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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 29746/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25371/2016 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. –RICORRENTE– contro D’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, con domicilio eletto in Roma alla via Cosseria n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTI- avverso l’ordinanza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: gratuito patrocinio [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] del lavoro del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato l’ammissione al gratuito patrocinio di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al procedimento definito con sentenza n. 2185/2014, ritenendo che la richiesta di distrazione delle spese, avanzata dal difensore, comportasse la rinuncia al beneficio.

Proposta opposizione ex art. 170, D.P.R. 115/2002, il Tribunale ha riformato il decreto, affermando che , se il difensore si dichiara antistatario, è sempre necessario verificare, sulla scorta dell e risultanze di causa e del comportamento processuale, se abbia inteso rinunciare al patrocinio gratuito.

Ha osservato che, nello specifico, la richiesta di distrazione non era stata successivamente reiterata nel corso del giudizio e doveva considerarsi ri tirata, non essendo –quindi - ostativa per la liquidazione del compenso.

La cassazione di questa ordinanza è chiesta dal Ministero della Giustizia sulla base di due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico hanno depositato controricorsoe memoria illustrativa.

La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa alla pubblica udienza in data 3.12.2009 ed è stata rinviata in attesa della pronuncia delle sezioni unite sulle questioni sollevate con ordinanza n. 1988/2020.

Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020, convertito con modificazioni con L. 176/2020, non essendo stata chiesta la discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denunci a la violazione degli artt. 82, 85 D.P.R. 115/2002 e 93 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver il tribunale erroneamente sostenuto che la richiesta di distrazione delle spese, formulata dal difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, non comporta l’automatica rinuncia al beneficio.

Secondo il Ministero, l’ammissione determina l’instaurazione di un rapporto diretto tra l’avvocato e lo Stato e, quindi, l’impossibilità del medesimo difensore di ottenere il pagamento di compensi dal cliente o dalla controparte soccombente, essendo pertanto incompatibile con la richiesta di distrazione, che, nel caso in esame, non era stata affatto ritirata in corso di giudizio.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 136, comma secondo, D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3 c.p.c., lamentando che erroneamente il tribunale abbia ritenuto che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non possa essere adottata nel procedimento di opposizione alla liquidazione delle spettanze del difensore, pur dovendo il giudice verificare, anche in tal caso, la permanenza delle condizioni per godere del beneficio.

Il ricorso è infondato.

Hanno chiarito recentemente le Sezioni unite che , essendo il patrocinio a spese dello Stato diretto ad assicurare l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito, la parte assistita – formulando la richiesta di ammissione - esercita un d iritto proprio che resta nella sua esclusiva disponibilità e che non è condizionato dalle scelte processuali dell’avvocato (Cass. s.u. 8561/2021; Cass.17461/2014).

Il beneficiario del provvedimento di ammissione non è il difensore ma la parte non abbiente, che proprio perciò deve proporre personalmente la richiesta e non è tenuto a reiterarla in caso di revoca del mandato.

Il difensore, privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, non può rinunciare al diritto soggettivo all'assiste nza dello Stato per le spese del processo: tale rinuncia può provenire solo dal titolare del beneficio e non è mai conseguenza della mera richiesta di distrazione (Cass. 26089/2014; Cass. 13516/2017).

Quest’ultima non produce neppure la revoca dell’ammissione, che è consentita nelle sole ipotesi tassativamente individuate dall’art. 136 D.P.R. 115/2002 - norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente- tra cui non è compresa la richiesta di distrazione delle spese.

In conclusione,il primo motivo deve essere respinto, non essendovi incompatibilità tra la dichiarazione di distrazione e l’ammissione al patrocinio tale da comportare la rinuncia o la revoca del beneficio, essendo irrilevante stabilire – con riferimento al secondo motivo - se la revoca, nei casi in cui è consentita, possa essere disposta anche nel corso del procedimento di liquidazione.

Le spese processuali sono integralmente compensate, dati i contrasti interpretativi esistenti al momento del ricorso, anche nella giurisprudenza di legittimità,sulle questioni dibattute.

Trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.R.P. 115 / 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 (Cass. 1778/2016).

P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile del g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25371/2016 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. –RICORRENTE– contro D’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, con domicilio eletto in Roma alla via Cosseria n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTI- avverso l’ordinanza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: gratuito patrocinio [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del lavoro del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato l’ammissione al gratuito patrocinio di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al procedimento definito con sentenza n. 2185/2014, ritenendo che la richiesta di distrazione delle spese, avanzata dal difensore, comportasse la rinuncia al beneficio. Proposta opposizione ex art. 170, D.P.R. 115/2002, il Tribunale ha riformato il decreto, affermando che , se il difensore si dichiara antistatario, è sempre necessario verificare, sulla scorta dell e risultanze di causa e del comportamento processuale, se abbia inteso rinunciare al patrocinio gratuito. Ha osservato che, nello specifico, la richiesta di distrazione non era stata successivamente reiterata nel corso del giudizio e doveva considerarsi ri tirata, non essendo –quindi - ostativa per la liquidazione del compenso. La cassazione di questa ordinanza è chiesta dal Ministero della Giustizia sulla base di due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico hanno depositato controricorsoe memoria illustrativa. La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa alla pubblica udienza in data 3.12.2009 ed è stata rinviata in attesa della pronuncia delle sezioni unite sulle questioni sollevate con ordinanza n. 1988/2020. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020, convertito con modificazioni con L. 176/2020, non essendo stata chiesta la discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denunci a la violazione degli artt. 82, 85 D.P.R. 115/2002 e 93 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver il tribunale erroneamente sostenuto che la richiesta di distrazione delle spese, formulata dal difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, non comporta l’automatica rinuncia al beneficio. Secondo il Ministero, l’ammissione determina l’instaurazione di un rapporto diretto tra l’avvocato e lo Stato e, quindi, l’impossibilità del medesimo difensore di ottenere il pagamento di compensi dal cliente o dalla controparte soccombente, essendo pertanto incompatibile con la richiesta di distrazione, che, nel caso in esame, non era stata affatto ritirata in corso di giudizio. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 136, comma secondo, D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3 c.p.c., lamentando che erroneamente il tribunale abbia ritenuto che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non possa essere adottata nel procedimento di opposizione alla liquidazione delle spettanze del difensore, pur dovendo il giudice verificare, anche in tal caso, la permanenza delle condizioni per godere del beneficio. Il ricorso è infondato. Hanno chiarito recentemente le Sezioni unite che , essendo il patrocinio a spese dello Stato diretto ad assicurare l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito, la parte assistita – formulando la richiesta di ammissione - esercita un d iritto proprio che resta nella sua esclusiva disponibilità e che non è condizionato dalle scelte processuali dell’avvocato (Cass. s.u. 8561/2021; Cass.17461/2014). Il beneficiario del provvedimento di ammissione non è il difensore ma la parte non abbiente, che proprio perciò deve proporre personalmente la richiesta e non è tenuto a reiterarla in caso di revoca del mandato. Il difensore, privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, non può rinunciare al diritto soggettivo all'assiste nza dello Stato per le spese del processo: tale rinuncia può provenire solo dal titolare del beneficio e non è mai conseguenza della mera richiesta di distrazione (Cass. 26089/2014; Cass. 13516/2017). Quest’ultima non produce neppure la revoca dell’ammissione, che è consentita nelle sole ipotesi tassativamente individuate dall’art. 136 D.P.R. 115/2002 - norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente- tra cui non è compresa la richiesta di distrazione delle spese. In conclusione,il primo motivo deve essere respinto, non essendovi incompatibilità tra la dichiarazione di distrazione e l’ammissione al patrocinio tale da comportare la rinuncia o la revoca del beneficio, essendo irrilevante stabilire – con riferimento al secondo motivo - se la revoca, nei casi in cui è consentita, possa essere disposta anche nel corso del procedimento di liquidazione. Le spese processuali sono integralmente compensate, dati i contrasti interpretativi esistenti al momento del ricorso, anche nella giurisprudenza di legittimità,sulle questioni dibattute. Trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.R.P. 115 / 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 (Cass. 1778/2016). P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile del g
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