CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 32636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 25/05/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 14/02/2019 del Tribunale di Bologna, che lo aveva condannato per il reato di danneggiamento aggravato. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente sostiene che non poteva configurarsi l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod.pen., con la conseguenza che il fatto andava qualificato come danneggiamento semplice, che non è previsto come reato. 1.2. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. In questo caso il ricorrente deduce la configurabilità del reato di imbrattamento. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni poste all'attenzione del giudice di appello e da questo correttamente disattesa, spiegando che l'aggravante di cui all'art. 61, n.7, cod,.pen. doveva ritenersi configurata attesa l'inidoneità e occasionalità della vigilanza del proprietario dell'autovettura; negando la configurabilità dell'imbrattamento, in ragione dei numerosi graffi apportati alla carrozzeria dell'autovettura, esclusivamente riconducibili alla nozione di danneggiamento. Questa Corte ha costantemente chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]