifica e chiesto la nullità del procedimentolimitatamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Si è trattato, pertanto, di unaspecifica scelta processuale assolutamente legittima. [OSCURATO:PERSONA] … nelleNumero registro generale 18637/2023N. 18637/23 R.G. Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 24182/2026Data pubblicazione 28/07/2026conclusioni ha chiarito … di rimettere al Tribunale ex art. 354 c.p.c. previadeclaratoria della nullità della notifica al [OSCURATO:PERSONA], solo la posizioneprocessuale di quest’ultimo con accertamento della nullità solo per lui. Questanettissima posizione processuale avrebbe dovuto impedire alla Corte Territorialedi estendere le conseguenze della ipotizzata nullità anche al rapportoprocessuale tra i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] …. La decisione della Corte diappello di dichiarare la nullità della sentenza e rimesso al Tribunale di TorreAnnunziata l’intera vicenda processuale è, dunque, viziata per ultrapetizione inevidente violazione dell’art. 212 [rectius, 112] c.p.c.”.2.1 – Il primo motivo è infondato.È consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui “Quandola notificazione al destinatario militare in attività di servizio non è eseguita amani proprie, è necessario, ai sensi dell'art. 146 cod. proc. civ., che si procedaalla consegna di una copia dell'atto al P.M. che ne cura l'invio al comandante delcorpo al quale il militare appartiene, con l'osservanza delle modalità stabilitenell'art. 49 disp. att. cod. proc. civ.. Il difetto di tale adempimento comporta lanullità della notificazione e della sentenza resa in contumacia del convenuto, conla rimessione degli atti al giudice di primo grado, essendo detto adempimentoposto a tutela del destinatario in considerazione degli imprevedibili, improvvisi efrequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti aicorpi militari, le cui destinazioni debbono, talvolta, essere mantenute segreteper motivi di sicurezza riconducibili alla più efficiente realizzazione dei compitiloro attribuiti” (Cass. n. 372/2007; Cass. n. 19655/2005, entrambe richiamatedalla Corte territoriale; si veda anche Cass. n. 6518/2016, evocata in memoriaNumero registro generale 18637/2023N. 18637/23 R.G. Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 24182/2026Data pubblicazione 28/07/2026dagli stessi ricorrenti, relativa ad un caso di nullità della notifica effettuata,presso la residenza del destinatario, con consegna a mani della madre,esattamente come nel caso che qui occupa).Pertanto, la lettura “bifasica” del procedimento di notifica ex art. 146 c.p.c. fattapropria dalla Corte partenopea è del tutto conforme al dettato normativo, chenon necessita affatto di alcuna lettura costituzionalmente orientata, comepretenderebbero i ricorrenti, che infondatamente ravvisano nella citatadisposizione due modalità alternative di notificazione: l’una, secondo le formetradizionali, l’altra operante solo se la notifica sia effettuata presso il corpomilitare ove il destinatario opera.Né coglie nel segno l’ulteriore argomento speso dai ricorrenti, secondo cui laproposta interpretazione si porrebbe addirittura quale necessaria, a fronte dellamodifica apportata all’art. 137 c.p.c. dal d.lgs. n. 149/2022 (che vi ha aggiuntoun ultimo comma, del seguente tenore letterale: “L'ufficiale giudiziario eseguela notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla amezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificatoqualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiariche la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esitopositivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato attonella relazione di notificazione”).A tacer d’altro, è evidente che l’obbligatorietà della notifica a mezzo pec implicache se essa è effettuata nel rispetto della cennata previsione, si rende del tuttosuperflua la notifica ai sensi dell’art. 146 c.p.c., perché la prima equivale in tuttoe per tutto alla notifica a mani del destinatario, effettuata dall’ufficialeNumero registro generale 18637/2023N. 18637/23 R.G. Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 24182/2026Data pubblicazione 28/07/2026giudiziario: l’aporia paventata dai ricorrenti col mezzo in esame – per cui ilnotificante sarebbe ad un tempo obbligato, ove il militare destinatario dell’attoavesse un idoneo indirizzo pec, a notificare al relativo indirizzo, per poicomunque procedere a norma dell’art. 146 c.p.c. -, dunque, non sussisteaffatto.Non può che ribadirsi, pertanto, che se la notifica non è effettuata a mani delmilitare, ma presso la residenza, il domicilio o la dimora dello stesso, secondoquanto disposto dagli artt. 139 ss. c.p.c., occorre una ulteriore attività (consegnadell’atto al P.M., che poi procede ex art. 46 disp. att. c.p.c.), che nella specie èpacificamente mancata. Donde la nullità della notifica dell’atto di citazione neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], come correttamente ritenuto dal giudice d’appello.Può infine aggiungersi che i precedenti richiamati dai ricorrenti – anche inmemoria - circa la ritualità della notifica a mezzo del servizio postaleconfermano, a contrario, la correttezza della decisione impugnata: nel caso cheoccupa, la notifica al [OSCURATO:PERSONA] è stata effettuata dagli originari attori non giàa mezzo del servizio postale e presso la caserma ove egli operava, bensì ai sensidegli artt. 139 ss. c.p.c., ossia presso la sua residenza ma non a mani proprie,sicché non può che operare la seconda parte dell’art. 146 c.p.c., più volteillustrata.3.1 – Il secondo motivo è in parte inammissibile e comunque infondato.I ricorrenti assumono che la nullità della notifica al [OSCURATO:PERSONA] dell’attointroduttivo sarebbe stata comunque sanata per raggiungimento dello scopo, exart. 156 c.p.c. Ciò sia perché sarebbe del tutto inverosimile che la madre, lamoglie e i familiari non l’avessero notiziato della avvenuta notifica a mani dellaNumero registro generale 18637/2023N. 18637/23 R.G. Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 24182/2026Data pubblicazione 28/07/2026prima, sia perché egli ha dato comunque esecuzione alla sentenza di primogrado, rilasciando l’immobile senza eccepire alcunché.3.2 - Ritiene la Corte che l’invocata sanatoria sia insostenibile.Premesso che, in tema di nullità della notifica dell’atto introduttivo, la sanatoriaper raggiungimento dello scopo è di regola configurabile ove il destinatario,nonostante la nullità del relativo procedimento, si costituisca in giudizioesplicando le proprie difese (evenienza che nella specie, com’è pacifico, non s’èverificata), occorre rilevare che può anche essere sufficiente la mera conoscenzadi fatto del giudizio, ma essa dev’essere rigorosamente provata da chi la invochi:e la censura in esame – fermo il silenzio, sul punto, della Corte d’appello – nonè idonea a superare il relativo onere.Infatti, anzitutto non è indicato in ricorso (a parte la questione della esecuzionedella sentenza, su cui si dirà tra breve) dove e quando quegli elementi che, adire dei ricorrenti, dimostrerebbero la conoscenza di fatto del giudizio in capo alBargamasco furono offerti alla Corte territoriale (non emergendo una chiaraostensione dei fatti stessi, al giudica d’appello, dalla trascrizione del verbaled’udienza del 12.12.2012, riportata nell’illustrazione del terzo motivo), che,come s’è detto, non vi fa alcun cenno, donde l’inammissibilità della censura perviolazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.In ogni caso, non possono utilmente percorrersi né l’argomento della necessariacircolazione della conoscenza del giudizio in ambito familiare, né tampoco quellodella avvenuta esecuzione della sentenza da parte del [OSCURATO:PERSONA]: il primo,perché su base meramente presuntiva, da apprezzarsi da parte del giudice delmerito (si rinvia quanto appena sopra osservato sul deficit del ricorso); ilN. 18637/23 R.G. Numero registro generale 18637/2023Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 24182/2026Data pubblicazione 28/07/2026secondo perché, al limite, l’esecuzione della sentenza è idonea a dimostrare laconoscenza, da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], dell’avvenuto svolgimento delgiudizio di primo grado e del suo esito, non anche che egli abbia necessariamenteavuto tempestiva conoscenza della sua pendenza ai fini dello svolgimentodell’attività difensiva nel giudizio stesso.4.1 – Il terzo motivo è infondato.Per quanto poc’anzi detto, i fatti il cui esame si assume omesso – se la deduzionedel paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. fosse corretta - non potrebbero affattoconsiderarsi decisivi. Peraltro, vertendosi in tema di vizio di violazione di normadel procedimento, quanto si deduce in questa sede sarebbe stato deducibile soloai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., cosa che è avvenuta con il precedentemotivo.5.1 – Il quarto motivo è parimenti infondato.Correttamente la Corte d’appello ha rimesso l’intera causa al primo giudice,sostanzialmente considerando i coniugi originariamente convenuti qualilitisconsorti necessari.D’altra parte, è ben vero che le domande attoree si fondano su una pretesaoccupazione sine titulo, astrattamente imputabile a ciascuno degli originariconvenuti. Tuttavia, occorre considerare che la pretesa occupazione sine titulo èconseguenza, secondo il tenore della domanda, della pretesa nullità di uncontratto, del quale i convenuti erano parti, il che rende la pretesa di rilasciocertamente partecipe della situazione di litisconsorzio necessario relativaall’accertamento della dedotta nullità. Non solo, ma lo si osserva adabundantiam, la condanna al rilascio non poteva che essere richiesta neiNumero registro generale 18637/2023N. 18637/23 R.G. Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 24182/2026Data pubblicazione 28/07/2026confronti di entrambi, e certamente – ove si fosse proceduto alla scissione dellecause – v’era il concreto rischio di un contrasto di giudicati, come correttamenteevidenziato dal giudice d’appello.6.1 – Anche il quinto motivo, infine, è infondato.Una volta ritenuto che tra i coniugi originari convenuti v’è litisconsorzionecessario, con conseguente inscindibilità delle relative posizioni, è ovvio che laCorte d’appello ben poteva prescindere dal tenore delle domande proposte dagliappellanti incidentali, trattandosi di questione rilevabile – e correttamenterilevata - d’ufficio.7.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato. Nulla va disposto sulle spese di lite,stante l’indefensio degli intimati.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno5.5.2026.Il PresidenteRaffaele Frasca