CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 46506/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la pronuncia emessa, in data 24 febbraio 2019, dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo a) e di cui all'art. 678 cod. pen. (capo b), alla pena di mesi sette giorni' quindici di reclusione ed euro 250 di multa. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., avendo sottovalutato la Corte territoriale, le ragioni, in fatto e in diritto, sottese all'impugnazione, interpretate omettendo di considerare il favor impugnationis.Si sostiene, in definitiva, che l'atto di appello conteneva anche la precisazione dei capi e punti della pronuncia impugnata attinti dal gravame che muoveva critiche specifiche, mentre la Corte d'appello avrebbe motivato nel senso dell'infondatezza delle doglianze puntuali formulate, pur dichiarando il ricorso inammissibile. Peraltro, si osserva che l'onere di specificità dei motivi di appello è direttamente proporzionale alla specificità della decisione appellata, la quale nel caso in esame, si esaurisce in poche righe, concentrate sulla mera presenza dell'imputato sul posto cui viene riconosciuta decisività, senza alcun accertamento sulla riferibilità del box, oggetto dell'allaccio abusivo, al medesimo Marino, nemmeno svolto in sede di primo giudizio. Del pari, secondo il ricorrente, sarebbe stato adeguatamente descritto il motivo avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio reputato eccessivo, con il quale era stato chiesto anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché riproduttivo di motivi di censura già valutati con motivazione esauriente e non manifestamente illogica dalla Corte territoriale, immune da vizi di ogni tipo anche per quanto concerne la ritenuta inammissibilità del gravame. Condivide questo Collegio, la valutazione di genericità della censura prospettata con l'appello proposto, rispetto al contenuto della sentenza di primo grado. Invero, questo non si confronta con la complessiva motivazione della sentenza di primo grado la quale ha reputato riferibile il box all'imputato sulla base della decisiva indicazione del luogo ove questo era ubicato, quale luogo di residenza del Marino, qualificandosi, quindi la censura non infondata, come dedotto, ma non parametrata, direttamente e puntualmente, al contenuto della motivazione che andava a criticare. Anche la motivazione relativa a! trattamento sanzionatorio evidenzia come la censura, contenuta nell'atto di appello, fosse soltanto apparente, priva di ulteriore critica argomentativa rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado, in ordine all'entità del trattamento sanzionatorio e della sua ritenuta mitezza. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]