CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47581/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Potenza ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 611 cod. pen. e 71 d.lgs. 159/2011; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura violazione di legge quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 611 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al giudizio di credibilità delle persone offese, è indeducibile poiché generico, in quanto si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) ed è, altresì, manifestamente infondato in quanto muove da una premessa giuridicamente errata circa la necessità di riscontri alle dichiarazioni delle persone offese (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), peraltro non costituitesi parti civili e prive di motivi di astio o risentimento nei confronti dell'imputato, come già evidenziato dalla Corte di appello; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso