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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 17747/2023

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oposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55C67 F839U), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

P. Borsieri, n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.:00488410010), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura rilasciata in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, alla v. [OSCURATO:PERSONA] dè Calboli, n. 54; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 175/2018(pubblicata il 3 maggio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dalle difese delle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

R.G.N. 35896/2018 C.C. 18/04/2023 Proprietà –azione di risarcimento danni [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] – premesso che sul proprio fondo, ubicato in Cantalupo nel Sannio, in catasto al foglio 19, particelle 311, 504 e 506, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva abusivamente installato, in difetto di qualsiasi titolo legittimante e senza alcun suo consenso, pali e cavi per una linea telefonica – conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Isernia, detta società per sentirla condannare alla rimozione delle citate opere, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti.

Nella costituzione dell’indicata società convenuta, l’adito Tribunale, con sentenza n. 402/2015, accoglieva per quanto di ragione la suddetta domanda e, tenendo conto dei limiti dell’indennità di occupazione del suolo e solo a tale titolo, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di euro 3.200,00, così come quantificata nella consulenza di parte della stessa [OSCURATO:PERSONA].

Successivamente, con provvedimento di correzione, lo stesso Tribunale specificava che il predetto importo si dovesse intendere dovuto per ciascun anno a decorrere dal 2000.

2. Decidendo sul gravame interposto dalla società convenuta, cui resisteva l’appellata (che, a sua volta, formulava appello incidentale per l’ottenimento della condanna alla rimozione delle opere illegittimamente poste sul suo terreno oltre al risarcimento dei danni), la Corte di appello di Campobasso, con sentenza n. 175/2018, accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale, condannando la [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A sostegno dell’adotta decisione, la Corte molisana rilevava, innanzitutto, che il primo giudice aveva posto a fondamento della sua pronuncia la consulenza tecnica della [OSCURATO:PERSONA], la quale, tuttavia, non era stata ritualmente acquisita e, quanto alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, confermava che la stessa non aveva fornito alcuna prova idonea per il suo riconoscimento, né, quindi, per l’ottenimento del risarcimento in forma specifica mediante la rimozione delle opere attraverso le quali era stata realizzata l’occupazione illegittima della sua proprietà.

3. Avverso la predetta sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, basato susei motivi, la [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].).

Con ordinanza interlocutoria n. 23898/2022 (pubblicata il 2 agosto 2022), la causa veniva rinviava a nuovo ruolo in considerazione della pendenza, dinanzi alle Sezioni unite, della questione – prospettata con altri ricorsi – circa la configurabilità o meno del danno “in re ipsa” nel caso di occupazione immobiliare illegittima.

A seguito dell’emissione della sentenza da parte delle stesse Sezioni unite, la presente causa veniva rifissata per l’adunanza camerale del 18 aprile 2023.

I difensori delle parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con i primi cinque motivi, la ricorrente censura l’impugnata sentenza con identica rubrica così formulata: “omessa valutazione di un fatto decisivo ritualmente allegato e non contestato nel giudizio di primo grado e tale per cui, ove fosse stato tenuto in debito contro dalla Corte di appello di Campobasso, avrebbe comportato con certezza un diverso esito della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, co.1, c.p.c.”.

I fatti a cui si riferiscono le cinque doglianze riguardano: 1) la non contestazione dell’avvenuta occupazione del fondo con cavi e pali; 2) il fatto che l’occupazione era avvenuta in assenza di titolo giustificativo; 3) il fatto che la consulenza tecnica di parte di essa ricorrente era stata prodotta con il deposito della memoria nel secondo termine accordato dal giudice ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e, in ogni caso, il deposito e il contenuto della relazione di parte non erano stato contestati, per cui non occorreva altra prova; 4) la consulenza di parte, nella situazione considerata, costituiva prova del danno subìto in conseguenza dell’occupazione illegittima; 5) vi era, in particolare, la prova del pregiudizio, perché la presenza dei pali impediva la realizzazione delle opere di cui alla d.i.a. in atti.

Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia, con l’impugnata sentenza, sulla domanda di rimozione delle opere.

2. Rileva il collegio che i primi tre motivi – esaminabili congiuntamente in quanto connessi -sono fondati.

Occorre, infatti, rilevare che, in effetti, la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, ha omesso di considerare che la circostanza relativa all’abusiva occupazione del fondo della ricorrente costituiva fatto pacifico, non essendo stato contestato dalla convenuta fin dal primo grado (poiché aveva costituito oggetto di critica solo la circostanza che tale evento avesse prodotto un effettivo danno, comunque non provato dall’attrice), la quale non aveva nemmeno contestato l’avvenuto deposito della relazione tecnica di parte della [OSCURATO:PERSONA] (oltretutto avvenuto nel rispetto del secondo termine di cui al n. 2) del sesto comma dell’art. 183 c.p.c., previsto anche per l’indicazione dei mezzi di prova, memoria con cui era stata sollecitata anche l’ammissione di c.t.u., evidentemente non ritenuta necessaria dal giudice di primo grado sulla scorta della valutabilità delle risultanze della prodotta consulenza di parte).

