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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 15465/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -11 Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sulle regioni del discostarnento dal minimo edittale.

Occorre ribadire che il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259142,).

Deve evidenziarsi che questa Corte ha più volte evidenziato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, come nel caso in esame nonostante quanto sostenuto dalla difesa, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice,, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA],kere'estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -11 Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sulle regioni del discostarnento dal minimo edittale. Occorre ribadire che il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259142,). Deve evidenziarsi che questa Corte ha più volte evidenziato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, come nel caso in esame nonostante quanto sostenuto dalla difesa, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice,, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA],kere'estensore [OSCURATO:PERSONA]
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