CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17341/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43818/2021 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte di Appello di Torino ha confermato la affermazione della pena responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata contestato, rideterminando il trattamento sanzionatorio limitatamente alla entità della pena pecuniaria. 1. Contro detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, ha lamentato vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nella ipotesi di rapina impropria tentata. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, ha lamentato che la corte di appello, con una motivazione gravemente carente ed omettendo di valutare le censure formulate, aveva confermato la affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di rapina pur non sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi 2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2.1. Le censure avanzate da [OSCURATO:PERSONA] sono generiche e, comunque, manifestamente infondate. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Deve rilevarsi, poi, che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Ciò premesso va osservato che la corte di appello ha ritenuto integrata l' ipotesi consumata in quanto i telefoni cellullari erano stati sottratti dagli imputati alle vittime anche se per un breve lasso di tempo: la relativa motivazione congrua in fatto e corretta in diritto è tale da resistere alle generiche censure di parte ricorrente. 2.2. I motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA], da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. Quanto alla responsabilità del predetto va osservato che nella specie la corte territoriale con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori tutti valorizzati ed esaminati, ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell' imputato in relazione al reato contestato sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle persone offese, ritenute pienamente attendibili, secondo cui nell' occorso l' imputato aveva profferito fasi intimidatorie e minacciato le vittime con atti violenti concorrendo nella commissione del reato de quo. Pertanto, valutati i principi di diritto sopra richiamati, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, entrambi i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Mar