Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 2024

Cassazione n. 22101/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 57-43465/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 13 giugno 2023, ha parzialmente riformato (dichiarata prescrizione dei reati commessi fino al 21 gennaio 2016; esclusa l'aggravante della minorata difesa, di cui all'art. 640, comma 2 bis, cod. pen., rideterminata la pena in un anno, due mesi di reclusione ed euro 500 di multa, riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della provvisionale entro 10 mesi dalla irrevocabilità della sentenza, conferma nel resto) la sentenza pronunciata dal tribunale di Pordenone il 10 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente per il delitto di truffa aggravata, di cui art. 640, cod. pen.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a ministero del difensore di fiducia, deducendo vizi di motivazione in ordine alla conferma della riconosciuta responsabilità per il fatto ascritto; omessa assunzione di perizia contabile decisiva; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 164 e 165 cod. pen., avendo subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale senza tuttavia tener conto delle disagiate condizioni economiche dell'imputata, già ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Le doglianze difensive (replicate ed amplificate con memoria conclusionale del 29 marzo 2024) reiterano rilievi sul merito della responsabilità e sulla corretta valutazione delle prove, oltre che sulla superfluità di disporre perizia contabile per accertare l'entità del danno patrimoniale documentalmente provato) già ampiamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con il supporto di adeguata motivazione.

Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710).

La Corte di merito - alle pagine da 10 a 16 della sentenza impugnata - ha dato conto della verificata consistenza della prova assunta in primo grado, nel dibattimento, dando conto della entità del danno patrimoniale provocato, documentalmente dimostrato, donde la superfluità della perizia contabile richiesta, peraltro non accompagnata neppure da consulenza di parte che mettesse in discussione il dato documentale fatto proprio dalla Corte.

La subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale (art. 165, comma secondo, cod. pen.) non era eludibile, trattandosi della seconda concessione, pertanto del tutto infondato è il motivo che censura l'omessa considerazione delle condizioni economiche disagiate della imputata.

La richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato, che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna, implica 57-43465/2023 infatti il.consenso alla subordinazione del beneficio alLadempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (giur. costante, da ultimo Sez. 5, n. 19383 del 19/4/2023, Rv. 285766-02).

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 57-43465/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 13 giugno 2023, ha parzialmente riformato (dichiarata prescrizione dei reati commessi fino al 21 gennaio 2016; esclusa l'aggravante della minorata difesa, di cui all'art. 640, comma 2 bis, cod. pen., rideterminata la pena in un anno, due mesi di reclusione ed euro 500 di multa, riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della provvisionale entro 10 mesi dalla irrevocabilità della sentenza, conferma nel resto) la sentenza pronunciata dal tribunale di Pordenone il 10 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente per il delitto di truffa aggravata, di cui art. 640, cod. pen. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a ministero del difensore di fiducia, deducendo vizi di motivazione in ordine alla conferma della riconosciuta responsabilità per il fatto ascritto; omessa assunzione di perizia contabile decisiva; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 164 e 165 cod. pen., avendo subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale senza tuttavia tener conto delle disagiate condizioni economiche dell'imputata, già ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Le doglianze difensive (replicate ed amplificate con memoria conclusionale del 29 marzo 2024) reiterano rilievi sul merito della responsabilità e sulla corretta valutazione delle prove, oltre che sulla superfluità di disporre perizia contabile per accertare l'entità del danno patrimoniale documentalmente provato) già ampiamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). La Corte di merito - alle pagine da 10 a 16 della sentenza impugnata - ha dato conto della verificata consistenza della prova assunta in primo grado, nel dibattimento, dando conto della entità del danno patrimoniale provocato, documentalmente dimostrato, donde la superfluità della perizia contabile richiesta, peraltro non accompagnata neppure da consulenza di parte che mettesse in discussione il dato documentale fatto proprio dalla Corte. La subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale (art. 165, comma secondo, cod. pen.) non era eludibile, trattandosi della seconda concessione, pertanto del tutto infondato è il motivo che censura l'omessa considerazione delle condizioni economiche disagiate della imputata. La richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato, che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna, implica 57-43465/2023 infatti il.consenso alla subordinazione del beneficio alLadempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (giur. costante, da ultimo Sez. 5, n. 19383 del 19/4/2023, Rv. 285766-02). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 202
Sentenza Cassazione n. 22101/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris