CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 18898/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma hadisatteso il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] (persona a carico della quale risulta inespiazione la condanna alla pena di anni uno di reclusione, inflittale dal Tribunale di Latinacon sentenza del 16/11/2023, passata in giudicato il 26/02/2024), avverso il provvedimentoassunto dal Magistrato di sorveglianza della medesima città in data 05/11/2025, che avevarigettato l’istanza volta ad ottenere la detenzione domiciliare ex art. 1 della legge 26novembre 2010, n. 199, considerando la presenza – nel titolo in espiazione – del precedenteostativo costituito dalla condanna per il reato di rapina aggravata.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bason, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale lamenta carenza e contraddittorietàdella motivazione, per non essersi considerato come la pena inerente al reato ostativo risultiormai scontata, nonché condonata a norma della legge 31 luglio 2006 n. 241.All'indomani del vaglio preliminare in punto di ammissibilità, la difesa ha depositatomemoria, a mezzo della quale ha ribadito la fondatezza delle argomentazioni sussuntenell'impugnazione.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto alla prospettazione di enunciatiermeneutici confliggenti con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (si vedaSez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Stigliano, Rv. 280977 – 01, a mente della quale: ‹‹Il cumuloformato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all'applicazione della misuradell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 26novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di penaimputata a reati diversi da quelli ostativi, l'applicazione della misura alternativa, anche nelcaso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata››; nello stesso senso si èespressa Sez. 1, n. 25046 del 13/01/2012, Zarra, Rv. 253335 – 01, secondo la quale:‹‹L'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non superiore ad un anno, anchecome parte residua di maggior pena, non può essere disposta nel caso in cui sia inesecuzione un provvedimento di cumulo comprensivo di titolo per uno dei reati di cui all'art.4-bis ord. pen., pur quando la pena ad esso relativa sia stata interamente espiata e sia incorso di esecuzione la pena riferibile alla condanna per un reato estraneo al predetto art. 4-bis.››).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favoredella cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare ineuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]