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha anche precisato che le risultanze di una consulenza tecnica di parte, in quanto consacrate in un documento introdotto nel processo e nel quale il c.t.p. ha espresso le sue valutazioni tecniche e, quindi, ha fornito la rappresentazione di fatti tecnici, possono essere apprezzate dal giudice di merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 724/1973, Cass. n. 12411/2001 e Cass. n. 26550/2011).

Ne consegue che, qualora lostesso giudice le abbia esaminate e le abbia ritenute condivisibili ai fini della decisione, esse assumono il valore di argomenti attraverso cui il giudice ha espresso direttamente il suo convincimento, ragion cui questa evenienza –ove la si intenda criticare in appello (come in cassazione) – deve costituire oggetto specifico di critica, con la denuncia della violazione del citato art. 116 c.p.c.; diversamente, i fatti dalla c.t.p., come rimasti accertati, devono ritenersi legittimamente acquisiti in giudizio e probanti delle circostanze che ne hanno costituito oggetto.

3. Anche il quarto e il quinto motivo (valutabili congiuntamente siccome attinenti alla stessa questione) sono fondati alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni unite con l’intervenuta sentenza n. 33645/2022, sulla scorta della quale è stato affermato il principio generale secondo cui, in caso di occupazione abusiva di immobile, il danno emergente subito dal proprietario (che abbia inciso direttamente od indirettamente sul suo diritto di godimento e che è liquidabile anche equitativamente, ove non sia dimostrabile nel suo preciso ammontare), che lo abbia allegato, si presume e deve essere la parte convenuta come danneggiante a fornire la prova contraria che la controparte non abbia sofferto in concreto di alcun danno.

Pertanto, l’impugnata sentenza è da ritenersi difforme dal suddetto principio (al quale, perciò, dovrà uniformarsi il giudice di rinvio), avendo ritenuto – pur a fronte dell’adeguata allegazione del danno emergente subito dall’odierna ricorrente per effetto delle illegittime opere eseguite dall’allora società [OSCURATO:SOCIETA] – che lo stesso non avrebbe potuto essere risarcito per difetto di prova, il cui onere si sarebbe dovuto ritenere incombente sulla stessa [OSCURATO:PERSONA] (alla quale sarebbe spettato di riscontrare solo il danno da lucro cessante, ove invocato).

Per effetto della ritenuta fondatezza dei primi cinque motivi (dalla quale deriva l’assorbimento del sesto), consegue la cassazione dell’impugnata sentenza con il correlato rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che –oltre ad attenersi al su enunciato principio di diritto – provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi cinque motivi del ricorso e dichiara assorbito il sesto.

Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in dat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55C67 F839U), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. P. Borsieri, n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.:00488410010), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura rilasciata in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, alla v. [OSCURATO:PERSONA] dè Calboli, n. 54; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 175/2018(pubblicata il 3 maggio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dalle difese delle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. R.G.N. 35896/2018 C.C. 18/04/2023 Proprietà –azione di risarcimento danni [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] – premesso che sul proprio fondo, ubicato in Cantalupo nel Sannio, in catasto al foglio 19, particelle 311, 504 e 506, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva abusivamente installato, in difetto di qualsiasi titolo legittimante e senza alcun suo consenso, pali e cavi per una linea telefonica – conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Isernia, detta società per sentirla condannare alla rimozione delle citate opere, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti. Nella costituzione dell’indicata società convenuta, l’adito Tribunale, con sentenza n. 402/2015, accoglieva per quanto di ragione la suddetta domanda e, tenendo conto dei limiti dell’indennità di occupazione del suolo e solo a tale titolo, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di euro 3.200,00, così come quantificata nella consulenza di parte della stessa [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, con provvedimento di correzione, lo stesso Tribunale specificava che il predetto importo si dovesse intendere dovuto per ciascun anno a decorrere dal 2000. 2. Decidendo sul gravame interposto dalla società convenuta, cui resisteva l’appellata (che, a sua volta, formulava appello incidentale per l’ottenimento della condanna alla rimozione delle opere illegittimamente poste sul suo terreno oltre al risarcimento dei danni), la Corte di appello di Campobasso, con sentenza n. 175/2018, accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale, condannando la [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno dell’adotta decisione, la Corte molisana rilevava, innanzitutto, che il primo giudice aveva posto a fondamento della sua pronuncia la consulenza tecnica della [OSCURATO:PERSONA], la quale, tuttavia, non era stata ritualmente acquisita e, quanto alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, confermava che la stessa non aveva fornito alcuna prova idonea per il suo riconoscimento, né, quindi, per l’ottenimento del risarcimento in forma specifica mediante la rimozione delle opere attraverso le quali era stata realizzata l’occupazione illegittima della sua proprietà. 3. Avverso la predetta sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, basato susei motivi, la [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].). Con ordinanza interlocutoria n. 23898/2022 (pubblicata il 2 agosto 2022), la causa veniva rinviava a nuovo ruolo in considerazione della pendenza, dinanzi alle Sezioni unite, della questione – prospettata con altri ricorsi – circa la configurabilità o meno del danno “in re ipsa” nel caso di occupazione immobiliare illegittima. A seguito dell’emissione della sentenza da parte delle stesse Sezioni unite, la presente causa veniva rifissata per l’adunanza camerale del 18 aprile 2023. I difensori delle parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i primi cinque motivi, la ricorrente censura l’impugnata sentenza con identica rubrica così formulata: “omessa valutazione di un fatto decisivo ritualmente allegato e non contestato nel giudizio di primo grado e tale per cui, ove fosse stato tenuto in debito contro dalla Corte di appello di Campobasso, avrebbe comportato con certezza un diverso esito della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, co.1, c.p.c.”. I fatti a cui si riferiscono le cinque doglianze riguardano: 1) la non contestazione dell’avvenuta occupazione del fondo con cavi e pali; 2) il fatto che l’occupazione era avvenuta in assenza di titolo giustificativo; 3) il fatto che la consulenza tecnica di parte di essa ricorrente era stata prodotta con il deposito della memoria nel secondo termine accordato dal giudice ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e, in ogni caso, il deposito e il contenuto della relazione di parte non erano stato contestati, per cui non occorreva altra prova; 4) la consulenza di parte, nella situazione considerata, costituiva prova del danno subìto in conseguenza dell’occupazione illegittima; 5) vi era, in particolare, la prova del pregiudizio, perché la presenza dei pali impediva la realizzazione delle opere di cui alla d.i.a. in atti. Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia, con l’impugnata sentenza, sulla domanda di rimozione delle opere. 2. Rileva il collegio che i primi tre motivi – esaminabili congiuntamente in quanto connessi -sono fondati. Occorre, infatti, rilevare che, in effetti, la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, ha omesso di considerare che la circostanza relativa all’abusiva occupazione del fondo della ricorrente costituiva fatto pacifico, non essendo stato contestato dalla convenuta fin dal primo grado (poiché aveva costituito oggetto di critica solo la circostanza che tale evento avesse prodotto un effettivo danno, comunque non provato dall’attrice), la quale non aveva nemmeno contestato l’avvenuto deposito della relazione tecnica di parte della [OSCURATO:PERSONA] (oltretutto avvenuto nel rispetto del secondo termine di cui al n. 2) del sesto comma dell’art. 183 c.p.c., previsto anche per l’indicazione dei mezzi di prova, memoria con cui era stata sollecitata anche l’ammissione di c.t.u., evidentemente non ritenuta necessaria dal giudice di primo grado sulla scorta della valutabilità delle risultanze della prodotta consulenza di parte). Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha anche precisato che le risultanze di una consulenza tecnica di parte, in quanto consacrate in un documento introdotto nel processo e nel quale il c.t.p. ha espresso le sue valutazioni tecniche e, quindi, ha fornito la rappresentazione di fatti tecnici, possono essere apprezzate dal giudice di merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 724/1973, Cass. n. 12411/2001 e Cass. n. 26550/2011). Ne consegue che, qualora lostesso giudice le abbia esaminate e le abbia ritenute condivisibili ai fini della decisione, esse assumono il valore di argomenti attraverso cui il giudice ha espresso direttamente il suo convincimento, ragion cui questa evenienza –ove la si intenda criticare in appello (come in cassazione) – deve costituire oggetto specifico di critica, con la denuncia della violazione del citato art. 116 c.p.c.; diversamente, i fatti dalla c.t.p., come rimasti accertati, devono ritenersi legittimamente acquisiti in giudizio e probanti delle circostanze che ne hanno costituito oggetto. 3. Anche il quarto e il quinto motivo (valutabili congiuntamente siccome attinenti alla stessa questione) sono fondati alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni unite con l’intervenuta sentenza n. 33645/2022, sulla scorta della quale è stato affermato il principio generale secondo cui, in caso di occupazione abusiva di immobile, il danno emergente subito dal proprietario (che abbia inciso direttamente od indirettamente sul suo diritto di godimento e che è liquidabile anche equitativamente, ove non sia dimostrabile nel suo preciso ammontare), che lo abbia allegato, si presume e deve essere la parte convenuta come danneggiante a fornire la prova contraria che la controparte non abbia sofferto in concreto di alcun danno. Pertanto, l’impugnata sentenza è da ritenersi difforme dal suddetto principio (al quale, perciò, dovrà uniformarsi il giudice di rinvio), avendo ritenuto – pur a fronte dell’adeguata allegazione del danno emergente subito dall’odierna ricorrente per effetto delle illegittime opere eseguite dall’allora società [OSCURATO:SOCIETA] – che lo stesso non avrebbe potuto essere risarcito per difetto di prova, il cui onere si sarebbe dovuto ritenere incombente sulla stessa [OSCURATO:PERSONA] (alla quale sarebbe spettato di riscontrare solo il danno da lucro cessante, ove invocato). Per effetto della ritenuta fondatezza dei primi cinque motivi (dalla quale deriva l’assorbimento del sesto), consegue la cassazione dell’impugnata sentenza con il correlato rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che –oltre ad attenersi al su enunciato principio di diritto – provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie i primi cinque motivi del ricorso e dichiara assorbito il sesto. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in dat
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