CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2024
Cassazione n. 47108/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che mediante l'unico motivo proposto l'imputato deduce violazione dell'art. 49 cod. pen. e vizio di motivazione assumendo che l'azione era radicalmente inidonea alla produzione dell'evento poiché egli aveva indosso il proprio documento di identità nel borsellino che avrebbe (ed aveva poi effettivamente) consentito alle Forze dell'Ordine di individuarne le esatte generalità; Rilevato che il motivo proposto è reiterativo di analoga censura spiegata in sede di gravame rispetto alla quale la Corte territoriale ha congruamente osservato che non può essere applicato nella fattispecie concreta l'art. 49, secondo comma, cod. pen., atteso che la produzione dello scopo era stata impedita solo dall'accurata perquisizione eseguita, con conseguente idoneità dell'azione, ex ante, a raggiungere la finalità divisata; Ritenuto che la memoria depositata dal difensore del ricorrente in data 21 novembre 2024 non consente di pervenire ad una differente valutazione rispetto al motivo proposto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec